Civile Ord. Sez. 6 Num. 7535 Anno 2019
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO
Data pubblicazione: 15/03/2019

ORDINANZA
sul ricorso 3266-2018 proposto da:
C. A. I. SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO SANTORI;
- ricorrente -
contro
M. M.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1339/2017 della CORTE D'APPELLO dì MILANO, depositata il 20/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Svolgimento del processo

RILEVATO
che, con sentenza del 20 luglio 2017, la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione del Tribunale in sede, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato da A. C. A.I.s.p.a. con M. M. e dichiarava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'1 novembre 2009 con condanna della società al pagamento in favore della lavoratrice di un'indennità
ex art. 32 L. 4 novembre 2010 n. 183 pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
che ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in questa sede ai fini del controllo dell'osservanza da parte della società
della cd. "clausola di contingentamento" occorreva verificare ( e quindi la società doveva provare) quanti lavoratori a termine fossero in forza con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2 del d.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368 al momento dello svolgimento del rapporto di lavoro e, tale prova, non era stata fornita non essendo la documentazione fornita allo scopo dalla società utile in quanto relativa al numero dei contratti a termine stipulati mese per mese e, peraltro, la prova testimoniale ammessa ed espletata non aveva fornito elementi dirimenti;
che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la C. A. I. s.p.a. ( già A. C. A. I. s.p.a.) affidato a due motivi;
che la M. è rimasta intimata;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
che la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. con la quale rinuncia agli atti del giudizio essendo intervenuta la
conciliazione della controversia, rinuncia accettata da controparte;

Motivazione

CONSIDERATO
che la rinuncia notificata alla parte intimata determina l'estinzione del procedimento;

che la rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma carattere recettizio, esigendo l'art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);

che l'accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell'art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

che in ragione del contenuto transattivo dell'accordo e dell'avvenuta accettazione della rinuncia, è conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti;
che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

PQM

La Corte, dichiara estinto il processo e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2018
Il Presidente
Pubblicata in data 15.03.2019


 

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