REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta da:
Dott. Domenico Bonaretti - Presidente
Dott. Vinicia Serena Calendino - Consigliere
Dott. Anna Mantovani - Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 3613/16
TRA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO , elettivamente domiciliato in VIA ENRICO TAZZOLI, 6 00195 ROMA presso lo studio dell’avv. GRATTERI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
LIVIO SAS , che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
Oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)

CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL’INTERESSE DELL’ APPELLANTE:
“Voglia l’Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Como, G.O.T. dott.ssa Claudia Porrini, n. 120/2016 del 1.2.2016, non notificata e, per l’effetto
- in via preliminare, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l’intervenuta prescrizione dell’azione promossa da Livio S.a.s. nei confronti di Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. p.a. in relazione alle rimesse accreditate sul c/c 66/0020107 anteriormente al 20.3.2003, qualificabili come pagamenti e, dunque, aventi natura solutoria;
- nel merito, respingere le domande ex adverso formulate, siccome inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, per il doppio grado di giudizio, e delle spese di CTU da porre a carico dell’appellata e con condanna di Livio S.a.s., in solido con l’avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario, per la sola quota relativa alle spese di lite pari ad € 23.276,36, alla restituzione di quanto pagato dalla Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. p.a. in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a complessivi € 86.908,89 per sorte capitale, interessi, spese di lite e di consulenza tecnica di parte, oltre interessi legali dal giorno del pagamento all’effettivo soddisfo”.
In via istruttoria: “si chiede la rinnovazione della CTU con applicazione dei criteri utilizzati nell’ipotesi sub 8, ma effettuando la verifica contabile, al tasso convenzionale, a partire dal saldo registrato negli estratti conto al 31.3.2003 (€ 57.822,78), stante la prescrizione degli addebiti relativi al periodo precedente il 20.3.2003”.

NELL’INTERESSE DELL’ APPELLATO:
In via principale nel merito:
- respingere le domande tutte ex adverso formulate dall’appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando così la impugnata sentenza n. 120/2016 resa tra le parti dal Tribunale di Como in data 19 gennaio 2016 e pubblicata a mezzo deposito in cancelleria il 01.02.2016.
In ogni caso:
- condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite, diritti ed onorari del presente procedimento, comprensivi di oneri per la eventuale consulenza tecnica di parte e d’ufficio, qualora necessarie, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Svolgimento del processo

Il presente giudizio ha ad oggetto una domanda svolta da Livio sas nei confronti di Banca Popolare di Sondrio, con la quale la società ha chiesto la condanna della banca al pagamento degli importi ad essa addebitati nel corso di un rapporto di conto corrente acceso nel 1996 e chiuso nel 2011 a titolo di illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, somme per CMS, spese fisse di chiusura periodica, interessi debitori a saggio ultralegale e interessi usurari, indicando come dovuto pertanto l’importo di € 75.815,81.
La banca convenuta ha contestato la fondatezza della domanda di parte attrice, eccependo in primo luogo la prescrizione di tutte le rimesse accreditate anteriormente al 20.3.2003, cioè nel decennio anteriore la domanda introduttiva; inoltre ha dedotto l’infondatezza delle pretese di parte attrice, escludendo che si versasse in ipotesi di applicazione di interessi anatocistici fuori dalle regole di cui alla delibera CICR del 2000, asserendo la legittimità della pattuizione della CMS e delle spese, ed inoltre contestando l’applicazione di interessi usurari.

Sulla base di CTU espletata in primo grado, il Tribunale:
- ha riconosciuto come dovuti in restituzione gli importi per interessi anatocistici, ritenendo inapplicabile la delibera CICR perché la relativa regolamentazione non è stata approvata dal cliente, nonché gli importi addebitati a titolo di CMS e spese di chiusura;
- ha rigettato l’eccezione di prescrizione, non avendo la banca provato la natura solutoria delle rimesse;
- ha quindi condannato la Banca al pagamento dell’importo di € 60.536,97, oltre interessi di mora.

Nell’odierno appello l’appellante ha censurato la sentenza di primo grado, deducendo in particolare:
1. L’erroneità della sentenza che ha rigettato l’eccezione di prescrizione, assumendo che la prova della natura solutoria delle rimesse risulterebbe dalla stessa relazione del CTU.
Quanto alla prescrizione ha inoltre dedotto che il CTU, anche nei calcoli svolti tenendo conto dell’eccepita prescrizione, avrebbe errato nel valutare la stessa per il periodo antecedente la redazione del verbale di mancata conciliazione (12.11.2002), e non quello di notifica dell’atto di citazione, dato che non vi è prova del fatto che la Banca fosse a conoscenza dell’invito alla conciliazione.
2. L’erroneità della sentenza che avrebbe ritenuta illegittima la capitalizzazione trimestrale, ritenendo inapplicabile la delibera CICR in quanto non approvata dal correntista, deducendo per contro che a partire dalla data di entrata in vigore della delibera, la capitalizzazione è stata effettuata secondo quanto dalla stessa prevista, e di tale circostanza era stata data comunicazione al cliente.
3. L’erroneità della sentenza nella parte ha ritenuto l’illegittimità dell’applicazione della CMS e delle spese di chiusura del conto, in quanto regolarmente pattuite.
Ha pertanto richiesto che venisse escluso qualsivoglia debito di restituzione, in quanto l’importo indicato in CTU, nel prospetto che tiene conto sia delle prescrizione che della legittimità della delibera CICR e dell’applicazione di CMS e spese pattuite (€ 2.340,96), dovrebbe essere rettificato in considerazione del corretto calcolo della prescrizione, con esclusione quindi di qualsivoglia debito in favore del correntista.
Ha inoltre chiesto che venga disposta la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado.

Si è costituita la società appellata chiedendo la conferma della impugnata sentenza.

Motivazione

L’appello deve essere accolto nei termini che seguono.

1. Eccezione di prescrizione.
Deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia errato nel rigettare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca relativamente alle richieste restitutorie del correntista.
Innanzi tutto non è corretto il principio affermato nella sentenza appellata, in base al quale graverebbe esclusivamente sulla Banca l’onere di provare la natura solutoria delle singole rimesse.
Invero, come affermato di recente dalla Suprema Corte, nel caso in cui l’azione di restituzione di indebito sia svolta dal correntista, il quale pertanto ha l’onere di produrre la documentazione relativa al rapporto, la Banca può limitarsi ad eccepire la prescrizione della pretesa, dovendo poi valutarsi la fondatezza dell’eccezione sulla base di quanto acquisito agli atti (così Cass. 18581/17: “In un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, non compete alla banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie a cui è applicabile la prescrizione[…].Una volta che la parte convenuta abbia formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare quali rimesse […] siano rilevanti ai fini della prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti).
Ciò premesso, nella sentenza emessa in primo grado il giudice ha affermato che tutte le rimesse avevano natura ripristinatoria, in quanto si tratterebbe di versamenti effettuati in conto, nei limiti dell’affidamento di fatto concesso al correntista.
Per contro dall’analisi effettuata dal CTU sugli estratti conto in atti, risulta che nel periodo ante decennio dall’interruzione della prescrizione (su cui infra), vi sono state rimesse sempre superiori rispetto alle competenze pretesamente illegittime addebitate. In sostanza il CTU riferisce che “le partite astrattamente illegittime addebitate avrebbero trovato sempre contropartita (pagamento) in rimesse solutorie (prescritte)”. Dal che il CTU afferma che non vi sono importi ripetibili “riferibili a partite potenzialmente illegittime formatesi ante decennio” (pag. 9 della CTU).
A tale stregua deve tenersi conto, nella valutazione degli importi ripetibili, dell’eccezione di prescrizione svolta, e dunque assumere il conteggio effettuato dal CTU che ne tenga conto.

Quanto al termine di prescrizione, la Banca ritiene che tale termine debba decorrere dalla notifica dell’atto introduttivo del giudizio, cioè il 20.03.2013, e non, come calcolato dal CTU, alla data del verbale di mancata adesione alla conciliazione (12.11.2012).
L’assunto della Banca deve essere disatteso, in quanto deve presupporsi che in sede di mediazione sia stata verificata la corretta convocazione della banca, con la conseguenza pertanto che possa operare l’effetto interruttivo della prescrizione come previsto dall’art. 5 c. 6 del d.lgs 28/2010.
Conclusivamente deve tenersi conto della prescrizione per quanto riguarda le pretese restitutorie anteriori al 12.11.2002.

2. Capitalizzazione trimestrale dopo la delibera CICR.
Il giudice di primo grado ha ritenuto illegittimo l’anatocismo applicato dalla banca anche dopo la delibera CICR del 2000, ritenendo che la clausola di capitalizzazione degli interessi, pur se prevista con pari periodicità, debba essere espressamente approvata dal cliente, non potendo ritenersi sufficiente la comunicazione al cliente e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come disposto dalla delibera stessa.
Per contro ritiene questa Corte che l’art. 120 TUB, di cui la delibera CICR è attuazione, abbia legittimato l’anatocismo, se previsto in termini di pari periodicità. Condizione per la legittima applicazione di tali criteri è il fatto che la banca abbia provveduto a dare comunicazione al cliente della modifica contrattuale, e che vi sia stata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle condizioni applicate, non necessitandosi un’espressa pattuizione con il cliente, non trattandosi di condizioni peggiorative.
Pertanto deve assumersi quale criterio di calcolo la tabella del CTU in cui viene esclusa la ripetizione di interessi anatocistici (stante la prescrizione per gli addebiti ante 2000).

3. Commissioni di massimo scoperto e spese di chiusura.
Per quanto riguarda gli addebiti per CMS e spese di chiusura, la sentenza di primo grado ha ritenuto che gli importi a tale titolo addebitati fossero illegittimi e ne ha disposto la restituzione.
Per contro deve ritenersi che risulti in atti che sia la CMS che le spese di chiusura sono state espressamente pattuite. In particolare per la CMS è stato previsto sia il tasso di applicazione che la periodicità (doc. 9 fascicolo di primo grado), e poi risultano dalla documentazione in atti gli aggiornamenti successivi.
Allo stesso modo risulta la pattuizione delle spese di chiusura del conto (doc. 9 e doc. 12). Né il CTU ha rilevato alcunché sul punto, limitandosi ad effettuare i conteggi secondo diverse ipotesi (con o senza CMS e spese di chiusura).

4. Quantificazione del credito del correntista.
Stanti le premesse di cui sopra, e dunque l’accoglimento dei motivi di appello come sopra espresso, ciò che risulta a credito del correntista è l’importo riportato nella CTU alla tabella sub 8), con cui è stato effettuato il ricalcolo di quanto dovuto, con capitalizzazione trimestrale dal 3° trimestre 2000 in poi, considerando legittimi gli addebiti per CMS e spese, e tenendo conto della prescrizione delle richieste di ripetizione anteriori al 12.11.2002. Tale importo è quello di € 2.340,96, che dovrà essere maggiorato degli interessi legali moratori dalla data della domanda alla data del pagamento della maggior somma effettuata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Pertanto, in accoglimento della banca appellante, l’appellata deve essere condannata alla restituzione della differenza tra quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, e l’importo così accertato, oltre interessi dalla data di effettivo pagamento al saldo.

5. Spese di lite.
Quanto alle spese di lite, l’accoglimento della domanda svolta in primo grado in misura irrisoria rispetto a quanto azionato e l’accoglimento dell’appello, consentono di ritenere la parte appellata prevalentemente soccombente in entrambi i gradi del giudizio, nella misura dell’80%. Pertanto in tale misura Livio sas deve essere condannata alla rifusione a Banca Popolare di Sondrio delle spese per entrambi i gradi del giudizio, comprese le spese di CTU, con compensazione del residuo 20%, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Banca Popolare di Sondrio avverso la sentenza n. 120/16 del Tribunale di Sondrio, così provvede:
1) In accoglimento dell’appello, determina il credito di Livio sas nei confronti di Banca Popolare di Sondrio in € 2.340,96, oltre interessi come in motivazione;
2) Condanna Livio sas alla restituzione a Banca Popolare di Sondrio della differenza tra gl’importi di cui al capo 1) e quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi come in motivazione;
3) Condanna Livio sas alla rifusione a Banca Popolare di Sondrio dell’80% delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con compensazione del residuo 20%, liquidate per l’intero per il primo grado in complessivi € 7.500,00 , oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a., oltre spese di CTU, e in complessivi € 6.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e c.n.p.a. e contributo unificato.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 22/5/2018
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Anna Mantovani dott. Domenico Bonaretti
Pubblicata il 19.06.2018


 

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