ORDINANZA sul ricorso 12543-2015 proposto da: EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale Regione Campania, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE SACCONI 19, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO IANNELL1, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO MOLFINI giusta procura a margine del ricorso: - ricorrente - contro GRANATA ANTONIETLA; - intimata - avverso la sentenza n. 1157/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/02/2015 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Svolgimento del processo

Equitalia Sud s.p.a. ricorre, con unico motivo, nei confronti di Antonietta Granata (che non resiste) per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con 3284 ì la quale la C.T.R. della Campania, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente, aveva riformato la decisione di primo grado con cui la C.T.P. aveva declinato la giurisdizione in relazione a tributi ritenuti non erariali e, per il resto, rigettato il ricorso, ritenendo che il Concessionario avesse fornito la prova della rituale notificazioni delle cartelle. In particolare, il Giudice di appello ha accolto il ricorso proposto dalla avverso il ruolo rilasciato dal Concessionario rilevando, da un canto, l'errore del primo Giudice nel declinare la propria giurisdizione e ritenendo, dall'altro, legittima l'impugnazione del ruolo, siccome avvenuta molti anni dopo l'emanazione delle cartelle, la cui rituale notifica non era stata provata dalla Concessionaria. A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Motivazione

1.Con l'unico motivo —rubricato: violazione e falsa applicazione dell' art.19 dlgs n.546/92 e 100 c.p.c. in relazione all'art,360 n.3 c.p.c - la ricorrente deduce l'errore di diritto commesso dalla C.T.R., nell'avere ritenuto impugnabile l'estratto di ruolo laddove lo stesso non potrebbe mai divenire definitivo, ovvero rendere definitiva la pretesa tributaria.

2.La censura è infondata.
2.1. Sulla res controversa sono, infatti, intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito il seguente principio: "il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass.SS.1311.n.19704/2015)".

3.Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per l'assenza di attività difensiva da parte dell'intimata.

4. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del dp.r. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del coi-lima 1 bis dello stesso articolo 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il r1 orso, a norma del comma l bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 25 maggio 2016.


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.