Civile Ord. Sez. 1 Num. 23771 Anno 2019
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO
Data pubblicazione: 24/09/2019

sul ricorso 22082/2017 proposto da:
R. F., elettivamente domiciliato in Pescara, via della Fornace Bizzarri, n. 8, presso lo Studio legale dell'avvocato Gianluca Polleggioni, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona;
- intimati -
avverso la sentenza n. 450/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 22/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2019 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Svolgimento del processo

1.- R. .F, cittadino bengalese, ha proposto ricorso avanti alla Corte di Appello di L'Aquila avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ. del Tribunale di L'Aquila, comunicata in data 4 maggio 2016, che, confermando la decisione della Commissione territoriale di Ancona, ha respinto la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure quella relativa al permesso per ragioni umanitarie.
Con sentenza pubblicata il 22 marzo 2017, l'adita Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione così presentata, ritenendo la tardività della medesima. Ad avviso della pronuncia, l'appello, "pure correttamente proposto con atto di ricorso (ritualmente notificato al Ministero dell'Interno presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila), come dispone l'art. 19 comma 9 d.lgs. n. 150/2011, come modificato dall'art. 27 comma 1 d.lgs. n. 142/2015, risulta depositato in cancelleria il 7 giugno 2016, oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione dell'ordinanza ex art. 702 bis che ha definito il processo di primo grado e in particolare il 31° giorno. La comunicazione del provvedimento impugnato, per espressa dichiarazione dell'appellante, è infatti avvenuta il 4 maggio 2016, cosicché appare evidente come fosse già intervenuta il giorno 7 giugno la decadenza dal potere di impugnare l'ordinanza ai sensi della norma applicabile".

2.- Contro tale pronuncia ricorre R. F., promuovendo un motivo di cassazione.
Non ha svolto difese nella presente sede il Ministero, già non costituitosi nel grado di appello.

Motivazione

3.- Il motivo di ricorso è intestato "violazione e falsa applicazione dell'art. 16 bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), introdotto dall'art. 1 comma 19 legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché dall'art. 13 d.m. 44/2011 in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.".
Lo stesso contesta, in particolare, l'affermazione di tardività della proposta impugnazione, che è stata formulata dalla Corte abruzzese.
Questa ha errato - si assume - nel ritenere determinante, per la valutazione di tempestività dell'appello, il momento del deposito dell'atto in cancelleria.
Dalla normativa di riferimento si desume invece - specifica il ricorrente - che il deposito di un atto giudiziario tramite PCT "si considera perfezionato al momento della ricezione della seconda pec (i.e.: della ricevuta di avvenuta consegna)". Con la conseguenza che il ricorso risulta in effetti tempestivo, posto che lo stesso risulta "depositato in data 2.6.2016, come dimostrato dalle ricevute pec, nonché dalla certificazione della Corte di Appello di L'Aquila del 14.4.2017, in uno con il documento del servizio polisweb della Ministero della Giustizia che, per l'appunto, indica la data del 2 giugno 2016 come quella di avvenuto deposito".

4.- Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività il ricorso deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16 bis comma 7 d.l. n. 179/2012, conv. con modifiche in legge n. 221/2012" (cfr. Cass., 1 marzo 2018, n. 4787).

5.- Il ricorso va quindi accolto e la controversia rinviata alla Corte di Appello di L'Aquila, che la esaminerà in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Rinvia la controversia alla Corte di Appello di L'Aquila che la esaminerà in diversa composizione e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camra di consiglio della Prima Sezione.
Pubblicata in data 24.09.2019


 

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