REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. DONATO PIANTA Presidente
Dott. ANTONIETTA MIGLIO Consigliere
Dott. ANNAMARIA LANERI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 321/2016 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 2.3.2016 e posta in decisione all’udienza collegiale dell’ 8 marzo 2017
da
T. F.
Rappresentato e difeso dall’avv. E. P. del foro di Brescia, come da delega in calce all’atto di citazione in appello
APPELLANTE
contro
R. C., nella qualità di genitore esercente la potestà sul minore A. R., nato a Catania il 12.6.2013
Rappresentata e difesa dagli avvocati Orazio Esposito e Raffaele Marrocco, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, via Solferino n. 49, per delega in atti nel giudizio di primo grado
APPELLATA

In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia in data 26 gennaio 2016 n. 273/2016
CONCLUSIONI
Dell’appellante:
Voglia l’Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
ritenuta fondati i motivi di impugnazione sopra esposti e, per l’effetto, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma dell’impugnata sentenza, rigettare la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 2.858,50 in quanto inammissibile ed infondata; rigettare la domanda di rifusione delle spese legali del giudizio di primo grado, stabilendo la compensazione delle stesse.
Confermare per il resto l’impugnata sentenza.
Spese del presente grado di giudizio rifuse nel caso di opposizione.

Dell’appellato:
Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
-Ritenere infondati i motivi di appello e rigettare lo stesso e, per l’effetto, confermare la sentenza impugnata;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 2 marzo 2016, R. C. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, T. F. per chiedere la dichiarazione giudiziale della paternità del minore e il rimborso pro quota delle spese sostenute sin dalla nascita fino alla proposizione della domanda, per la somma di euro 2.858,50.

Si costituiva in giudizio T. F., il quale chiedeva il rigetto delle domande.
Nel corso del giudizio veniva espletata c.t.u. e, all’esito, con sentenza in data 14 gennaio 2016, pubblicata il 26 gennaio 2016, il Tribunale di Brescia: 1) dichiarava che R. A. era figlio di T. F.; 2) condannava il convenuto a rimborsare all’attrice la somma di euro 2858,50; 3) condannava il T. al pagamento delle spese di lite e del costo della c.t.u..

Avverso tale sentenza proponeva appello T. F. limitatamente ai capi 2 e 3 della sentenza chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiararsi inammissibile ed infondata la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 2858,50 e rigettarsi la domanda di rifusione delle spese e di c.t.u., disponendone la compensazione.
Si costituiva in giudizio R. C. esponendo le ragioni dell’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.
All’udienza dell’8 marzo 2017 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Motivazione

L’appello non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame l’appellante censura il capo n. 2 della sentenza che lo ha condannato al pagamento della somma di euro 2858,50, sostenendo l’inammissibilità della domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio che presuppone la definitività della sentenza di accertamento dello status di figlio naturale.

La censura è infondata.
Se è vero, infatti, che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui l’azione per il recupero delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore nei confronti dell’altro genitore "non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione naturale" (C. 06/23596, C. 06/2328), tale richiamo tuttavia è stato operato con riferimento a fattispecie in cui l’oggetto della controversia era focalizzato sulla individuazione del "dies a quo" ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso "pro quota" delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore”, mentre diversa è la questione, come quella di specie, relativa alla individuazione della data di proponibilità della domanda di rimborso delle somme anticipate per il mantenimento del minore. Al riguardo la Suprema Corte, con sentenza n. 23596 del 2006, ha precisato che la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio "può essere proposta in giudizio con la
domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità", mentre è l’esecuzione del titolo che presuppone la definitività della sentenza di accertamento.
Tale conclusione, per di più, oltre ad essere riconducibile alla normativa vigente ed in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, risulta anche in linea con il principio di economicità e di quello del giusto processo che ne impone, fra l’altro, una sua ragionevole durata” (cfr. Cass. 30.07.2010 n. 17914).

Si duole altresì l’appellante del fatto che il Tribunale abbia ritenuto non tempestivamente contestate le spese di cui la R. chiede il rimborso.
Anche tale censura è priva di pregio atteso che solo e per la prima volta in comparsa conclusionale l’appellante ha contestato l’entità e congruità delle spese sostenute dall’appellata per il mantenimento del figlio, né del resto l’appellante ha saputo indicare dove tale contestazione sarebbe stata tempestivamente sollevata.
Giova, in ogni caso, rilevare come anche a volere aderire all’affermazione dell’appellante secondo cui la documentazione versata in atti dall’appellata (scontrini fiscali e fatture) non dimostrerebbe l’avvenuto pagamento, in ogni caso in materia di dichiarazione di paternità o maternità naturale, il giudice ben può utilizzare il criterio equitativo nel determinare le somme dovute a titolo di rimborso delle spese spettanti ai genitori (cfr. per tutte Cass.
14.2.2014 n. 3559). E non vi è dubbio che la somma spesa dall’appellata, pari, in media, a circa euro 500,00 mensili per i primi 10 mesi di vita del bambino, non appare affatto eccessiva ma, al contrario più che congrua e proporzionata alle esigenze di un neonato, tenuto conto del costo, non certo irrisorio, degli accessori (si pensi alla culla, al passeggino, al seggiolino per autovettura, al fasciatoio, al lettino), del latte artificiale e dei pannolini, nonché della crescita veloce dei primi mesi, che rende necessario l’acquisto frequente di abbigliamento.


Nulla poi ha provato l’appellante in ordine alla sua asserita non florida condizione economica.

Del pari va rigettato il secondo motivo di appello, in punto spese del giudizio e di c.t.u., avendovi l’appellante dato causa.
Nonostante, infatti, la conferma giunta dal test del DNA eseguito presso un laboratorio di analisi di Catania e pur potendo fare eseguire un nuovo controllo presso un laboratorio di sua fiducia essendogli stati messi a disposizione i
campioni salivari (circostanza mai contestata dall’appellante), il T. non ha proceduto al riconoscimento, costringendo la R. ad incardinare il presente giudizio e a procedere all’espletamento di un nuovo test del DNA che non ha potuto che confermare l’esito del precedente.

In considerazione della soccombenza, l’appellante va condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
Poichè l’appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell’appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

La Corte d’Appello di Brescia, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l’appello proposto da T. F. e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Brescia in data 14/26 febbraio 2016;
- condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 510,00 per la fase di studio, euro 510,00 per la fase introduttiva ed euro 810,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa come per legge;
- sussistono le condizioni di cui all’art. 13 comma 1 quater della L. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2017
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Laneri
dott. Donato Pianta

Depositata in data 24.11.2017


 

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