REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
II Tribunale in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Caterina Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 7230/2013 promossa
DA
C. A., rappr. e dif. giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Orazio Esposito;
Ricorrente-opponente
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, anche quale mandatario della SCCI - Società per la Cartolarizzazione dei crediti INPS S.p.a., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Domenica Di Leo;

Riscossione Sicilia S.p.a. (già Serit Sicilia S.p.a.), Agente della riscossione per la provincia di Catania, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Gaetano Orlando;

Resistenti -opposti

AVENTE AD OGGETTO: opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 293_______ e le cartelle di pagamento nn. 293_____________.

Motivazione

Stante il carattere assorbente, va preliminarmente esaminata la dichiarazione di rinuncia effettuata da parte ricorrente all'odierna udienza (cfr. verbale di udienza).
Sulla base del chiaro tenore letterale e tenuto conto della presentazione dell'istanza definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 conv. con mod. dalla l. 225/2016 (ove è espressamente previsto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente il 26.5.2017), tale rinuncia va qualificata senz'altro come rinuncia all'azione.

Orbene, come evidenziato dalla giurisprudenza della Supreme Corte, "La rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del giudizio devono essere poste a carico del rinunciante" (cfr. C. Cass. 12953/2014, C. Cass. 18255/2004, C. Cass. 8387/1999, C. Cass. 2268/1999, C. Cass. 5506/1992, Tribunale Milano 2075/2008; cfr. altresì C. Cass. 23749/2011, secondo cui "La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione", nonchè Tribunale Milano 1.4.2016, Tribunale Bari 5331/2015).

Alla stregua di quanta precede, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'azione di parte ricorrente.
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie in esame, della qualità delle parti e della circostanza che la parte ricorrente ha dato atto di avere presentato - anche in relazione alle cartelle esattoriali opposte l'istanza di definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 conv. con mod. dalla l. 225/2016 (cfr. documentazione prodotta il 26.5.2017, cit.), le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.

PQM

definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato;
disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa,
dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'azione da parte dell'opponente;
compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Catania, 15 giugno 2017
Il Giudice
Dott. Caterina Musumeci


 

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