REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI SICILIA SEZIONE 6
riunita con l'intervento dei Signori
LOMBARDO LUIGI Presidente
AREZZO DOMENICO Re latore
FAILLA CARMELO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4937/2019
depositato il 22/07/2019
-avverso la pronuncia sentenza n. 621 /2019 Sez. 15 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA
contro:
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1
VIA CRISTOFORO COLOMBO N.426 C/D 00145 ROMA
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA
VIA MONSIGNOR ORLANDO 951 00 CATANIA
proposto dall'appellante:
R. A.
difeso da:
ANTONUCCIO DAVIDE
PIAZZA VITTORIO VENETO 25 9601 2 AVOLA SR
Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320010086650912 000 IVA-ALTRO 1995
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320010086651013 000 IVA-ALTRO 1995
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320010100137629 000 ALTRI TRIBUTI 1995
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320010100137730 000 ALTRI TRIBUTI 1995
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320010116499763 000 ALTRI TRIBUTI 1994
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320010121373670 000 IRPEF-ALTRO 1994
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320010121 373771 000 ALTRI TRIBUTI 1996
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320020040932390 000 ALTRI TRIBUTI 1996
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320020052167606 000 ALTRI TRIBUTI 1995
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320020052167707 000 ALTRI TRIBUTI 1996
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320020117276292 000 ALTRI TRIBUTI 1996
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320020117276292 000. IVA-ALTRO 1998
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320030075809292 000 IVA-ALTRO 1998
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320030086576672 001 ALTRI TRIBUTI 1998
CARTELLA DI PAGAMENTO no 2932003008661 0236 000 ALTRI TRIBUTI 1996
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320030086610236 000. BOLLO 1996
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320030103553220 000 IRAP 1999
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320030122462544 000 ALTRI TRIBUTI 1998
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320040061109821 000 ALTRI TRIBUTI 2000
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320040061109821 001 IRAP 2000
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320050047109357 000 IRAP 2001
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320050079071 942 000 ALTRI TRIBUTI 2001
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320060015804227 000 BOLLO 1999
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320060112489148 000 IRPEF-ADD.REG. 2006
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320070004496925 000 IRPEF-ADD.REG. 2003
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320070071929710 000 ALTRI TRIBUTI 1997
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320080059133802 000 ALTRI TRIBUTI 2004
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320080102557825 000 BOLLO 2001
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320090012213863 000 IRPEF-ALTRO 2004
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320090023728980 000 BOLLO 2002
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320090057043507 000 BOLLO 2003
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320100101447144 000 BOLLO 2004
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320110069460783 000 BOLLO 2005
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320130024934874 000 BOLLO 2013
CARTELLA DI PAGAMENTO no 29320140004696643 000 BOLLO 2008
ATTO PIGNORAMENTO no 340-2018 ALTRI TRIBUTI

Svolgimento del processo

R. A. proponeva ricorso avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 2018/340 emesso dall'Agente della Riscossione, recante l'importo di € 220.866,64, per il recupero di somme dovute in virtù di n. 35 cartelle di pagamento alcune delle quali emesse dall'Agenzia delle Entrate di Catania, asseritamente mai notificate, chiedendo dichiararsi l'illegittimità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi e la nullità delle cartelle sottese, disconoscendosi il credito erariale.
L'Ufficio, con atto di intervento volontario, ha dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che abilitato a contraddire sarebbe solo l'Agente per la riscossione, rimasto comunque estraneo al giudizio.
La CTP dichiarava preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate di Catania e la inammissibilità del ricorso, a causa dell'omessa chiamata in causa del concessionario.

Appella R. A. il quale propone cinque motivi di censura in riferimento alla dichiarata inammissibilità del ricorso, atteso che la legittimazione passiva compete sempre all'Ente impositore e alla asserita tardività dello stesso, che sarebbe stato proposto tempestivamente in relazione alla avvenuta conoscenza del pignoramento impugnato. In appello sono stati devoluti pure tutti gli altri motivi del ricorso introduttivo.
L'AE ha chiesto il rigetto dell'appello.
Ali 'udienza del 18-2-2020 la causa è stata posta in decisione.

Motivazione

Va anzitutto rilevato che il ricorso introduttivo, oltre a riguardare gli atti esecutivi impugnati, riguardava anche la mancata notificazione della cartelle di pagamento che portavano i ruoli in forza dei quali si procedeva all'esecuzione impugnata.
In merito va detto che nella disciplina della riscossione delle imposte la cartella di pagamento svolge la funzione di portare a conoscenza dell'interessato la pretesa tributaria iscritta nei ruoli, entro un termine stabilito a pena di decadenza della pretesa tributaria. In tale caso la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2018, n. 10019) .
Sicchè la tardività (al pari della ·mancanza) della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cassazione civile, sez. trib., 14/05/2014, n. 10477).

Conseguentemente la sentenza, che aveva dichiarato la inammissibilità dei ricorso introduttivo perché non era stato chiamato in causa il Concessionario per la riscossione, va riformata.

Anche il rilievo contenuto in seno alla sentenza impugnata e relativa alla mancanza di prove sulla tempestività del ricorso introduttivo è privo di fondamento in quanto risulta, e comunque è riportato in seno al ricorso in appello, che il pignoramento presso terzi impugnato fu notificato al ricorrente in data 26-1-2018, sicchè il ricorso notificato in data 27-3-2018 deve essere considerato tempestivo.
Spettava all'Ufficio dimostrare che le cartelle sottese all'atto esecutivo impugnato con esse, erano state notificate in data precedente o, in alternativa, chiamare in giudizio il Concessionario per la riscossione ex art. 14 terzo comma d. lgs. 546/92.
In mancanza di prova della notifica delle cartelle l'appello va accolto e le cartelle vanno annullate, seppure limitatamente a quelle aventi natura fiscale, atteso che per tutte le altre difetta la giurisdizione del Giudice tributario.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese vanno compensate in ragione della circostanza che non è dato, agli atti, di conoscere quali e quante cartelle si riferiscono a tributi erariali, solo rispetto ai quali è legittima la giurisdizione di questo Giudice, non potendo più essere disposta d'ufficio, ex art. 7 comma terzo d. lgs. 546/92, la esibizione almeno degli estratti di ruolo.

PQM

in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, annulla le cartelle aventi natura tributaria. Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Catania, 18-2-2020
Depositata in segreteria in data 7.05.2020


 

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