IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
composto dai :
1) dott.ssa LAURA ROTOLO Presidente Est.
2) dott.ssa NELLA MORI Giudice
3) dott.ssa LUCIA SEBASTIANI Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702 bis cpc
nel procedimento iscritto al n.2383 del Ruolo Generale dell'anno 2017, instaurato da
D. R. - avv. E. M.
Nei confronti di
A. A. - avv. Stefano Salerno

Motivazione

II Tribunale, visto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanzato dall'avv. R. D. nei confronti di A. A., con il quale chiede il pagamento relativo all'attività professionale espletata in favore della predetta nell'accertamento preventivo promosso contro la stessa da C. srl dinanzi al Tribunale di la Spezia, pagamento mai effettuato nonostante i solleciti inviati;
vista la comparsa di costituzione della resistente che, in via preliminare ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, in favore del Tribunale di Roma, competente territorialmente quale Foro del consumatore;
rilevato che l'odierna controversia attiene alla liquidazione di onorari aventi titolo in una prestazione di opera professionale;
ritenuto che nei rapporti tra avvocato e cliente, il predetto, se non svolge attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, va qualificato come consumatore;

rilevato che la A. risiede a Roma, come provato documentalmente;
rilevato che per le controversie civili relative al consumatore, ex art. 66-bis del "Codice del Consumo", la competenza territoriale inderogabile è del Giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore;
che, pertanto, nel caso in questione non si applica il foro speciale di cui all'art. 14 del d.Igs 150/2011, prevalendo su di esso il foro del consumatore, in virtù della tutela accordata al contraente più debole;
che in tal senso, sulla applicabilità delle regole sul foro del consumatore nel caso di specie, si e espressa più volte la Corte di Cassazione (vedi ordinanze n. 21187/2017 e 1464/2014 e 5703/2014), ed in ultimo con ordinanza 8598/2018, ha nuovamente ribadito la prevalenza del foro del consumatore sul foro speciale ex art. 14 del d.Igs 150/2011;
che, pertanto, I'eccezione di incompetenza territoriale appare fondata e merita accoglimento;

PQM

1) dichiara I'incompetenza territoriale del Tribunale di La Spezia essendo competente il Tribunale di Roma;
fissa per la riassunzione il termine di mesi tre.
liquida le spese del presente giudizio in € 1500,00, oltre accessori di legge e rimborso spese generali, ponendole a carico di parte ricorrente, soccombente.
La Spezia 20 settembre 2018


 

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