Civile Ord. Sez. 6 Num. 21587 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 03/09/2018

ORDINANZA
sul ricorso 7906-2018 proposto da:
O. J., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA FROLDI;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO - C.F. 80014130928, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso il decreto n. cronol. 172/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 07/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA
dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Svolgimento del processo

1. O. J., di nazionalità nigeriana, proponeva domanda di protezione internazionale: domanda che la competente Commissione territoriale respingeva.
Il Tribunale di Ancona, con decreto del 7 gennaio 2018, rigettava l'impugnazione avanti ad esso proposta. Per quanto qui rileva, il giudice del merito attribuiva rilievo alle gravi contraddizioni presenti nelle dichiarazioni rese dall'interessato che aveva lamentato trattamenti discriminatori e persecutori per ragioni di orientamento sessuale. Lo stesso Tribunale escludeva inoltre che a O. potesse essere riconosciuta la protezione sussidiaria; pure negava che ricorressero i gravi motivi di carattere umanitario contemplati dall'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008.

2. — La pronuncia è impugnata per cassazione da O. con un ricorso che si basa su di un unico motivo. Il Ministero ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione alla udienza di discussione (che però, come è noto, non è contemplata nel giudizio ex art. 380 bis c.p.c.).

Motivazione

1. — Col motivo di ricorso l'istante lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007. Rileva che il Tribunale si era basato sui verbali di audizione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ed aveva omesso di verificare la veridicità dei fatti esposti; osserva come il giudice del merito debba svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda di protezione internazionale; deduce che, a fronte di lacune nella narrazione del richiedente asilo, lo stesso Tribunale avrebbe dovuto attivare le autorità competenti per il reperimento dei documenti utili ai fini dell'accertamento ad esso devoluto.

2. — Il motivo è infondato, e così il ricorso.
La censura verte sul tema della verifica della veridicità dei fatti narrati dal ricorrente avanti alla Commissione territoriale, e quindi su
quanto riferito dal medesimo con riguardo al proprio orientamento sessuale.
Il Tribunale ha posto in evidenza la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'odierno istante, il quale non era stato univoco nell'indicazione di uno dei due compagni, nella precisazione del proprio indirizzo e nella identificazione della scuola che avrebbe frequentato, nonostante avesse asserito «di essere stato scoperto» — riguardo alle proprie inclinazione sessuali, è da ritenere — «da alcuni studenti».
Ora, questa Corte ha precisato che in tema di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251/2007, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, secondo cui ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni).

Nel caso in esame, il giudice del merito ha però motivatamente escluso che le dichiarazioni del richiedente potessero ritenersi coerenti e plausibili, come invece è richiesto dalla lett. d) dell'art. 3, comma 5, cit..
Ne discende che, sotto il profilo che qui interessa, rettamente la Corte di merito ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per accoglimento dell'impugnativa proposta.
3. — Non deve farsi luogo a condanna alle spese in favore del Ministero, non avendo questo notificato controricorso.
L'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato esclude, inoltre, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'importo previsto dall'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, stante la prenotazione a debito in ragione dell'ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).

PQM

La Corte
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, in data 12 luglio 2018.
Pubblicata il 3 settembre 2018


 

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