TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Proc. n.14949/2016 R.G.

Motivazione

Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in persona della dr.ssa Liana Pernice, letta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità resa, nell'ambito del proced. n. 8160/2016 R.G. tra _____, dal Tribunale di Palermo in data 9.5.2016;
premesso che la _____ s.r.l.s. società uni personale (p.i. _____) ha proposto opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla sentenza n. 237 del 22.10.1985 della Corte Costituzionale) avverso la predetta ordinanza di sfratto per morosità del 9.5.2016, deducendo una situazione incompatibile in concreto con quella accertata nella ordinanza denunciata e il dispiegamento di una richiesta al giudice di un riesame della questione di merito;

ritenuto che I'interesse ad agire, anche in tale tipologia di impugnazione, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte da un eventuale accoglimento dell'opposizione, mentre non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata (cfr. Cass. n. 5656/2012; conf. Cass. S.U. n.1238/2015);
ritenuto che la lesione del diritto di difesa del terzo pretermesso consiste nella semplice compressione della sua facoltà di prendere parte, per difendervisi, al processo in cui si è formato il titolo a prescindere dal contenuto concreto delle difese che egli avrebbe potuto svolgere o dalla diligenza nell'acquisizione della notizia della pendenza di quello;
ritenuto che nella specie la _____ s.r.ls, quale locataria /firmataria del contratto di locazione del 5.8.2015, reg.to il 7,8.2015 al n. 10578 serie 3T, riveste la qualità di terzo pretermesso nel procedimento di sfratto n.8160/2016 R.G. definito con l'ordinanza di sfratto del 9.5.2016, oggetto di opposizione ex art. 404 cod. proc. civ.;
ritenuto, per quanto sopra, che la ____ s.r.l.s., quale locataria/firmataria del contratto di locazione, va considerata terzo legittimato ad impugnare l'ordinanza di sfratto del 9.5.2016, oggetto di opposizione ex art. 404 cod. proc. civ.;

ritenuto, per quanto sopra, che la _____ s.r.l.s., quale locataria/firmataria del contratto di locazione, va considerata terzo legittimato ad impugnare l'ordinanza di convalida di sfratto in parola ai sensi dell'art. 404 comma 1 cod. proc, civ.;

esaminata l'istanza ex artt. 407 cod. proc. civ. formulata da _____s.r.l.s. con il ricorso per opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ. depositato il 9.9.2016, tesa ad ottenere la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di convalida di sfratto del 9.5.2016 resa dal Tribunale di Palermo nel procedimento n.8160/2016 R.G. tra ____ e la società ____;
ritenuto che I'art. 407 cod. proc. civ., nell'attribuire al giudice dell'opposizione (di terzo) il potere di disporre la sospensione del provvedimento impugnato rimanda alla disciplina di cui all'art. 373 cod. proc. civ.;
considerato la fattispecie regolata da tale disposizione, a differenza di quella disciplinata all'art. 283 cod. proc. civ. (che consente al giudice d'appello di sospendere in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata quando sussistano gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti), subordina la sospensione della sentenza (rectius, dell'ordinanza) alla ricorrenza del grave e irreparabile danno derivabile dalla sua esecuzione, in tal modo ponendo l'accento non solo e non tanto sul fumus boni iuris (i.e. alla fondatezza dell'opposizione) bensì sulla gravità del pregiudizio che potrebbe derivare alla parte;

considerato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinario preferibile va qualificato grave il danno ove si verifichi una eccezionale sproporzione tra il pregiudizio di chi subisce l'esecuzione e il beneficio di chi la ottiene nella previsione di un possibile annullamento della sentenza, mentre esso va ritenuto irreparabile nella ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum nel caso che la sentenza venga poi annullata;

ritenuto che pur nella necessariamente sommarietà dell'esame delle allegazioni formulate della società ricorrente e della documentazione prodotta a supporto, può essere ravvisato il danno grave e irreparabile, alla cui ricorrenza l'art. 373 cod. proc, civ. subordina la sospensione della sentenza impugnata e l'eccezionale urgenza di provvedere inaudita altera parte (atteso che è stato già notificato ad istanza dell'intimante l'avviso di rilascio), salvo a fissare la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 373 comma 2 cod. proc. civ.

PQM

Sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto resa dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, il 9.5.2016 nell'ambito del procedimento n. 8160/2016 R.G;
fissa la comparizione delle parti davanti a sé per l'udienza del 18.11.2016, onerando la ricorrente di notificare alle altre parti copia del ricorso e del presente decreto entro gg. 10 da oggi.
Si comunichi.
Palermo, li 17.9.2016
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.


 

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