REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Monica Vitali Presidente
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere relatore
Avv.to Maria Di Paolo Consigliere G.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
R.G.
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 1468/16, estensore giudice DOTT. GIORGIO MARIANI, discussa all'udienza collegiale del 23.10 .17 e promossa da:
(OMISSIS) Appellante
CONTRO
INPS (appellata)
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
"1) In via preliminare:
sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata per i motivi esposti al punto F) del presente ricorso in appello
2) In via principale:
A) in riforma dell'appellata sentenza, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con ESPRESSA pronuncia di annullamento, della nota pervenuta il 29-30/2015, con la quale l'Inps ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate ai sensi dell 'a rt. 116 comma 8 lett. B della L. 388/2000 quantificato in € € 3638 ,45 di cui 2.081,01 a titolo contributivo ed € 1557,44 per sanzioni, nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
B) per l'e ffetto accertare e dichiarare non dovuto il contributo preteso dall 'Inps sia per l'anno 2009;
2) In via subordinata: accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nella impugnata nota del 29-30/2015 per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
3) Condannare l'Inps, in persona del suo legale responsabile, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
5) in subordine, compensazione delle spese trattandosi di materia complessa e non definita a livello giurisprudenziale".

PER LA PARTE APPELLATA
"Voglia l'on.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, per motivi esposti in atti
in via principale, respingere l'avve rsa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1468/2016 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro.
In subordine, rigettare tutte le domande proposte dall'appellante, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili e/o improcedibili, e, per tale effetto, confermare la legittimità dell'iscrizione alla Gestione Separata ex art. 26 comma 2, L.335/1995, e conseguentemente dichiarare dovuto, in relazione all'anno 2009, l'importo di €. 2.081,01 oltre sanzioni civili maturate sino al saldo secondo l'ipotesi dell'evasione condannando l'appellante alla relativa regolarizzazione. Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio".

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 19.10.16, ______ proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva accolto - limitatamente al regime sanzionatorio - la domanda di accertamento negativo, dalla stessa presentata con riferimento al credito contributivo di € 3.638,45 di pertinenza della Gestione separata dell'INPS, riferito a redditi prodotti nel 2009 nell'esercizio dell'attività di Avvocato iscritto all'Albo di Nola, assoggettati dalla relativa Cassa al solo contributo integrativo, ma non già a quello soggettivo.

Ad avviso del TRIBUNALE, il pagamento del contributo integrativo alla Cassa forense non era idoneo ad esonerare l'opponente dall'obbligo contributivo oggetto di causa nei confronti dell'INPS, ai sensi dell'art. 18 co. 12 DL 98/11.
Era stata altresì respinta in sentenza l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in primo rado attesa la valenza interruttiva della missiva dell'11.6.15, inviata a dall'INPS e pervenuta entro il quinquennio dalla data di trasmissione della dichiarazione reddituale da cui era sorta la pretesa contributiva, avvenuta nel settembre 2010.
L'incertezza interpretativa della materia aveva tuttavia indotto il primo Giudice a ritenere applicabili le sanzioni previste per la mera omissione contributiva e a compensare integralmente le spese processuali.

L'appellante lamentava l'errata interpretazione dell'art. 18 co. 12 DL 98/11, nella quale il primo Giudice sarebbe - a suo dire - incorso per avere ritenuto che tale disposizione escludesse dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata i professionisti soggetti all'iscrizione ad appositi albi, purché tenuti al versamento dei contributi soggettivi ai rispettivi enti previdenziali, attribuendo alla parola "ovvero", contenuta in tale disposizione di legge, valenza cumulativa di tali requisiti.
Al contrario, secondo quanto sostenuto nell'atto di appello, detta locuzione aveva significato disgiuntivo e alternativo, con la conseguenza che l'iscrizione ad un albo professionale bastava ad escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, non occorrendo l'ulteriore presupposto dell'avvenuto versamento di contributi all'ente previdenziale privatizzato.
In ogni caso, secondo l'appellante, la norma, menzionando genericamente i "contributi", non operava alcuna distinzione fra contributo soggettivo ed integrativo e non poteva, pertanto, essere interpretata nel senso di imporre l'iscrizione alla Gestione separata in caso di versamento del solo contributo integrativo.

A differenza di quanto affermato in sentenza, secondo la corretta lettura della disciplina in questione era quella secondo cui solo la Cassa previdenziale di categoria era legittimata ad esercitare la propria potestà impositiva sugli iscritti all'albo, rappresentando la Gestione separata una forma previdenziale residuale per le sole attività prive di qualsiasi collegamento con alcun ente previdenziale.
Con ulteriore motivo di gravame, la pronuncia di primo grado veniva criticata per non avere adeguatamente considerato la natura previdenziale ed obbligatoria del contributo integrativo minimo e l'evoluzione normativa che aveva reso obbligatorio - dal 2014 - il versamento del contributo soggettivo alla Cassa Forense anche in assenza dei previgenti requisiti minimi di reddito.
A sostegno di tale doglianza, l'appellante affermava l'esclusività dell'ente previdenziale di categoria e la conseguente assenza di effetti previdenziali del versamento contributivo preteso dall'INPS, a suo avviso incompatibile con gli artt. 36 e 38, Cost.

Ad avviso dell'appellante, la decisione del TRIBUNALE era censurabile anche con riguardo al rigetto dell'eccezione di prescrizione, essendo la richiesta di pagamento pervenuta il 30.6.15, oltre il termine quinquennale di cui all'art. 3 co. IX, I. n. 335/95, decorrente dalla scadenza prevista per il versamento contributivo, coincidente con il termine previsto per il saldo delle imposte dovute per il medesimo anno 2009, vale a dire il 16.6.2010.
Pertanto l'appellante chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, accogliesse le domande dalla stessa proposte in primo grado, con vittoria di spese o in subordine loro compensazione.

L'INPS resisteva mediante memoria depositata il 28.9.17, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza del TRIBUNALE.
In subordine, l'INPS chiedeva che la domanda proposta in primo grado dalla controparte venisse in ogni caso respinta; che la sua iscrizione alla Gestione Separata fosse confermata, e che per l'effetto fosse dichiarato come dovuto l'importo di € 2.081,01, oltre sanzioni civili secondo il regime previsto per l'evasione contributiva, con condanna dell'appellante alla relativa regolarizzazione, nonché alla rifusione del le spese processuali.
All'udienza del 23.10.17, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.

Motivazione

L'impugnazione proposta è fondata e meritevole di accoglimento.
La questione che ha dato origine alla presente controversia verte sull'interpretazione dell'art. 18 co. 12 D.L. n. 98/11, il quale, interpretando autenticamente l'art. 2 co. 26 I. 335/95, ha delimitato l'ambito dei soggetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS.
In particolare, occorre stabilire se debbano iscriversi a detta Gestione coloro i quali abbiano svolto - nel periodo oggetto di causa - attività il cui esercizio era subordinato all'iscrizione all'albo professionale degli Avvocati e abbiano versato
alla Cassa forense, attesa l'entità dei relativi proventi, il solo contributo integrativo.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni di legge.
L'art. 2 comma 25 della legge 8 agosto 1995 n. 335 recita:"il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato a/l'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione, avuto riguardo a/l'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni; b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari; c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività; d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.

L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevede :
"a decorrere dal 1 ° gennaio 1996, sono tenuti a/l'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni (. .. ) ".

L'art . 18 comma 12 del D.L. 98/ 11, conv . in legge 111/2011 ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, sopra citato, nei seguenti termini:
"l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 3 comma 1 , /ett. d del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato art. 2 comma 26 della legge 335/1995".

Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già espressa, in analoga fattispecie, con sentenza n. 1363/17 (Pres. Dott.ssa C. SALA, Rel. Dott. G. PICCIAU; conf. sent. n. 1362/17; 1351/16 Pres. Dott.ssa L. TROGNI, Rel. G.A. Dott. A. Onesti), sulla base delle seguenti motivazioni:
"nella fattispecie la questione controversa è se l'appellante rientri o meno fra i soggetti indicati nella norma di interpretazione autentica (art. 18, comma 12 del D.L. 98/2011) ai fini dell'obbligo di iscrizione nella gestione separata INPS ed in particolare fra coloro che svolgono "attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti".

Il Tribunale ha ritenuto di dover rispondere affermativamente a tale questione, osservando in particolare come nella fattispecie debbano rilevare solo i contributi c.d. soggettivi necessari ai fini della tutela previdenziale; secondo il Tribunale appare invece irrilevante il mero versamento dei c.d. contributi integrativi, cui anche ____ è tenuto, previsto dall'art. 10 della legge 6/1981 ed obbligatorio in forza della sola iscrizione agli albi professionale anche per coloro che non sono iscritti alla Cassa.
La Corte ritiene, in senso contrario, che la posizione dell'appellante non possa rientrare nel campo di applicazione dell'art. 18, comma 12 del d.l. 98/2011.
Il Collegio osserva innanzitutto che la natura di interpretazione autentica di una disposizione emanata proprio per dirimere i contrasti interpretativi sorti in relazione all'art. 2, comma 26 della legge 335 imponga una interpretazione quanto più aderente al tenore letterale della disposizione.
In tal senso va allora evidenziato come la norma si riferisca esclusivamente ai "contributi" senza alcuna distinzione fra contributi integrativi e contributi soggettivi.
Tale interpretazione trova argomenti di conferma nel raffronto sistematico con il precedente comma 11 della stessa disposizione: in tale comma, prevedendo l'obbligo contributivo dei pensionati, il legislatore ha fatto espresso riferimento ai contributi soggettivi; ne consegue come nel successivo comma 12 il riferimento ad un indistinto obbligo contributivo debba essere inteso comprensivo anche dei c.d. contributi integrativi.
Si deve aggiungere che lo stesso comma 12 in esame prevede poi espressamente che "resta ferma la disposizione di cui all'art. 3 comma 1, lett. d del decreto legislativo 1 O febbraio 1996 n. 103".

L'art. 3 comma 1 lettera d appena citato prevede la possibilità per "gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi' 1 di deliberare con la maggioranza dei componenti de/l'organo statutario competente, ove previsto "l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2 , comma 26 della legge 8 Agosto 1995 n. 335".
La norma fa quindi salva la possibilità, per gli organi statutari degli enti abilitati alla tenuta degli albi, di includere la categoria nella gestione prevista dall'art. 2 comma 26 citato; tale espressa previsione non risulta, ad avviso del Collegio, logicamente compatibile con una interpretazione che invece imponga, per la stessa categoria, un obbligo di iscrizione alla gestione separata.
La Corte ritiene inoltre che l'interpretazione proposta sia più aderente alle ragioni per le quali il legislatore ha previsto la c.d. gestione separata.
Si tratta infatti di una gestione nata come gestione residuale, destinata a coprire sotto il profilo previdenziale, attività per le quali non era prevista alcuna forma di previdenza; in tal senso va ricordato come la Corte Suprema, sia pure in epoca precedente alla emanazione della norma di interpretazione autentica in discussione, dopo aver precisato che per professionisti iscritti agli albi ed elenchi rilevi il comma 25 e non il comma 26 dell'art. 2 della legge 335/1996, ha avuto modo di precisare che "per i professionisti iscritti all'albo ... il soggetto deputato alla gestione della tutela previdenziale obbligatoria viene scelto dall'organo professionale competente e non è certo la gestione separata presso l'INPS; dall'altro, con la legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, tale gestione separata è stata invece prevista per quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l'iscrizione in albi o in elenchi e che quindi non hanno alcun ente deputato alla relativa tenuta che possa decidere sulla forma di gestione della tutela
previdenziale. Ne consegue ... che i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla Gestione separata presso l'INPS di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 2 comma 26 ... " ( così testualmente in motivazione Cass. 13218/2008, che richiama alle decisioni conformi)".


La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Essa ben si attaglia al caso di specie, nel quale l'odierna appellante, nell'annualità oggetto di causa (2009) ha pacificamente corrisposto alla CASSA il solo contributo integrativo dovuto ai sensi del citato co. 11, I. n.576/1980.
La stessa, pertanto, non può considerarsi tenuta, sulla base delle argomentazioni sopra riportate, all'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS per il medesimo periodo.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiara l'insussistenza del credito di cui alla nota datata 11.6.15 (doc. 1 fasc. I gr.), pervenuta il 30/6/2015, di pertinenza della Gestione Separata dell'INPS, pari ad € 3638,45 di cui 2.081,01 a titolo contributivo ed € 1557,44 per sanzioni, restando assorbito ogni ulteriore profilo in lite dedotto. Si dà atto che per mero errore materiale la data di ricevimento della nota suddetta è stata indicata in dispositivo come 29-30/2015.
La documentata esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali sulla questione interpretativa oggetto di causa integra, ad avviso del Collegio, i presupposti per l'integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

PQM

In riforma della sentenza n. 1468/16 del Tribunale di MILANO dichiara l'insussistenza del credito di cui alla nota pervenuta il 29-30/2015, di pertinenza della Gestione Separata dell'INPS, pari ad € 3638,45 di cui 2.081,01 a titolo contributivo ed€ 1557,44 per sanzioni; spese del doppio grado compensate.
Milano, 23.10.17.
Il Giudice rel. est.
(Benedetta Pattumelli)
Il Presidente
(Monica Vitali)


 

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