REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Dl ENNA SEZIONE 1
riunita con l'intervento dei Signori:
- GRAFFEO MAURIZIO Presidente
- FAZZI LIBORIO Relatore
- MELI SALVATORE Giudice

ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 259/2018
depositato il 04/06/2018
- avverso CARTELLA Dl PAGAMENTO n. 29420170002190343 IRPEF-ALTRO 2013
Contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE Dl ENNA
proposto dal ricorrente:
F. I.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANE ROMEO 28 95126 CATANIA CT

Svolgimento del processo

1. Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate la signora F. I. ha impugnato la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, recante iscrizione a ruolo della complessiva somma di € 265,00 per omesso/carente versamento IRPEF in relazione all'anno di imposta 2013, oltre sanzioni ed interessi; somme richieste a seguito di controllo formale della dichiarazione ai sensi dell'art. 36 ter DPR 600/1973.
A fondamento della pretesa illegittimità dell' atto la ricorrente ha dedotto che i dati esposti in dichiarazione corrispondevano ai dati ricavati dai CUD rilasciati dagli enti datori di lavoro nel periodo di imposta considerato.
Ha, quindi, chiesto annullamento dell' atto impugnato, con condanna della resistente alla refusione delle spese processuali da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate contestando la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto, sul presupposto che la pretesa si fonda sui dati differenti, rispetto a quelli risultanti dai CUD, comunicati e dichiarati dai sostituti d' imposta nelle proprie dichiarazioni.

La ricorrente con memorie depositate in data 20.02.2020 ha insistito nella propria domanda, contestando le argomentazioni difensive della resistente.

II giudizio è stato trattato nell'odierna camera di consiglio ai sensi dell' art. 83, comma 7, Iett. h), del D. L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020.
Si dà atto che nessuna delle parti ha depositato in telematico ulteriori note difensive.

Motivazione

2. Ritiene La Commissione che il ricorso sia fondato e che, pertanto, debba essere accolto.
Invero, dalla documentazione in atti risulta incontrovertibilmente che la ricorrente ha predisposto la propria dichiarazione dei redditi sulla base dei CUD rilasciati dai due rispettivi datori di lavori nell'anno di imposta considerato.
L' Agenzia assume che la differenza iscritta a ruolo scaturisce dalle minori ritenute operate dall'IRAPS (uno dei due enti datore di lavoro), cosi come comunicate dallo stesso sostituto di imposta.

E' opportuno osservare, preliminarmente, che, secondo un consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, in tema di ritenuta di acconto, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 del d. p.r. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute (cfr. da ultimo Cass. S. U. n. 10378/2019).

Orbene , nella fattispecie in esame la ricorrente ha prodotto i CUD da cui risultano certificate dagli stessi datori di lavoro le ritenute operate nell'anno 2013. Da tale documentazione può, pertanto, ritenersi provato, fino a prova contraria, che IRAPS abbia operato le ritenute indicate nel CUD e ciò basta per escludere la responsabilità solidale della dipendente prevista dal su richiamato art. 35 del d.P.R. n. 602/1973.

Spetta, pertanto, all'Agenzia delle Entrate per legittimare le pretese nei confronti della ricorrente fornire la prova che le ritenute non siano state effettivamente calcolate nelle buste paga del dipendente; prova che nella caso in esame non risulta fornita.
Tale prova non si ricava, infatti, dalle nove buste paga in atti, né tale carenza può ritenersi colmata dall'assunto dell'Agenzia delle Entrate secondo cui l'ente datore di lavoro avrebbe dichiarato ritenute inferiori rispetto a quelle risultanti dalla dichiarazione dei redditi della ricorrente, non potendosi escludere a priori che il datore di lavoro avesse illegittimamente omesso di versare all'erario le ritenute operate.

In definitiva, alla luce delle illustrate emergenze, la pretesa avanzata dall'Agenzia delle Entrate risulta illegittima, con la conseguenza che l'atto impugnato va annullato.

3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.

PQM

In accoglimento del ricorso, annulla la cartella esattoriale impugnata e condanna Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese processuali a favore della ricorrente, che liquida in complessive € 220,00, oltre spese per contributo unificato e accessori se ed in quanto dovuti, da distrarsi a favore dell'Avv. Orazio Esposito.
Cosi deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2020.
Depositata in segreteria il 31 agosto 2020


 

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