Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., introdotto dal d.leg.vo 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337-quater c.c." />
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., introdotto dal d.leg.vo 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337-quater c.c.." />
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., introdotto dal d.leg.vo 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337-quater c.c." />
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Franca MANGANO - Presidente
dr. Vittorio CONTENTO - Giudice
dr.ssa Monica VELLETTI - Giudice relatore
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 58973 dell'anno 2011, avente ad oggetto la separazione giudiziale
TRA
F.M.S., nata ____, rappresentata e difesa dagli Avv.ti F.G. e A.G.D., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dei difensori in virtù di procura in atto di nomina di nuovo difensore;
- ricorrente -
E
D.B. D.C.P.Z.G., nato a _____, rappresentato e difeso dagli Avv.ti L.D. e A.E., elettivamente domiciliato in Roma, in virtù di procura in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore;
- resistente-
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica - interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 13.10.2011, F.M.S. ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, G.D.B. D.C.P.Z. con addebito allo stesso, con il quale aveva contratto matrimonio in _____, esponendo che dall'unione è nata la figlia Ma.Me., in data _____, e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, a causa di condotte della controparte violative di doveri coniugali. La ricorrente ha chiesto che il Tribunale adito disponesse l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di sé, ponendo, a carico del marito, una contribuzione mensile, a titolo di mantenimento della ricorrente di Euro 1.000,00, e a titolo di mantenimento per la figlia di Euro 1.500,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. All'udienza di precisazione delle conclusioni la ricorrente non ha riprodotto domanda di determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore, insistendo nella domanda di affidamento esclusivo della minore, con collocamento presso di sé e chiedendo la sospensione delle frequentazioni della figlia presso l'abitazione paterna e che venisse disposto il monitoraggio delle visite padre/figlia da parte di operatori sociali, nonché la presenza della tata della minore, e chiedendo fosse disposto il divieto per il padre di condurre la minore con sé in automobile, reiterando le richieste istruttorie e formulando istanza di rinnovazione della CTU psichiatrica, con vittoria di spese.

Parte resistente, nel costituirsi in giudizio già in fase presidenziale nella propria memoria difensiva, ha aderito alla domanda di separazione promossa dal coniuge, chiedendo il rigetto della domanda di addebito formulata nei suoi confronti e formulando domanda di addebito della separazione alla ricorrente, chiedendo che nulla fosse posto a suo carico, a titolo di mantenimento, a favore della moglie e che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, con ampie modalità di frequentazione padre figlia, e imposizione a suo carico di assegno mensile di Euro 300,00 quale contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza di precisazione delle conclusioni il resistente ha chiesto venisse confermato l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con ampie modalità di frequentazione padre figlia e con previsione di pernottamento a fine settimana alternati e disponendo la permanenza della figlia presso l'abitazione paterna per più giorni consecutivi, nei periodi di vacanza, con imposizione a suo carico di Euro 250,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'udienza presidenziale del 12 marzo 2012 sono comparse entrambe la parti dichiarando: la ricorrente di percepire quale funzionario del Ministero degli Affari Esteri reddito mensile medio di Euro 3.270,00, oltre Euro 850,00 da canone di locazione di immobile in Belgio, di essere proprietaria di due immobili in Belgio, uno tenuto a disposizione, l'altro locato, nonché nuda proprietaria di un immobile in Italia destinato a casa di abitazione; il resistente di non percepire alcun reddito, di essere laureato in fisica svolgendo attività di ricerca senza retribuzione e di non avere proprietà immobiliari, vivendo in immobile di proprietà della madre.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza in data 13/15 marzo 2012, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della minore con collocamento presso la madre, disciplinando le modalità di frequentazione padre-figlia, e disponendo che ciascuno dei coniugi provvedesse al mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza della stessa presso di sé, ponendo a carico della madre l'80% delle spese straordinarie per la minore e a carico del padre il 20%.
L'ordinanza reclamata dalla ricorrente è stata confermata dalla Corte d'Appello.

In sede istruttoria, le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione. Il giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al Collegio, previa rinuncia da parte dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. In data 1.12.2014 è stata emessa sentenza non definitiva di separazione n. 23949/2014.

Nel corso del procedimento è stata disposta CTU per valutare la situazione della minore e le capacità genitoriale delle parti, è stata disposta l'audizione delle operatrici del servizio sociale che hanno monitorato le relazioni genitoriali e gli incontri padre figlia, è stato disposto un supplemento della CTU a seguito di eventi sopravvenuti, ed ulteriore CTU per accertare le condizioni psichiatriche di entrambi genitori. Ritenute le prove testimoniale non ammissibili in quanto vertenti su circostanze valutative ovvero irrilevanti ai fini della decisione, statuizione pienamente condivisa dal Collegio, la causa in data 16.6.2015 è stata rimessa al Collegio per la decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali.

Motivazione

Preso atto dell'emissione di sentenza non definitiva n. 23949/2014 occorre decidere in merito alla domanda di addebito della separazione al resistente formulata dalla ricorrente (avendo il resistente rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla controparte non riproposta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni) e alle domande di affidamento e mantenimento della figlia minore delle parti, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento per sé non riprodotta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.

Preliminarmente deve essere disposto lo stralcio dei documenti depositati da parte resistente in allegato alle memorie conclusionali, stante la mancata autorizzazione al deposito e l'impossibilità di acquisire documentazione dopo la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni che costituisce il momento ultimo in cui viene cristallizzato il perimetro decisorio, anche quanto a produzioni documentali, a nulla rilevando che alcuni documenti si siano formati successivamente, poiché la loro acquisizione in questa fase del giudizio lederebbe il principio del contraddittorio.

Domanda dì addebito della separazione
M.S.F. ha formulato domanda di addebito della separazione al marito allegando la violazione dell'obbligo di coabitazione, del dovere di lealtà e di assistenza morale e materiale da parte del resistente.
Quanto all'allegato abbandono della casa familiare la ricorrente ha rappresentato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il ____ 2010, dopo essersi conosciuti solo qualche mese prima, nel novembre 2009. Le diverse allegazioni delle parti in merito alla futura nascita della figlia, circostanza appresa, secondo la ricorrente, dopo il fidanzamento e secondo il resistente prima, e da considerare principale motivo di un matrimonio celebrato rapidamente, non sono rilevanti ai fini della decisione.
All'epoca del fidanzamento la F. prestava la propria attività lavorativa presso l'Ambasciata d'Italia in Bratislava, senza che le parti abbiano mai concordato di fissare in tale città la comune residenza familiare (circostanza incontestata). Nel luglio 2010 la ricorrente si trasferiva definitivamente in Italia e secondo quanto si legge nel ricorso introduttivo (circostanza incontestata), la F. appena ottenuto il congedo per maternità (la figlia delle parti sarebbe nata il ____2010) si trasferiva "per circa tre settimane alle Capannelle, nel casale della famiglia di lui" composta dalla madre dello Z., dalla di lei sorella e dal marito di quest'ultima, tenuta costituita da un immenso casale e da oltre 30 ettari di terreno, sita in località Capannelle - Parco dell'Appia antica, luogo giudicato inidoneo dalla ricorrente per "la presenza di topi, fastidiosi insetti e ben sette cani".
La F. decideva quindi di trasferirsi presso l'abitazione dei genitori in via ..., convivenza che secondo entrambe le parti avrebbe dovuto essere provvisoria. A questo punto iniziavano profondi dissidi tra i coniugi volendo il resistente trasferire l'intera famiglia nel casale di famiglia, stante la possibilità di vivere in una struttura indipendente rispetto a quella occupata dalla propria madre, al contrario di quanto accadeva nell'appartamento della famiglia della F. che per quanto molto ampio imponeva la condivisione di spazi comuni, ovvero, in alternativa, locare un immobile nel centro di Roma (stante la necessità per il resistente di raggiungere il centro di ricerca in Frascati, più facilmente raggiungibile da zone servite da metropolitana), a fronte della richiesta della resistente di rimanere a vivere in zona Parioli limitrofa all'abitazione dei propri genitori.
Dallo scambio delle numerose e.mail tra le parti (in atti) si evidenzia tale profondo dissidio, motivato dal resistente con la necessità di creare una indipendenza a fronte della lamentata dipendenza psicologica della F. dalla famiglia di origine ed in particolare dalla madre (cfr. e.mail inviata dal resistente in data 17 febbraio 2011 doc. 8 di parte ricorrente in cui si legge: "Bisogna che ci sia una precisa e - decisa volontà - da parte tua di affrancarti dal tuo ruolo di figlia (ormai ultraquarantenne) e di entrare finalmente in quello di moglie e madre"). La ricorrente ha, invece, affermato che il marito si sarebbe lentamente allontanato dalla casa familiare trattenendosi sempre più frequentemente presso l'abitazione materna.
In data 12 giugno 2011 la F. comunicava al marito di essersi trasferita nell'immobile nel frattempo acquistato (con nuda proprietà in capo alla ricorrente ed usufrutto a favore della madre) sito in via ..., nella stessa strada in cui si trova l'abitazione dei genitori dei genitori della ricorrente.

L'art. 144 c.c. stabilisce che i coniugi concordano l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi. Tale scelta comune non è stata attuata dai coniugi, che non hanno condiviso la scelta della residenza familiare. A fronte della transitorietà della residenza presso le rispettive famiglie di origine, protrattasi per poche settimane presso l'abitazione della famiglia del marito, e per molti mesi presso l'abitazione della famiglia della ricorrente, le parti non hanno condiviso una scelta definitiva in merito. La ricorrente imputa allo Z. un atteggiamento di disinteresse e di mancata collaborazione, ma dalle mail prodotte si rileva che il resistente si fece parte diligente indicando i possibili luoghi in cui fissare la residenza (nel centro di Roma per avere equidistanza dai luoghi di lavoro, nonché "equidistanza psicologica" dalle rispettive famiglie di origine, scelta non valutata come idonea dalla controparte che unilateralmente e senza cercare l'adesione del marito ha acquistato la nuda proprietà di un immobile a pochi numeri civici di distanza da quello dei genitori, evidenziando con il comportamento tenuto di non aver considerato le istanze del coniuge).

Per costante giurisprudenza in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi; occorre accertare se "tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (Cass. 28 settembre 2001, n. 12130; Cass. 18 settembre 2003, n. 13747).

In merito all'abbandono della casa familiare, non può ritenersi sussistente una violazione degli obblighi matrimoniali, se chi ha posto in essere l'abbandono (sul quale incombe il relativo onere probatorio) provi che lo stesso "è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di un simile fatto" (Cass. 28 agosto 1996, n. 7920; Cass. 29 ottobre 1997, n. 10648; Cass. 11 agosto 2000, n. 10682; Cass. 10 giugno 2005 n.12373).

Nel caso di specie risulta accertato che quando lo Z. ha iniziato a permanere nella casa della madre (nella primavera del 2011) la vita coniugale era giù completamente deteriorata a causa delle divergenti opinioni dei coniugi su scelte fondamentali per il permanere dell'affectio coniugalis quali la determinazione della residenza, l'educazione della figlia, i rapporti con le rispettive famiglie di origini. Il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la conoscenza delle parti e il matrimonio (pochi mesi) ha determinato che i coniugi non siano stati capaci di costruire la necessaria comunione materiale e spirituale, stante l'insorgenza di dissidi sia dai primissimi periodi della vita coniugale (cfr. e.mail in atti) con prese di posizioni rigide e reciproche che impediscono di individuare nella condotta dell'uno o dell'altro la causa principe della frattura dell'affectio coniugalis, che nel caso delle parti non sembra essersi mai correttamente instaurata. Pertanto l'allontanamento dello Z. dalla casa familiare è un effetto e non la causa della frattura del vincolo, considerando le condotte unilateralmente assunte dalla moglie (permanere nella residenza dei genitori per oltre un anno con
conseguente presenza degli ascendenti nelle scelte di vita della famiglia, acquisto di una proprietà immobiliare nella quale la ricorrente si è poi trasferita con la figlia minore senza neppure consultare l'altro coniuge).

M.S.F. allega come ulteriore motivo di addebito la presunta violazione del dovere di lealtà da parte del marito che avrebbe mentito nel corso del matrimonio in merito ai suoi titoli di studio, sulle collaborazioni universitarie in essere, sui titoli acquisiti. In merito deve rivelarsi come lo Z. al momento del matrimonio avesse un titolo universitario, non potendo ritenersi determinate che si trattasse della laurea c.d. breve ovvero della laurea magistrale conseguita dopo il matrimonio, mentre è incontestato che la F. fosse a conoscenza della precarietà lavorativa del coniuge tanto che la stessa afferma nei propri scritti difensivi di aver provveduto alle spese di viaggio per consentire al marito di raggiungerla a Bratislava; irrilevante appare la questione relativa alla pregressa esperienza militare del resistente risalente a oltre venti anni prima del matrimonio. In merito al possesso di armi non è stato dimostrato nel corso del presente procedimento che lo Z. detenesse una pistola come affermato dalla controparte, mentre per le armi detenute (una carabina sportiva) lo stesso ha dimostrato di aver detenuto regolare porto d'armi. Anche su tale aspetto deve rilevarsi che la quasi assoluta mancanza di conoscenza prima del matrimonio, e di convivenza dopo il matrimonio, nonché l'accesissima conflittualità sviluppata nei pochi mesi dalle nozze, rende presumibile che le parti non abbiano potuto approfondire la reciproca conoscenza (cfr. in merito le allegazioni del resistente che ha affermato di non avere avuto conoscenza dell'esatto titolo di studio della moglie che avrebbe ottenuto in Italia regolare riconoscimento di una laurea acquisita all'estero, dato che evidenzia la superficiale conoscenza tra le parti). Non rilevanti ai fini della valutazione della domanda di addebito sono le allegazioni della difesa della ricorrente in merito a presunte menzogne del marito riguardo a fatti successivi rispetto al presente giudizio (incidenti stradali verificatisi nell'imminenza della separazione quando le parti erano già di fatto divise), come pure irrilevanti sono da considerare le allegazioni in merito all'accanimento giudiziale" del resistente nei confronti della ricorrente, in primo luogo perché inerenti a condotte successive rispetto alla separazione e in secondo luogo dovendo il Collegio evidenziare come l'asprezza dei toni e l'elevatissima conflittualità (con denunce penali reciproche, giudizi civili di diversa natura, giudizi disciplinari e amministrativi), abbia contraddistinto l'intero giudizio con una quantità di procedimenti del tutto inusuale in una normale separazione giudiziale (seppure conflittuale), con condotte poste in essere da entrambe le parti.

Quanto alla violazione degli obblighi di contribuzione ai bisogni della famiglia, richiamato quanto sopra detto circa la conoscenza dello stato di inoccupazione del marito da parte della F., deve rilevarsi come risulti documentalmente provato che lo Z. abbia provveduto alle necessità economiche della famiglia in primo luogo ospitando la moglie nel casale della famiglia, dal quale la stessa si è volontariamente allontanata, e successivamente ricorrendo all'aiuto economico della madre circostanza incontestata. In merito al mancato accudimento della bambina la circostanza è contestata dal resistente che allega di essere stato escluso e marginalizzato nel ruolo paterno dalla stessa F. e dalla di lei madre, le affermazioni del resistente hanno riscontri nel contenuto delle e.mail inviate dallo Z. alla moglie (cfr. e.mail 16 novembre 2010 ali. 11 di parte ricorrente; e.mail 12 gennaio 2011 doc. 10 di parte resistente; e.mail 8 marzo 211 doc. 11 di parte resistente; raccomandata 30.7.2011 doc. 15 parte resistente) e sono suffragate dagli esiti della CTU.

Per quanto esposto la domanda di addebito della separazione al marito formulata da M.S.F. deve essere rigettata.

Affidamento della figlia minore
Deve essere precisato che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., introdotto dal d.leg.vo 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337-quater c.c.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "provvedimento motivato" (art. 337- quater c.c.).
Ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.

In merito la Corte di Cassazione ha affermato: "La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n. 26587).

Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti non sono emersi profili di inidoneità genitoriale nei confronti del padre tali da legittimare un affidamento esclusivo della minore alla madre.
Nel corso del procedimento è stata esperita una Consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare le caratteristiche psicologiche delle parti in relazione alla specifica attitudine genitoriale ed alla affidabilità genitoriale; è emersa la notevole propensione paterna verso il mondo degli affetti e delle relazioni, essendo G.Z. persona che "mostra un'affettività adeguatamente stabilizzata, sa gestire la propria emotività ed è ben integrato nelle interazioni sociali... anche se tende ad entrare in relazione in modo poco spontaneo, mantenendo una distanza emotiva dall'altro attraverso un comportamento corretto e misurato la cui impulsività è efficacemente gestita dai meccanismi di controllo e dalla tendenza a mediare, dotato di significativa capacità di riflessione ed elaborazione interiore. A fronte di condotte "ansiose, polemiche, di grandiosità pur non debordanti nella franca patologia" dello Z., e delle sue incapacità organizzative e dei limiti nella capacità di accudimento della minore quando la stessa era molto piccola (cfr. relazione del 25.9.2013 dell'associazione bambini nel tempo), la CTU ha evidenziato la marcata insicurezza materna che connota M.S.F., descrivendo quest'ultima come persona in cui "la carenza di senso pratico, unita ad uno spirito oppositivo, ad una sostanziale incertezza di sé, rendono l'atteggiamento nei confronti delle situazioni piuttosto egocentrico, conflittuale, caratterizzato anche da una certa suggestionabilità", la cui emotività è gestita con difficoltà e prorompe all'esterno per soddisfare un bisogno interno con poca attenzione alle esigenze ed alle richieste del contesto, con una impulsività poco controllata. Nel corso del procedimento, a seguito degli esiti della CTU, con ordinanza del 14.3.2013 veniva dato atto che la madre accudisce ottimamente la minore ma rischia di condizionarne con le proprie fobie la sana crescita, mentre il padre è genitore dotato di significativa affettività ma deve essere aiutato a sviluppare la propria capacità di accudimento; il perseverare delle parti nel conflitto costituisce pregiudizio che incide negativamente sulla capacità ed affidabilità di entrambi i genitori ed il conflitto è alimentato dai tratti di personalità delle parti: ansioso, polemico, di grandiosità di G.Z.; insicuro, fobico-ansioso di M.S.F.", e venivano disposte modalità di frequentazione padre figlia che prevedevano la presenza di operatori del Centro Bambini nel tempo, accogliendo istanza dello stesso resistente che lamentava di essere completamente esautorato del suo ruolo di padre dalla controparte; stante l'assenza di controindicazioni veniva confermato l'affidamento condiviso della minore. A seguito di difficoltà intercorse nelle frequentazioni, imputabili ad un ricovero ospedaliero del resistente, venivano escusse in udienza le operatrici del Centro, per relazionare in merito ai motivi dell'interruzione degli incontri padre figlia, e veniva disposto supplemento di CTU. Nel supplemento di CTU la consulente confermava l'affidamento condiviso della minore Ma.Me. ad entrambi i genitori la sua collocazione presso l'abitazione materna, ritenendo conforme all'interesse della minore che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia una volta o due volte la settimana recandosi presso l'abitazione materna e a settimane alterne presso l'abitazione del padre alla presenza della "tata" della minore prevedendo possibilità di ampliamento delle frequentazioni padre figlia e la possibilità per la madre di recarsi all'estero per periodi non superiori alla settimana (possibilità contestata dal resistente.
Nel corso del supplemento di CTU si rilevava che a fronte della positiva situazione della minore che non ha mai "manifestato comportamenti evitanti, né ansia di separazione da alcuno dei genitori" e la piena adeguatezza non solo dell'abitazione materna (già rilevata nel corso della prima consulenza), anche di quella paterna (ristrutturata allo scopo di essere più consona ai bisogni della minore), veniva rilevato il persistere della conflittualità genitoriale con divergenti opinioni sulla scelta della scuola nella quale iscrivere la minore, e con un giudizio di poca affidabilità formulato dalla ricorrente nei confronti del resistente e del rilievo da parte del padre di essere escluso dalle scelte rilevanti relative alla figlia; "dinamiche disfunzionali" che secondo la CTU trovavano "i loro antecedenti nel collidere dei rispettivi tratti di criticità nella costellazione di personalità delle parti", causate dallo scontro tra gli aspetti "polemico-oppositivi" dello Z. e gli spetti "ansiosi- iperprotettivi" della F.

Quanto al pregresso ricovero del resistente nella consulenza veniva accertato che si era trattato di operazione per gli esiti di un ernia discale patologia "non trasmissibile per contagio ..né collegata ad alterazioni psico-motorie" (come attestato da certificazione medico specialista acquisita dalla CTU).
Nell'udienza del 15.5.2012 la CTU sentita a chiarimenti in merito a rilievi formulati dal resistente sulla assenza di pernottamenti e sulla suggerita presenza della "tata" della minore negli incontri padre-figlia, ha affermato l'auspicio della graduale emancipazione dalla presenza della "tata" la cui presenza era al momento suggerita sia per stemperare il conflitto (stante i profili caratteriali ansiosi della ricorrente) sia in funzione di ausilio (rilevata la non matura capacità di accudimento del padre anche in considerazione della tenera età della minore), ed ha suggerito sia la presenza di un sostegno genitoriale per la coppia (oggetto delle conclusioni di entrambe le consulenze) sia la presenza di soggetto femminile di ausilio da individuare nella tata o nella nonna paterna, oltre ad indicare come opportuna la graduale introduzione del pernottamento. Con ordinanza del 26 maggio 2014 sono state disciplinate le frequentazioni padre figlia prevedendo la presenza della tata (ovvero in mancanza della nonna paterna) e l'inserimento di un pernottamento della minore presso l'abitazione del padre nel casale delle Capannelle, a decorrere dall'agosto 2014, disponendo che la minore fosse accompagnata dalla tata e che il padre non potesse portarla in macchina stante gli esiti delle operazioni subite che ne avevano reso difficoltosa la guida nella prima fase della riabilitazione. Con atto urgente la ricorrente allegando la pericolosità del resistente e dichiarando di essere stata, molti anni prima, minacciata con una pistola e affermando al disponibilità in capo alla Z. di armi da fuoco ha chiesto al sospensione degli incontri padre figlia e l'instaurazione di un regime di incontri in spazio neutro, allegando per l'ennesima volta disturbi psichiatrici del resistente. E' stata quindi disposta CTU psichiatrica al fine di valutare "le condizioni psicopatologiche di rilievo clinico psichiatrico delle parti e gli eventuali riflessi della condizione clinico psicologica riscontrata sulle capacità genitoriali e sul'equilibrato sviluppo della minore".
All'esito della CTU, del gennaio 2015, è stato confermata dal consulente, medico psichiatra, l'assenza di situazioni di rischio per la minore, già rilevata nel corso della prima consulenza e dalle operatrici del centro che hanno seguito per un periodo le relazioni padre figlia ("Ma.Me., al di là di considerazioni e valutazioni più o meno strumentali, e molto serena, vivace, affettuosa e si relaziona in maniera funzionale, stabile ed adeguata verso l'ambiente e verso entrambe le figure genitoriali ed al momento, per quanto mi è stata data possibilità di osservare, non emergono in alcun modo elementi o vissuti che possono farmi pensare ad un disagio e ad una sofferenza della
Inoltre il CTU, con valutazioni pienamente condivise dal Collegio, in quanto frutto di valutazioni scevre di vizi logici e fondate su puntuali argomentazioni fattuali, ha escluso qualsiasi disturbo psichico a carico dello Z., e confermando anche con riferimento a tale aspetto le conclusioni cui era pervenuta la prima consulente circa la idoneità genitoriale del resistente, ha dato atto di un rapporto padre figlia "adeguato,affettuoso ed equilibrato", concludendo con la piena conferma delle modalità di affidamento e frequentazione in essere. Le allegazioni della ricorrente fondate su una perizia di parte depositata all'inizio del procedimento che ravvisava potenziali patologie psichiatriche a carico della controparte senza che il professionista avesse mai incontrato lo Z., e sull'assunzione di farmaci ricondotta dal CTU al controllo del dolore necessario a seguito delle operazioni subite dal resistente, o su denunce penali per presunto illegale possesso di armi e per minacce (affermazioni allo stato prive di riscontri) non sono sufficienti a far ritenere accoglibile l'istanza di rinnovo della CTU formulata in sede di precisazione delle conclusioni.

Alla luce dei puntuali approfondimenti posti in essere nel corso dell'istruttoria la domanda della ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre deve essere respinta, in quanto l'unico elemento di rischio per la minore rilevato nel luogo iter giudiziale è quello relativo alla conflittualità tra i genitori. Per costante giurisprudenza "Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario." (Cass. sent. 8.2.2012, n. 1777)

Nel caso di specie il conflitto in essere, seppure asprissimo, non ha avuto, al momento, effetti negativi sull'armonico sviluppo della minore e pertanto non sussistono controindicazioni a disporre l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori confermando quanto previsto nei provvedimenti provvisori. La verifica attuata nel corso del procedimento ha consentito di verificare che l'affidamento condiviso in essere dall'adozione dei provvedimenti presidenziali non ha inciso negativamente sulla crescita della bambina.
In considerazione dell'affidamento condiviso, ai genitori spetta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima. Ai genitori spetta l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.

Il Collegio deve comunque rilevare come il conflitto genitoriale sia uno dei più elevati fattori di rischio per la sana crescita della prole.
Seppure Ma.Me. non ha ancora manifestato segni di disagio, le operatrici sociali che hanno seguito le relazioni familiari e che più hanno avuto modo di osservare le relazioni tra genitori e figlia hanno infatti rilevato che "è emerso come la bambina percepisca il clima di "guerra" esistente tra i genitori, infatti la minore ha difficoltà a raccontare al genitore quello che fa durante il tempo che trascorre con l'altro genitore lasciando emergere una tendenza a dividere il contesto materno da quello paterno. A livello prognostico questa sua modalità, al momento attuale ancora agli esordi, potrebbe compromettere un sereno sviluppo della bambina che non potrà integrare le due figure genitoriali. Per prevenire tale alto fattore di rischio deve essere previsto il monitoraggio dell'intero nucleo familiare da parte del servizio socio assistenziale territorialmente competente al fine di evitare il rischio che la conflittualità tra le parti possa produrre nocumento al corretto sviluppo della minore. Il servizio dovrà porre a disposizione dei genitori idonei percorsi genitoriali e qualora ritenuto necessario percorsi di sostegno per la minore, riferendo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni in merito a condotte dei genitori eventualmente pregiudizievoli per la prole.

Quanto alle frequentazioni padre figlia devono essere confermate le modalità in essere riprodotte in dispositivo prevedendo un graduale aumento delle frequentazioni con inserimento di un secondo pernottamento mensile presso il padre, e prevedendo altresì che dalla prossima estate il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore per periodi di tempo continuativi. Nel giorno di frequentazione infrasettimanale va mantenuta la modalità di incontro presso l'abitazione materna o in luoghi limitrofi (stante l'assenza della madre impegnata al lavoro), al fine di non sottoporre la bambina ad un lungo spostamento per poche ore, mentre nei fine settimana la minore potrà permanere presso l'abitazione paterna.

Quanto alla presenza della tata della minore che durante il procedimento ha affiancato il padre con la duplice funzioni sopra descritta di contenere l'ansia della madre e di sostenere il padre non sufficientemente dotato di capacità materiali di accudimento (cfr. dichiarazioni delle assistenti sociali rese all'udienza del 19 dicembre 2013 che hanno sostenuto la necessità di supporto per il padre dichiarando "a nostro avviso non è in gado di gestire la minore da solo ad esempio potrebbe accadere che dimentichi di dare la mano per strada"), il Collegio ritiene necessario mantenerne in questa fase la presenza, prevedendo tuttavia che con il progredire dell'età della figlia e dunque con le riduzione delle esigenze di accudimento tipiche per la prole di tenera età tale figura potrà venire meno. Deve pertanto disporsi che dopo il compimento del sesto anno della minore il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia anche senza la presenza della tata.

In merito al divieto per il padre di portare con sé la minore nella propria automobile, all'esito degli accertamenti psichiatrici e del mancato riscontro quanto a condotte pericolose in capo al padre, tale divieto deve venir meno potendo il padre essere autorizzato a portare con sé la figlia minore (anche alla presenza della tata fino al compimento del sesto armo di età), in automobile nei periodi di permanenza presso di sé.

Mantenimento della minore
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché le modalità concrete di accudimento dei minori.
M.S.F. svolge attività lavorativa con mansioni di funzionaria presso il Ministero degli Esteri ed ha denunciato di percepire i seguenti redditi:
Modello 730/2011 reddito complessivo Euro 57.476,00;
Modello 730/2012 reddito complessivo Euro 76.498,00;
Modello Unico 2013 reddito complessivo Euro 75.431,00;
Modello Unico 2014 reddito complessivo Euro 92.685,00
corrispondente a reddito netto annuo (sottratte le imposte) di Euro 56.409,78, pari a reddito mensile netto (ottenuto dividendo tale importo per 12 mensilità) di Euro 4.700 circa (importo comprensivo della tredicesima mensilità). E' titolare della nuda proprietà della casa di abitazione, prestigioso immobile nel quartiere residenziale dei Parioli, e ha dichiarato di essere proprietaria di due immobili in Belgio uno dei quali al momento dell'udienza presidenziale locato (per importo di 850,00 mensili circo). E' titolare di due conti correnti con saldi attivi pari a circa Euro 20.000.
Dall'esame dei conti si evincono accrediti per circa un milione di euro a favore della ricorrente provenienti dal padre, importo destinato all'acquisto dell'abitazione della quale la ricorrente ha la nuda proprietà e la madre l'usufrutto.

G.Z. ha dichiarato di non avere reddito in quanto impegnato a svolgere attività di ricerca presso Istituto di Fisica in Frascati, attività prestata a titolo gratuito, di essere privo di proprietà immobiliari e di non avere nessuna forma di disponibilità finanziaria. Il resistente risiede in una abitazione di proprietà della madre sita all'interno di una tenuta di rilevanti dimensioni (oltre 35 ettari) in zona Capannelle, alla periferia Sud di Roma. E' proprietario di una prestigiosa autovettura BMW, di recente immatricolazione, dono della madre. Il resistente ha dichiarato di vivere grazie agli aiuti economici della madre, che provvede al pagamento dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia pari ad Euro 250,00 mensili.
Preso atto della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come ricostruita all'esito del processo, la mancanza di redditi in capo allo Z. non esime lo stesso dal partecipare alle necessità economiche della figlia. Infatti le elevatissime competenze del resistente, laureato in fisica con 110/110 e lode, e per quanto dallo stesso affermato il possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca, impongono al padre di attivarsi per reperire idonea occupazione remunerata, in modo da soddisfare le esigenze della figlia. Peraltro la disponibilità in capo al resistente di automobili di elevato costo, anche manutentivo (prima una Porche ed ora una BMW) fanno ritenere che la Z. abbia disponibilità per far fronte in maniera congrua al mantenimento della figlia essendo primario l'obbligo di partecipare alle necessità della minore rispetto al soddisfacimento di esigenze voluttuarie (come l'acquisto e l'utilizzo di una macchina di elevata fascia di mercato).

Per quanto esposto preso atto del tenore di vita della famiglia e delle disponibilità economico patrimoniale dei genitori deve essere posto a carico del padre assegno mensile di Euro 500,00, da corrispondere alla ricorrente dal mese di novembre 2011 data della domanda (detratte le somme già corrisposte). Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche pubbliche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).

Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per inter-venti presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
rilevato che con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il contributo di ciascun genitore alle spese, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere quantificato nel 50% ciascuno.

Provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c.
Nel corso del procedimento sono stati depositato numerosi ricorsi ex art. 709 ter c.p.c.
Nella udienza di precisazione delle conclusioni non sono state riprodotte conclusioni relative all'irrogazione delle sanzioni previste da tale norma.
Alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sussistono i presupposti per l'applicazione, d'ufficio, della sanzione dell'ammonimento prevista dall'art. 709-ter c.p.c. ad entrambi i genitori.
La norma citata prevede due distinte fattispecie cui corrisponde un diverso intervento del giudice adito: la prima relativa alla soluzione di controversie insorte fra i genitori per l'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità di affidamento, ipotesi in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a risolvere il contrasto con l'adozione della soluzione ritenuta adeguata al caso concreto; la seconda attinente a "gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento" in cui all'organo giudicante è demandata l'applicazione delle misure specificamente indicate (costituite o dall'ammonizione del genitore inadempiente o dalla condanna al risarcimento del danno del genitore inadempiente nei confronti del minore o dalla condanna al risarcimento del danno del genitore inadempiente nei confronti dell'altro coniuge o dall'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della Cassa delle ammende) e dunque di un intervento non più necessariamente compositivo del conflitto in atto, ma sanzionatorio nei confronti del genitore che, in violazione del superiore interesse del minore, abbia trasgredito i provvedimenti adottati a tutela della prole medesima. In tale seconda ipotesi l'intervento del giudice è, quindi, improntato ad una coartazione all'adempimento dei doveri genitoriali a fronte della ritenuta lesione dell'interesse del minore attraverso gli specifici rimedi elencati, che assolvono ad una funzione non già compensativa, essendo la misura del risarcimento commisurata alla gravità oggettiva e soggettiva del comportamento lesivo e non invece all'entità del danno subito, ma al contrario punitiva e soprattutto deterrente, come forma di dissuasione indiretta, finalizzata alla cessazione del protrarsi dell'inadempimento degli obblighi familiari che, attesa la loro natura personale, non sono di per sé coercibili né suscettibili di esecuzione diretta. Logico corollario della funzione assolta dalle suddette misure è la loro applicabilità officiosa, ovverosia indipendente sia da un'istruttoria sui fatti costitutivi dei danni lamentati, che sono da ritenersi in re ipsa, ovverosia subiti dal minore per effetto della mera condotta del genitore inadempiente, sia dalla sussistenza di una richiesta di parte nel procedimento in corso (cfr. Tribunale Padova 8.10.2008, Tribunale Palermo 2.11.2007).

Nel presente procedimento entrambi i genitori hanno posto in essere gravi inadempienze che se reiterate sono in grado di compromettere l'equilibrio della minore (cfr. supra).
La madre ha posto in essere condotte tendenti a ostacolare la piena bigenitorialità, in particolare realizzando scelte unilaterali relative alla minore. Tra tutte si indica l'iscrizione della minore ad una scuola scelta dalla sola madre, senza che sul relativo modulo di iscrizione sia stata apposta la firma paterna, mentre su tale modulo si rinviene la firma del nonno materno della minore. Le affermazioni della difesa ricorrente secondo le quali il padre avrebbe assentito all'iscrizione presso tale istituto scolastico (privato e in lingua inglese) durante lo svolgimento del supplemento di CTU risultano smentite dall'esame dell'elaborato peritale dove si dà atto del consenso del padre all'iscrizione della figlia in una scuola pubblica, il consenso del padre non è stato tenuto in considerazione dalla madre che ha pertanto escluso il padre da una scelta di così fondamentale rilevanza per lo sviluppo della figlia, senza rivolgersi al giudice procedente.

Le gravi inadempienze del padre sono da rilevare nel mancato puntuale rispetto delle disposizioni di frequentazione della minore. Risulta infatti incontestato (cfr. comparse conclusionali in atti) che il padre ha "rinunciato" a vedere la figlia nei periodi allo stesso assegnati nello scorso mese di agosto 2015. Le giustificazioni addotte (necessità di non sottoporre la figlia a spostamenti gravosi nel periodo del caldo estivo, a fronte del rifiuto della ricorrente di accettare modalità ad avviso dello Z. meno gravose) non appaiono sufficiente a giustificare l'assenza paterna protrattasi per oltre un mese. Peraltro il padre anche in passato ha manifestato scarsa puntualità nel rispetto delle modalità di frequentazione della figlia (cfr. supplemento di CTU).
Il Collegio, inoltre, rileva come l'elevato conflitto, posto in essere da entrambi i genitori, è esso stesso condotta in grado di arrecare pregiudizio alla minore e di ostacolare il corretto esercizio delle modalità di affidamento, e tale da imporre ad entrambe le parti l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 709 ter c.p.c..
Il Collegio alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento e in particolare delle risultanze delle CTU, nelle quali è stato evidenziato un chiaro contributo causale di entrambi ì genitori all'elevatissima conflittualità, ritiene di applicare ad entrambi i genitori la sanzione dell'ammonimento, provvedimento adottabile anche ex officio, trattandosi di misure a tutela della prole minore. La sanzione dell'ammonimento a carico di entrambi i genitori deve essere irrogata affinché le parti cessino di porre in essere condotte che arrecano grave pregiudizio alla figlia.

Spese di giudizio
Le spese di giudizio in considerazione della materia trattata, delle ragioni della decisione e dei numerosi ricorsi ex art. 709 ter (4 dei quali proposti dal resistente) devono essere compensate. Le spese della CTU psicologica e del suo supplemento, liquidate nel corso del procedimento devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido nella misura del 50% ciascuno, mentre le spese della CTU psichiatrica, come liquidate in corso di giudizio, devono essere poste definitivamente a carico della ricorrente per intero, preso atto delle conclusioni della consulenza e della totale infondatezza delle allegazioni della ricorrente (presunti disturbi psichiatrici della controparte) all'esito dell'accertamento peritale.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando dato atto che con sentenza non definitiva n. 23949/2014 è stata dichiarata la separazione personale tra M.S.F., nata a ___ e G.D.B.D.C.P.Z., nato a ___, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il _____ 2010, così dispone:
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- affida la figlia minore Ma.Me., nata ___, ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa, disponendone il collocamento presso la madre;
dispone che il padre veda e tenga con sé la figlia minore, salvo diverso accordo scritto con le seguenti modalità: ogni martedì quando il padre incontrerà la figlia presso la casa materna o in luoghi limitrofi dalle ore 16.00 alle ore 19.00; a settimane alterne dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 19.00 (alla presenza della tata della minore o in caso di impedimento della stessa alla presenza della nonna paterna, fino al compimento del sesto anno della minore); per quindici giorni durante le vacanze estive, da dividersi in due periodi di sette giorni ciascuno, comprensivi di pernottamento, individuati in mancanza di diverso accordo ad anni alterni nell'ultima settima di luglio e nella seconda di agosto, ovvero nella terza settimana di luglio e nella prima settimana di agosto (alla presenza della tata della minore ovvero della nonna paterna fino al compimento del sesto anno della figlia); nel mese di agosto la madre potrà permanere con la figlia nelle settimane in cui non è prevista la frequentazione del padre con sospensione delle ordinarie modalità di frequentazione; per le festività di Natale, dal 23 al 31 dicembre o, ad anni alterni, dal 31.12 al 7 gennaio con pernottamento; per tre giorni durante le vacanze pasquali alternando ogni anno i periodi comprendenti il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo (alla presenza della tata della minore ovvero della nonna paterna fino al compimento del sesto anno della figlia); la minore permarrà con il genitore nel giorno del compleanno di questo e ad anni alterni con ciascun genitore nel giorno del compleanno della stessa minore ad iniziare nel 2016 con il padre; in caso di impossibilità per il padre di permanere con la figlia nei periodi indicati per impedimento del padre o della minore, questi dovrà recuperare i giorni di permanenza con la figlia, in modo da assicurare ogni mese un numero di pernottamenti pari a quello stabilito;
determina in Euro 500,00 il contributo mensile dovuto da G.D.B.D.C.P.Z. per il mantenimento della figlia Ma.Me., da corrispondere a M.S.F. presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da novembre 2011, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia, secondo quanto indicato in motivazione;
ammonisce entrambi i genitori ex art. 709 c.p.c.;
compensa tra le parti le spese di giudizio e pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese della CTU psicologica e del relativo supplemento liquidate in corso di giudizio, pone interamente a carico dell'attrice le spese per la CTU psichiatrica liquidate nel corso del giudizio;
dispone, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza al Servizio Socio Assistenziale territorialmente competente con riferimento al luogo di residenza del minore sito in via ____, affinché monitori e fornisca sostegno alla minore e alle parti secondo quanto indicato in motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 4 dicembre 2015.


 

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