Civile Ord. Sez. 6 Num. 1525 Anno 2019
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCARPA ANTONIO
Data pubblicazione: 21/01/2019

ORDINANZA
sul ricorso 16520-2018 proposto da:
D. A., rappresentato e difeso dall'avvocato M. E.;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimato -
avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo

A.D. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il provvedimento di "non luogo a provvedere", stante la mancata comparizione delle parti, reso all'udienza del 15 novembre 2017 dalla Corte d'Appello di Napoli in ordine alla domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio penale, proposta il 15 dicembre 2016.
L'intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.
A. D. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 309 e 181 c.p.c., non avendo la Corte d'Appello, attesa la mancata comparzione delle parti, disposto il rinvio ad altra udienza.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Motivazione

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ed in particolare nel procedimento attualmente regolato dall'art. 5 ter, legge 24 marzo 2001, n. 89, nel quale la corte d'appello provvede ai sensi degli articoli 737 e ss. c.p.c., in caso di mancata comparizione delle parti (ipotesi in alcun modo contemplata dalla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio), il conseguente provvedimento collegiale di "non luogo a provvedere" non comporta l'estinzione del giudizio, imponendo, piuttosto, la tempestiva riassunzione ex art. 307 c.p.c., la quale determina la salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell'originario ricorso (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2415; Cass. Sez. 1, 29/03/2010, n. 7549). Solo ove sia negata la fissazione di una nuova udienza, richiesta nel ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 181 c.p.c., proposto a seguito di provvedimento di
"non luogo a provvedere", diventa ammissibile il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1, 14/05/2012, n. 7437).


Deve quindi ribadirsi che, in tema di procedimento camerale per equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il decreto con il quale la Corte d'appello, dopo avere dato atto della mancata comparizione delle parti in camera di consiglio, dichiari "non luogo a provvedere" sulla domanda, è riconducibile - sia pure in via di mera assimilazione - al provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181, comma 1, c.p.c., che ha natura meramente ordinatoria, in quanto la parte ha la facoltà di chiedere la riassunzione del procedimento, sicché, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è impugnabile con il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1, 25/10/2011, n. 22154; Cass. Sez. 1, 20/02/2004, n. 3388).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimato Ministero non ha svolto attività difensive.
Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2018.
Pubblicata in data 21.01.2019


 

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