REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PALERMO
SEZ.STACCATA DI CATANIA
SEZIONE 34
riunita con l'intervento dei Signori:
SAITO VINCENZO PRESIDENTE
BOCCADIFUOCO ANGELO Relatore
BERRETTA TOMMASO GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA
sull' appello no 3366/09 depositato il16/06/2009 avverso la sentenza no 276/08/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CATANIA
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO CALTAGIRONE
proposto da (Omissis)

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, sezione n.8, con la sentenza n.276 dell'8 aprile 2009 ha rigettato il ricorso di (Omissis) avverso l'avviso di accertamento (Omissis) relativo ad imposta ipotecaria e catastale non percepita in sede di registrazione di un atto di assegnazione di alloggio a socio di cooperativa.

Col ricorso il contribuente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato dato che l'assegnazione di alloggi ai soci in proprietà superficiaria segue i criteri di tassazione per l'assegnazione dell'area da parte del Comune, ovvero il pagamento della sola imposta di registro, cosi come previsto dall'art. 31 DPR 601/73. Detto orientamento a detta del contribuente sarebbe confermato dalla legge 22 dicembre 1989 n.891 che dispone la tassazione ad importo fisso dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di assegnazione degli alloggi ai soci di cooperative che non usufruiscono del contributo dello Stato o di altri Enti territoriali, cioè di cooperative che costruiscono su aree di loro proprietà.

L'agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio insistendo sulla legittimità del suo operato.

l Giudici di primo grado rigettando il ricorso hanno ritenuto che l'esenzione delle imposte ipotecarie e catastali, previsti dall'art.32 comma 2 DPR n.601173, spettano soltanto nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui al titolo IV della legge 22 ottobre 1971 n.865, e non sono attinenti ai programmi edificatori privati ancorché effettuati da cooperative senza fini di lucro

Avverso detta sentenza ba proposto appello il contribuente eccependo:
a) che nel caso in esame si è trattato di assegnazione da parte di una società cooperativa di alloggi ai soci, su area concessa in diritto di superficie dal Comune di Caltagirone ai sensi delle leggi 167/62 e 865/71 e L.R. n.71/78;
b) che in tale occasione sono state invocate le agevolazioni fiscali per le cooperative edilizie che usufruiscono del contributo statale e in particolare di quelle di cui all'art.32 DPR 601/73, per cui l'atto è stato registrato con la sola imposta di registro e con l'esonero dell'imposta ipotecaria e catastale;
c) che l'ambito in cui operava la cooperativa era esattamente quello individuato dal citato titolo IV della legge 865171 e l'area su cui insistono gli alloggi è stata assegnata alla cooperativa ai sensi della legge 865/71;
d) che il terreno era stato assegnato dal Comune, avvalendosi dei poteri in campo di edilizia pubblica residenziale e restando lo stesso Comune proprietario sia dell'area che dei fabbricati su·di essa insistenti, dal momento che il diritto di superficie è del tutto temporaneo;
e) che il caso in esame rientra nella fattispecie di cui al citato art.32 comma 2 DPR n.601173.

A sostegno dell'appello il contribuente ha indicato diverse decisioni delle commissioni tributarie provinciali e regionali.

Con le controdeduzioni del18.9.2009 l'Agenzia delle Entrate ha richiesto, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, in quanto non risulta che la parte abbia depositato copia dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.

L'Ufficio fa quindi riferimento alla Risoluzione del 24/4/2002 n.127 della direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti circa l'applicabilità delle agevolazioni previste
dall'art.32 DPR 601173 ai trasferimenti di alloggi costruiti in attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale,nel caso in cui sussistano i presupposti imponibili ai fini IV A.

Afferma, ancora, che occorre distinguere se per gli atti di assegnazione degli alloggi ricorrono i presupposti di imponibilità ai fini IVA o meno: nel caso di non imponibilità ai fini IV A ricorrono le condizioni oggettive e soggettive prescritte dalla legge 865/71 e quindi gli atti di assegnazione rientrano nella previsione di esenzione di cui all'art.32 DPR 601173.

Diversamente per gli atti in cui ricorrono i presupposti di imponibilità IV A, come nel caso in esame, sono dovute in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Tale tesi trova conferma nel fatto che l'art.32 DPR 601173, pur essendo stato emanato successivamente all'istituzione dell' IVA non prevede espressamente che gli atti soggetti ad IVA godano delle agevolazioni in esso contenute.

Alla pubblica udienza odierna il rappresentante del contribuente appellante insiste sulle tesi esposte in appello.
E' assente il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate.

Motivazione

Osserva il Collegio che l'appello del contribuente è fondato e va accolto.

Il principio di diritto da cui muovere è che "... le agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta del registro in misura fissa e dell'esenzione dalle imposte catastale ed ipotecaria prevista dall'art 32 comma 2 dpr 29.9.1973 n.601, si applicano solo agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti dal titolo V della legge 22.10.1971 n.865, affidati a
istituti autonomi, cooperative edilizie,società con prevalente partecipazione statale, con esclusione di qualsiasi altro programma, sia pure introdotto da altro ente pubblico, quale una regione .. ( Cass.
24.5.2005 n. l 0950, Min.Ec. e Fin -cl impr.Presotto spa).


Nel caso in esame non sono contestate né la concessione del terreno con diritto di superficie in favore della Cooperativa citata, né la costruzione degli alloggi da parte della stessa in regime di edilizia agevolata.

L'assunto dell'Ufficio è incongruo anche sul piano interpretativo, attesa la posteriorità dell'art.32 comma 2 cit. alla disciplina dell'IVA: l'eventuale esclusione dell'agevolazione agli atti soggetti all'IVA doveva essere sancita espressamente secondo il canone dell' ubi voluti dixit. Il silenzio del legislatore attesta allora l'esatto contrario di quanto sostenuto dall'Ufficio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 200,00 diritti ed onorari.

PQM

Il Collegio accoglie l'appello del contribuente avverso la sentenza n.276 dell'8 aprile 2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania.
Spese a carico della soccombente Agenzia delle Entrate determinate in euro 200,00 per diritti ed onorari.


 

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