REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO SEZIONE 3
riunita con l'intervento dei Signori:
BOLOGNESI MAURO Presidente
NICOLARDI GUIDO Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5424/2018 spedito il 26/10/2018
avverso AVVISO DI INTIMAZIONE:n° 06820189017819404000 IRPEF-ALTRO 2003 contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO
proposto dai ricorrenti:
G. A. SRL
difeso da:
MARINI BARBARA
STUDIO ROVIDA
VIA CORSICA, 2 16128 GENOVA GE
difeso da:
PICCARDO PAOLO
STUDIO ROVIDA
VIA SAN FELICE 33/6 16138 GENOVA GE
difeso da:
SCALABRINI CORRADO
STUDIO ROVIDA
VIA MAZZINI, 174 41049 SASSUOLO MO

Svolgimento del processo

Con ricorso RGR 5424/18 G. A. SRL A SOCIO UNICO, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Barbara Marini, dal dott. Paolo Piccardo e dal dott. Corrado Scalabrini, si oppone a intimazione di pagamento, per un importo totale di € 33.315,75, relativa ad unica cartella, notificata nel 2007, a seguito della quale la ricorrente aveva proposto istanza di annullamento in autotutela relativa all’anno 2003. La cartella afferiva ad imposte indebitamente compensate il cui importo ammontava ad € 14.254,00, che la ricorrente riteneva e ritiene non dovute. Riferisce di aver appreso con sorpresa dell’intimazione, che espone un credito dell’amministrazione più che raddoppiato rispetto a quello riportato in cartella.
Eccepisce:
1) assoluta illegittimità dell’ingiunzione per intervenuta prescrizione del credito, essendo stata notificata il 10 luglio 2018, laddove essa poteva essere notificata entro il 9 febbraio 2017.
2) Illegittimità della intimazione anche nel merito per inesistenza della pretesa attivata, riguardante ritenute operate dalla G.V.C. srl oggi G. A.
Chiede quindi l’annullamento dell’atto opposto, in accoglimento del ricorso.

Si costituisce l’ufficio, che contesta quanto in gravame. Eccepisce in via preliminare e assorbente l’inammissibilità delle eccezioni formulate in ricorso relative al merito della pretesa e alla cartella ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardive, poiché l’atto impugnato è stato preceduto dalla regolare notifica delle cartella. Inoltre risultano notificati ulteriori atti successivi alla cartella , non oggetto di alcuna contestazione:
• proposta di compensazione ex art. 28ter DPR 602/73 n. 06828201300002505000 notificata in data 27.06.2013
• avviso d’intimazione n. 06820169008451409 notificato in data 29/02/2016 a mezzo posta elettronica certificata.
Ritiene quindi che l’ammissibilità dell’odierna impugnazione, significherebbe arrivare ad un assurdo giuridico. Sostiene quindi nel merito la sussistenza di termine di prescrizione ordinario per la fattispecie in trattazione. Pur evidenziando una propria carenza di legittimazione in ordine all’iscrizione, ne afferma la legittimità.
Conclude quindi chiedendo che il'ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato con condanna alle spese.

Con memorie del 4 febbraio, la ricorrente contesta tutto quanto eccepito da controparte nel proprio atto.di costituzione e conclude ribadendo le richieste formulate in gravame, con condanna alle spese.

Motivazione

Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’ Amministrazione che aveva provveduto alla formulazione dell’atto impugnato, che rientra tra quelli soggetti a questa giurisdizione tributaria. Va quindi rilevato, anche ai fini dell’anzidetta valutazione di ammissibilità ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. 546/92, che non esiste in atti documentazione attestante l’effettività della notifica della intimazione, che l’ufficio asserisce di aver formalizzato il 29/02/2016. Né esiste prova dell’altro documento; asseritamente notificato il 27/06/2013, definito come “proposta di compensazione”.

Va altresì osservato nel merito che l’assenza di atti validamente interruttivi del termine ha dato luogo al configurarsi della prescrizione, stante peraltro l’inidoneità anche formale, a tale ‘scopo, della citata “proposta di compensazione”, poiché questa non presenta alcuno dei caratteri in tal senso previsti dalla normativa in ordine alla interruzione della prescrizione. Va infatti considerato che le cause di interruzione della prescrizione del diritto restano individuate, esclusivamente e tassativamente, dall’art. 2943 c.c. - notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio o che valga a costituire in mora il debitore - e dall’art 2944 c.c. che contempla la c.d. “ricognizione di debito”. Va quindi considerato che, affinché un'atto possa avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve presentare, oltre all’elemento soggettivo, consistente nella esatta individuazione del soggetto debitore, l’elemento oggettivo, consistente nella chiara definizione di una pretesa e nella intimazione e richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere in giudizio il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato. Talché appare evidente che, in assenza di concreti atti interruttivi precedenti, la cartella formante unico titolo presupposto dell’intimazione qui impugnata deve intendersi prescritta, precedentemente alla notifica della intimazione stessa.
In virtù di quanto fin qui dedotto e argomentato, va pertanto accolto il ricorso, provvedendo altresì alla integrale compensazione delle spese di lite, in deroga al generale principio di soccombenza, ricorrendo giusti motivi nella incertezza relativa alla originaria debenza delle somme iscritte.

PQM

LA COMMISSIONE ACCOGLIE IL RICORSO. SPESE COMPENSATE.
Depositata in segreteria il 5 marzo 2019


 

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