REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
II SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott.ssa Daniela Pirrottina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 103 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2016, ritenuta in decisione, sulle conclusioni precisate all’udienza del 06/11/2019, vertente
TRA
G. F. elettivamente domiciliato in Motta San Giovanni (RC) alla via Nazionale n. 189 presso lo studio dell’avv. M. M., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di citazione,
Attore
E
POSTE ITALIANE S.p.A., cod. fis. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, presso la sede della società, in Reggio Calabria alla via Miraglia n. 14 e rappresentata e difesa dagli avv.ti Rita Vaccari, Stellario Venuti ed Elena Nizza, dell’avvocatura interna, per procura a margine della comparsa di risposta;
Convenuta
avente per OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. G. F. -premesso il già proposto ricorso ex art. 700 c.p.c.- chiedeva di accertare e dichiarare l’illegittimità del protesto elevato a carico di esso attore in data 01.07.2013, relativo all’assegno postale dell’importo di €. 8.331,71 tratto sul conto corrente BancoPosta n. _____ e, per l’effetto, ordinare a POSTE ITALIANE S.p.A. la sua cancellazione dal registro dei protesti, con obbligo di ogni necessaria comunicazione a tutti gli Uffici ed Enti interessati e competenti in materia, ivi compresa la Camera di Commercio, la Banca d’Italia e la Prefettura; con conseguente condanna della convenuta POSTE ITALIANE S.p.A. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, derivati dall’illegittima levata di protesto a suo carico.
Si costituiva in giudizio la convenuta, resistendo alle domande avversarie.

Motivazione

1. Parte attrice ha rappresentato di aver subito, in data 18.04.2013, il furto della propria autovettura, con contestuale sottrazione della carta bancomat, della carta posta pay e di un carnet di assegni postali in bianco, evento per il quale, il 19.04.2013 sporgeva denuncia presso la Legione Carabinieri Calabria – Stazione Reggio C. Rione Modena, inviando, il successivo 20.04.2013, correlata comunicazione all’Ufficio postale presso il quale era titolare di conto corrente.
In occasione di un prestito richiesto presso la Compass S.p.A., agenzia di Reggio Calabria, nel settembre 2014, apprendeva dell’iscrizione del proprio nominativo nel registro dei protesti della Camera di Commercio di Roma, con conseguente diniego del detto prestito.
In data 21.10.2014, tramite visura presso la CCIAA di Reggio Calabria, apprendeva che tale iscrizione era avvenuta l’1.07.2013, per un assegno dell’importo di €. 8.331,71, con la seguente motivazione “irregolarità dell’assegno – assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato – assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen”, chiedendo tutela cautelare rispetto a questa illegittima iscrizione.
Giova premettere che nella fase di merito della causa non sono stati introdotti elementi probatori ulteriori rispetto a quelli già valutati nell’ordinanza cautelare.

Può sul punto riportarsi testualmente quanto già esposto in detto provvedimento:
“Sotto il profilo del fumus boni iuris, occorre preliminarmente rilevare che in caso di furto o smarrimento di assegno, denunciato all'Autorità Giudiziaria e comunicato al relativo istituto trattario, il protesto si pone come atto dovuto, finalizzato a non pregiudicare le azioni di regresso esercitabili dal creditore. In questi casi, infatti, il titolo non è inesistente ed è anzi validamente circolante, stante la regolarità delle obbligazioni eventualmente assunte da accettanti, giranti ed avallanti; e ciò nonostante lo smarrimento o il furto siano stati regolarmente essendo piuttosto necessario proporre, al fine di arrestare la circolazione del titolo, un'azione c.d. di ammortamento, richiedendo all'Autorità Giudiziaria un decreto di sequestro del titolo denunciato smarrito o rubato.
La stessa L. n. 77/55 dispone poi che siano soggetti a pubblicazione tutti i protesti di assegni senza che sia prevista alcuna eccezione in relazione alla causale del mancato pagamento del titolo, la quale varrà a sua volta a rendere pubblici gli eventuali motivi di non colpevolezza del rifiuto di pagamento da parte dell'istituto trattario.
Tuttavia, ciò non vuol dire che il protesto, in caso di assegno denunciato smarrito o rubato, possa sempre essere legittimamente levato a carico del correntista.
Al contrario, con specifico riferimento al caso in cui venga presentato all'incasso un assegno sul quale sia stata falsificata la firma dell'emittente, una ormai ben consolidata giurisprudenza opera una netta distinzione a seconda che vi sia stata contraffazione della firma del correntista (caso al quale è assimilato quello della firma del tutto illeggibile di modo che non possa escludersene l'autenticità nel senso dell'appartenenza al correntista), ovvero ci sia sottoscrizione con un nome chiaramente e totalmente diverso dal titolare del conto: "mentre nelle prime due ipotesi il protesto deve necessariamente, ciò desumendosi dall'art. 62 della L.A., essere riferito alla posizione del titolare del conto, così che non può essere elevato e successivamente iscritto nel relativo elenco, se non a nome di quest'ultimo (il correntista), nella seconda evenienza il protesto deve essere levato con riferimento al nome del traente inesistente o ignoto ed altresì, necessariamente, non con riferimento al conto" (cfr. Cass. N. 16617 del 2010; Cass. Civ. n. 6006/2003, Cass. Civ. n. 2936/1974).


Ciò che rileva dunque ai fini della non elevazione del protesto alla persona del correntista non è la completa leggibilità del nominativo (diverso da quello del titolare del conto) dell'emittente, bensì la leggibilità sufficiente ad escludere la sottoscrizione del predetto correntista (cfr. in tal senso anche Corte d'Appello di Genova, sentenza del 23.11.2005).
Orbene, non vi è dubbio che il caso di specie rientri in siffatta ultima ipotesi, atteso che nell'originale dell'assegno protestato per cui è causa, prodotto su richiesta di codesto Giudice, riesce a leggersi il nome L., e poi nel cognome le lettere V e T, forse V., quanto basta tuttavia a poter escludere con certezza che l'assegno sia stato sottoscritto dal correntista odierno ricorrente, sig. G. F.
Non essendo, dunque, chiaramente riconducibile l’assegno postale de quo all'odierno istante, non si comprende né il senso né l'utilità del pretesto elevato a suo nome.
Infatti, come osservato da attenta dottrina, se un assegno è presentato all' incasso con una firma illeggibile ma, comunque, non riconducibile al c.d. specimen, l'inserimento del nome del correntista nell'atto di protesto e successivamente nel registro dei protestati non risponde ad alcuna apprezzabile finalità. In particolare, non risponde allo scopo di rendere pubblico il nome del soggetto cui è ascrivibile il motivo dell'inadempimento, posto che non è l'assenza di fondi sul conto a giustificare il legittimo rifiuto di pagare da parte dell'istituto trattario, né, tantomeno, a quello conservativo delle azioni di regresso, giacché è sufficiente, a tal fine, che il protesto sia levato con riferimento al nome del traente, ancorché inesistente (Cass. Civ. n.2936/1974, Cass. Civ. n.16617/2010).
Di più, ove si consideri a fortiori che secondo il diritto cartolare un soggetto si obbliga al pagamento del titolo di credito solo se lo abbia sottoscritto con firma autografa, nella misura in cui manchi ogni segno esteriore di riferibilità dell'obbligazione cartolare al correntista, alcun tipo di inadempimento può essergli imputato.
Tutto ciò premesso e in applicazione della summenzionata giurisprudenza, questo Giudice ritiene che, nel caso di specie, non essendo la firma di traenza del tutto illeggibile ma sufficiente a poterne escludere l'appartenenza al ricorrente, il protesto doveva essere elevato facendo riferimento alla situazione indicativa di un traente inesistente, senza indicare il correntista”.

L’illegittimità del protesto de quo è stata, poi, confermata anche per effetto del successivo vaglio -operato in sede di reclamo avverso il superiore provvedimento- ove si è puntualizzato: “Le censure al provvedimento impugnato, sostanzialmente riproduttive delle questioni motivatamente disattese dal Giudice della prima fase, non sono fondate.
Appare opportuno premettere che una condivisibile giurisprudenza ha negato la possibilità di elevazione di un protesto di un assegno tratto su un conto corrente nei confronti del titolare del conto stesso, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso dal titolare. In tal caso, infatti, non è possibile in alcun modo ingenerare nella banca trattaria la convinzione dell’apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare del conto, di tal ché non può dirsi che il correntista si sia formalmente obbligato per la relativa somma e conseguentemente egli non può essere ritenuto inadempiente (Cass. 16617/2010).
In altre parole, è inibito all'Istituto di credito di elevare il protesto nei confronti del correntista, non nei soli casi in cui possa identificarsi nella sottoscrizione apposta sul titolo un nome e cognome determinati, ma in tutti i casi in cui sia possibile, in negativo, escludere che il titolo di credito rechi un nome e cognome identificabili con quelli del titolare ciel conto. In tali casi, la giurisprudenza ha ritenuto che il protesto debba essere elevato nei confronti dell'emittente apparente, anche qualora quest'ultimo risulti un soggetto inesistente e ciò al fine di evitare pregiudizi a carico del correntista incolpevole, restando la banca sufficientemente tutelata dal protesto elevato a nome di altro soggetto, ancorché inesistente (Cass. 6006/2003). La stessa massima giurisprudenziale indicata dal reclamante è in termini, stabilendo il principio per cui "nell'ipotesi in cui la firma di traenza di un assegno bancario indichi un nominativo completamente diverso dal correntista ed immediatamente identificabile come tale, il protesto non può essere levato a nome del titolare del conto, ma va levato a nome del sottoscrittore" (Cass. 8787/2012).
Qualora, invece, la sottoscrizione sia del tutto illeggibile è corretta l'elevazione del protesto a carico del correntista, non potendosi escludere che tale firma, proprio perché completamente illeggibile, sia riconducibile a costui.
Ciò chiarito, deve escludersi che la sottoscrizione sull'assegno in contestazione possa ritenersi del tutto illeggibile come già ritenuto dal Giudice di prime cure. Il Collegio rileva, infatti, che la firma, per come oggettivamente riscontrabile dagli atti, non è riconducibile al correntista G. F., essendo il nome ivi apposto evidentemente diverso da quello dell'odierno reclamato.
lnconferenti sono le questioni poste da parte reclamante in ordine alla corretta procedura da esperire ad opera del correntista in caso di furto dell'assegno, non essendo contestata la facoltà di Poste Italiane di procedere al protesto dell'assegno ed essendo solo inibito a quest'ultima di elevare il protesto nei confronti del titolare del conto corrente”.

Non resta pertanto, sulla scorta degli elementi che precedono, che confermare l’illegittimità del protesto e, per l’effetto, ordinare la cancellazione della pubblicazione sul Registro Informatico dei Protesti del protesto elevato a carico di Gatto Francesco in data 01.07.2013, relativo ad assegno postale dell'importo di euro 8.331,71 (num. Rep. 1311), tratto su conto corrente BancoPosta n. 96743695.

2. Nondimeno, la domanda risarcitoria non appare fondata, per difetto di prova dei dedotti danni patrimoniali e non patrimoniali e va, pertanto, rigettata.
In applicazione del generale e fondamentale principio secondo cui la fattispecie che, ex art. 2043 c.c., obbliga il suo autore al risarcimento dei danni cagionati presuppone non solo il configurarsi di un fatto ingiusto, sorretto da dolo o colpa, ma anche il verificarsi di un danno risarcibile quale conseguenza di tale fatto, essendo il sistema della responsabilità da fatto illecito incentrato su una funzione di tipo riparativo e non di tipo sanzionatorio, la giurisprudenza, con orientamento consolidato, ha precisato che "non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede la tutela, non può essere configurato" (così Cass., n. 21326/2018; n. 25638/2010; n. 10453/2001).
E’, dunque, necessario, verificare l'esistenza del danno, sia pure in base ad un "accertamento di probabilità o di verosimiglianza" (Cass., n. 6190/2003; n. 6257/2002) e la misura dello stesso in sede di liquidazione (Cass., n. 7637/2003; n. 11651/2002).
Coerentemente, si è affermato che quando risulti provato che nell'ipotesi di specie ogni danno astrattamente possibile sia mancato o che non possa configurarsi un rapporto di causalità tra il fatto illecito e i dedotti effetti dannosi, il giudice può rigettare la domanda, anche se proposta in via generica (Cass., n. 4511/1997; n. 2603/1997).
Tutto ciò premesso, va in primo luogo escluso, alla luce delle condivisibili puntualizzazioni fornite dalla più recente giurisprudenza, che possa ravvisarsi, quale conseguenza dell'illegittimo protesto, l'esistenza di alcun danno in re ipsa.
L'orientamento cui fa riferimento l'attore è stato talora affermato sul presupposto che il protesto illegittimamente sollevato deve ritenersi idoneo a provocare un danno anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione al protestato come persona, oltre che e a prescindere dai suoi interessi commerciali. Mentre, dunque, nell'ipotesi in cui sia dedotta una lesione della reputazione commerciale per effetto dell'illegittimità del protesto, è sempre rimasto fermo il principio per cui quest'ultima costituisce semplice indizio dell'esistenza di un danno alla reputazione, da valutarsi nel contesto di tutti gli altri elementi della situazione cui inerisce (Cass., n. 11103/1998; n. 18316/07), talune pronunce hanno affermato che, qualora l'illegittimo protesto sia dedotto come lesivo di diritti della persona, come quello alla reputazione, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrebbe senz'altro risarcito senza che incomba, sul danneggiato, l'onere di fornire la prova della sua esistenza (fra le altre cfr. Cass. n. 8787/2012; 18316/07).
Tale orientamento è stato in tempi più recenti sottoposto ad attenta rimeditazione, nell'ambito di un più generale percorso volto a escludere ogni automatismo nell'individuazione dei danni risarcibili e a legare in modo stringente tale valutazione agli aspetti caratterizzanti della fattispecie concreta.
In primo luogo, la Cassazione ha chiarito come l'orientamento relativo al riconoscimento del risarcimento dal cd. danno in re ipsa derivante dalla lesione dell'onore e della reputazione del protestato indipendentemente dall'allegazione di pregiudizi effettivi di natura patrimoniale, fondato sulla pronuncia n. 11103 del 1998 e su quelle successive che hanno seguito la medesima impostazione, si basasse, pur sempre, sul positivo riscontro di due condizioni, consistenti la prima nella mancanza di un'efficace rettifica, la seconda nell'accertamento della lesione dell'onore e della reputazione del protestato "come persona", scaturendo il riconoscimento di un danno liquidabile in via equitativa solo dal positivo accertamento di tali due requisiti (Cass., n. 23194/2013).
In secondo luogo, la Corte di Cassazione, richiamato che sin dal 2003 la Corte medesima ha stabilito che non esistono nel nostro ordinamento "danni-evento"; che la lesione del diritto o dell'interesse è solo il presupposto del diritto al risarcimento del danno; che l'accertata esistenza della condotta illecita e della lesione del diritto non fa sorgere, da sola, il diritto al risarcimento del danno, se il danneggiato non dimostra il tipo di perdita subita, l'intensità e la durata della stessa, ha ribadito la validità, anche nella materia in esame, del generale principio per cui "la semplice illegittimità del protesto (ove accertata), pur costituendo un indizio in ordine alla esistenza di un danno alla reputazione, da valutare nelle sue diverse articolazioni, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando tuttavia l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio", statuendo i seguenti principi di diritto:
• (a) il danno non patrimoniale derivato da una lesione dell'onore e della reputazione non è mai in re ipsa, e non può essere liquidato per il solo fatto che sia stata accertata la suddetta lesione;
• (b) nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione il giudice deve tenere conto non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cass., n. 31357/2018).


Ancora, sempre nello sforzo di adeguare il più possibile la valutazione in ordine alla sussistenza di danni risarcibili, la giurisprudenza è giunta ad attribuire rilievo alla causale con la quale il pretesto è stato levato, affermando che "nel caso in cui venga indicata erroneamente una causale di protesto in luogo di un'altra non necessariamente ciò può costituire fonte di danno per il soggetto protestato con una erronea dizione. Bisogna, infatti, distinguere se la dizione erroneamente applicata preveda una ipotesi più grave o meno grave a carico del protestato rispetto a quella effettivamente applicata. Nel primo caso il responsabile o i responsabili dell'erroneo protesto sono tenuti a rispondere del pregiudizio arrecato al protestato mentre nel secondo casi tale pregiudizio deve escludersi" (Cass., n. 9773/2012). Sebbene il principio di diritto in tal modo espresso non sia automaticamente applicabile al caso in cui, invece, il protesto sia stato levato nei confronti del titolare del conto corrente anziché del traente inesistente, come nel caso qui in esame, paiono tuttavia pienamente utilizzabili, anche in tal caso, le osservazioni che stanno alla base dell'enunciazione di siffatto principio di diritto (Tribunale Novara, 25/03/2019, n.305). In particolare, ha osservato la Corte "che le diverse causali indicate per l'elevazione dei protesti implicano ipotesi molto diverse: alcune che escludono qualsiasi responsabilità del protestato, altre che invece evidenziano un comportamento negligente ed in alcuni casi illecito dello stesso. È evidente che il pregiudizio che il protestato riceve dal protesto e dalla sua pubblicazione è diverso in ragione delle diverse causali dello stesso. Come si è detto, in alcuni casi il pregiudizio in esame può essere nullo se le ragioni del protesto escludono ogni sua responsabilità, come, ad esempio, nel caso di un assegno smarrito o sottratto che sia stato emesso con la firma di un soggetto diverso mentre, in altri casi, il pregiudizio può essere molto grave come nell'ipotesi di un assegno emesso per mancanza di fondi attestante una attività illecita del protestato".
Nella propria domanda l'attore ha affermato di ritenere la convenuta responsabile di danni "patrimoniali e non patrimoniali”.
Ora, occorre evidenziare che l’esplicitata motivazione del protesto non implica, nel caso di specie, l'insolvenza del correntista, così non potendosi originare alcuna lesione dell'onore o della reputazione. Dalla formula utilizzata per il protesto, infatti, era chiaramente evincibile che esso non era avvenuto per ragioni legate ad una mancanza di provvista sul conto, bensì perché si era trattato di protesto di assegno con firma non riferibile al correntista; con firma illeggibile ed infine, a evitare ogni residuo dubbio, con firma comunque non riconducibile al correntista perché non corrispondente allo specimen.
Su tale punto va considerato anche che il sistema normativo configura come violazioni amministrativamente sanzionate tanto l'emissione di assegno senza autorizzazione, quanto l'emissione di assegno senza provvista (rispettivamente artt. 1 e 2 della L. n. 386 del 1990, nel testo vigente), con conseguente obbligo da parte del pubblico ufficiale che ha levato il protesto, a norma dell'art. 8-bis della stessa legge, di trasmettere il rapporto di accertamento della violazione al Prefetto territorialmente competente per l'applicazione della sanzione.
Inoltre a norma dell'art. 9 della L. n. 386 del 1990 in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis, ossia l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (la c.d. C.A.), nel quale sono inseriti, fra l'altro, le generalità dei traenti degli assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, gli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista, nonché, come categoria a parte, gli assegni bancari e postali e carte di pagamento di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
Essendo il sistema così articolato, deve ritenersi che, ai fini dell'indicazione della causale del protesto, il profilarsi di un difetto di autorizzazione o di un difetto di provvista sia sempre prevalente rispetto alla circostanza che l'assegno sia rimasto impagato per la circostanza che la firma del traente non sia riconducibile allo specimen (non essendovi problema nel diverso caso di assegno denunciato smarrito o rubato e presentato con firma all'incasso del titolare del conto non contraffatta e riconducibile allo specimen), nel senso che, anche ove ricorra tale circostanza, il protesto deve essere levato per difetto di autorizzazione o per difetto di provvista. In altri termini, il protesto levato, per la motivazione espressa è idoneo, già di per sé, a escludere la sussistenza di situazioni quali il fallimento del correntista o, per quel che soprattutto qui rileva, la mancanza di provvista sul conto.
Proprio per tale ragione è risultato necessario enucleare l'ipotesi in cui la firma, leggibile, sia riconducibile ad altra persona diversa dal correntista. Anche in questo caso, infatti, l'eventuale difetto di provvista dovrebbe essere segnalato nella causale del protesto, senza che, tuttavia, evidentemente, essa possa essere ascritta a illecito del titolare del conto, tenuto a garantire la provvista solo rispetto agli assegni da se stesso tratti, e non rispetto a quelli tratti da altro soggetto le cui generalità si possano evincere dalla sottoscrizione. Per evitare il protesto del correntista con la causale più screditante fra tutte, dunque, in tal caso il protesto va levato al traente inesistente.
In definitiva, unica possibile ragione di discredito derivante dalla formula di protesto in concreto utilizzata potrebbe essere legata alla negligenza nella custodia dei moduli di assegno in bianco, cosa di cui peraltro il correntista non potrebbe certo dolersi con soggetti terzi.
Già sul piano della potenzialità lesiva dell'illecito, dunque, va escluso che esso abbia potuto determinare il discredito commerciale che l'attore deduce, così da essergli stato negato il prestito richiesto. Dovendosi attribuire agli operatori economici - in particolar modo a quelli qualificati, come gli operatori bancari - una certa qual razionalità di azioni e una coerenza di condotte rispetto al sistema di levata e di pubblicità dei protesti con il significato che a ciascuna causale deve essere attribuito, di fronte a un protesto siffatto, non implicante in alcun modo l'attestazione di una sofferenza del debitore, non si legittimava l’opposto diniego sul presupposto di una inaffidabilità non ricavabile dal protesto.
In prospettiva critica, non può non rilevarsi che chi abbia subito un protesto illegittimo perché da levarsi a nome altrui potrebbe tuttavia dolersi, su un piano di effettività, di avere comunque subito conseguenze dannose, per essere stato indebitamente assimilato a un soggetto colpevolmente protestato, a causa di fraintendimenti e di un comportamento di fatto irrazionale.
In tal caso, tuttavia, pare che debba ritenersi interrotta la relazione fra fatto e danno, prevista dall'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., per cui i danni derivanti dall'illecito sono risarcibili purché ne siano conseguenza immediata e diretta, non potendosi far carico all'autore dell'illecito anche delle conseguenze legate a valutazioni personali e distorte di soggetti terzi (Tribunale Novara, 25/03/2019, n.305).
Se non si ragionasse in tal senso, le stesse considerazioni, sopra ricordate, svolte dalla Corte Costituzionale in ordine alla legittimità dell'elevazione e della pubblicazione del protesto nei confronti del debitore incolpevole verrebbero a cadere, perché dovrebbe ammettersi che le formule utilizzate per il protesto, anche quando idonee a escludere la colpevolezza del soggetto protestato, non siano sufficienti all'adeguata tutela del correntista, così che l'intero sistema di elevazione e di pubblicità dovrebbe essere rimesso in discussione per trovare un altro punto di contemperamento fra le diverse esigenze contrapposte.
Pare necessario, allora, riaffermare il principio per cui il protesto levato nei confronti del debitore con causale da cui sia dato evincere l'incolpevolezza del soggetto protestato non possa essere legittimamente fonte di alcun pregiudizio, spostando, semmai, la responsabilità delle conseguenze dannose concretamente subite dal protestato - ove non si verta nell'ambito della pura e arbitraria scelta del contraente e ove, dunque, vi sia possibilità di individuare illeciti extracontrattuali ovvero condotte contrarie a buona fede in ambito contrattuale - sui soggetti che le abbiano indebitamente provocate fraintendendo indebitamente il significato del protesto medesimo, ciò soprattutto ove si tratti di operatori professionali.
Infine, pare rilevante nel caso di specie anche la circostanza che l'attore abbia ottenuto nel novembre 2015 provvedimento giudiziario cautelare di sospensione della pubblicazione del protesto levato, dato rilevante soprattutto per il suo significato "riabilitante".
L'attore, che ha offerto di provare circostanze temporalmente comprese prima del novembre 2015, non ha in alcun modo chiarito, neppure in via generica, come la situazione di eventuale fraintendimento con le banche o operatori finanziari, creatasi tra la data dell'iscrizione nel registro della Camera di Commercio del protesto illegittimo ed il novembre 2015, data di emissione del menzionato provvedimento cautelare, non sia stata suscettibile di recupero e di chiarificazione una volta ottenuto il provvedimento cautelare suddetto.

Va escluso, in conclusione, che il protesto, pur illegittimo, subito dall'attore abbia avuto potenzialità lesive in ordine al discredito dal medesimo dedotto, né, per le stesse ragioni, in relazione alla reputazione personale dell'attore, in ordine alla quale va, anzi, affermata la costante fiducia di familiari e colleghi di lavoro, nella di lui solvibilità, tanto da concedergli prestiti personali (cfr. dichiarazioni testimoniali).
Stante l’evidenziato difetto di prova, la domanda di risarcimento va integralmente rigettata.
3. La natura della controversia e la particolarità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nella causa iscritta al n. 103 del Registro Generale Contenzioso 2016, da G.F. nei confronti di POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) ordina la cancellazione della pubblicazione sul Registro Informatico dei Protesti del protesto elevato a carico di G. F. in data 01.07.2013, relativo ad assegno postale dell'importo di euro 8.331,71 (num. Rep. 1311), tratto su conto corrente BancoPosta n. _________;
2) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
3) dichiara le spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 04/02/2020
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Pirrottina


 

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