REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Paternò
Sezione Civile
Il Giudice di Pace di Paternò Dott.ssa Anna Motta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. 263/019 R.G. promosso da
C. A., elettivamente domiciliato in Catania, Via Carmelo Patanè Romeo n. 28, presso lo studio dell’avv. Gennaro Esposito, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- opponente -
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. Agente della Riscossione per la provincia di Catania (C.F. 00833920150) in persona del Direttore Generale f.f. - Procuratore Dr. Ermanno Sorce, elettivamente domiciliata in Catania, Viale Libertà n. 212, presso lo studio dell'Avv. Luigi Tambone e in Catania, Via Milano n. 97, presso lo studio dell'Avv. Simona Maria Leanza, che la rappresentano e difendono giuste procure in atti
- convenuta - opposta -
contro
PREFETTURA DI SIRACUSA(C.F. 80002930891) in persona del Prefetto pro tempore, con sede a Siracusa in Piazza Archimede n. 15
- convenuta opposta - contumace
OGGETTO: opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI: come in atti e verbale di udienza del 1.10.2019

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato per l’udienza del 02.07.2019 C. A., rappresentato e difeso come in epigrafe, proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 293 2018 9015958962 ricevuta il 26.04.2019, limitatamente al mancato versamento degli oneri tributari riferiti alla cartella di pagamento n. 293 2009 0018299505, con Ente creditore la Prefettura di Siracusa e con causale della richiesta sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada, anno di riferimento 2008.
L’opponente eccepiva: 1) mancata notifica della cartella impugnata ed intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Ente impositore; 2) prescrizione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale successiva alla cartella impugnata.
Per tali motivi chiedeva che il Giudice di Pace adito accertasse e dichiarasse l’intervenuta prescrizione del credito recato dalla cartella di pagamento impugnata e, per l’effetto, annullare la suddetta cartella e il ruolo in essa portato e, ancora, per l’effetto, annullare l’intimazione di pagamento impugnata limitatamente alla parte relativa alla cartella sopra indicata, con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarre in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.

La Riscossione Sicilia S.p.A. si costituiva in giudizio producendo copia degli estratti di ruolo e delle relate di notifica delle cartelle di pagamento nonché di successivi atti interruttivi, eccependo l’intervenuta decorrenza del termine per l’impugnazione, la regolarità del proprio operato, l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione.
La Prefettura di Siracusa rimaneva contumace.

Sulla scorta della documentazione in atti, all’esito dell’udienza del 1 ottobre 2019 il Giudice poneva la causa in decisione sulle conclusioni precisate come in atti e verbale di udienza.

Motivazione

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Prefettura di Siracusa che, come si è detto, benché ritualmente chiamata in giudizio, non ha provveduto a costituirsi.
Occorre innanzitutto precisare che la presente opposizione non può che essere limitata al presunto credito vantato per il mancato pagamento dei verbali di infrazione al C.d.S. sottostanti alla cartella impugnata.

Relativamente alla impugnabilità dell'intimazione di pagamento, il relativo titolo notificato può ritenersi di per sé autonomamente impugnabile, poiché contiene tutti gli elementi della cartella di pagamento.
Secondo la S.C. è impugnabile ogni atto che porti a conoscenza del contribuente una pretesa, in relazione alla quale, sorge l'interesse dei cittadino alla tutela delle proprie ragioni finalizzata a verificare la legittimità stessa della pretesa, senza la necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti espressamente dichiarati impugnabili dal D.Lgs. n.546/1992 art.19. L'intimazione di pagamento può essere oggetto di ricorso costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo cioè di uno degli atti considerati impugnabili dal D.Lgvo 31.12.1992 n. 546 art. 19 (Cass. N. 742/2010, Cassazione S.U. 10672/09-11087/2010)

L’opponente contesta l'omessa notifica della cartella nonché l'inesistenza delle obbligazioni di pagamento, estinte per prescrizione, conseguendo la inquadrabilità della domanda nell'ambito di operatività dell'art. 615 c.p.c.: "quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata".
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio, al quale questo giudice ritiene di aderire, secondo il quale in tema di sanzioni amministrative è esperibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per contestare l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo per omessa notifica della cartella e, quindi, per mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o per eccepire fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione o il pagamento della sanzione, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel caso in cui si contesta la regolarità formale della cartella o si adducono, vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale. ( tra le tante Cass. 7007/06 ).

Dopo aver riconosciuto che la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'esecuzione - va affermato l'ulteriore principio che per l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è previsto alcun termine di decadenza.
Va infine precisato che l’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 C.C., grava sull’ente di riscossione che deve dare prova certa dell’avventa notifica della cartella impugnata, atto presupposto ed indispensabile alla preannunciata esecuzione.
AI riguardo è stato stabilito dalla S.C. a SS. UU.n. 5791 del 4.3.2008 “...la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione,a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, sopratutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato...”

Ciò premesso e passando all’esame nel merito l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente è fondata.
La Riscossione Sicilia S.p.A., come da relate in atti, ha fornito prova dell’avvenuta notifica, al domicilio dell’opponente, della cartella n. 293 2009 0018299505 in data 08.10.2009 eseguita a mani della moglie L. M., seguita da raccomandata informativa n. 39303002940-2.
La validità della procedura trova il suo chiaro fondamento in numerose sentenze della Cassazione(tra le altre, n. 9658/2000, n. 8597/1997, n. 5761/1997, n. 615/1995 nonché da ultima la n. 13739/2017), che hanno chiarito la portata dell’art. 139 c.p.c.
L'art. 139 c.p.c. fa discendere la presunzione “iuris tantum” di conoscenza da parte del destinatario dell’atto notificatogli dalla consegna dell’atto stesso, effettuata presso la casa di abitazione dello stesso destinatario, a “persone di famiglia” la cui convivenza non occasionale con quest’ultimo va immediatamente dedotta dalla loro presenza in quel luogo salva prova contraria. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, nella notificazione mediante consegna dell’atto a persona di famiglia (parente, coniuge, convivente more uxorio, affine) rinvenuta presso l’abitazione del destinatario, la comunanza di vita e il vincolo solidaristico che deriva dal rapporto tra il consegnatario il destinatario dell’atto sono sufficienti a giustificare la presunzione iuris tantum che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al diretto interessato.
A fronte di tale presunzione relativa, è ammessa la prova contraria, a carico di chi assume di non avere ricevuto l’atto, di dimostrare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario a casa propria, senza che assumano rilievo le sole certificazioni anagrafiche del familiare stesso (Cassazione, sentenze 9590/2010, 9277/2012, 1063/2013 e 7714/2013).
La notifica al familiare convivente si perfeziona con la consegna dell’atto e non è necessario inviare la raccomandata dove si avvisa il soggetto dell’avvenuta notifica nel proprio domicilio al parente convivente.

In ordine all’eccezione di prescrizione del diritto, l'art. 209 del C.d.S. recita "la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689", il quale stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessala violazione. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione in quanto il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di denaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione stessa, la quale si pone come fonte di obbligazione. Conseguentemente la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata (Cass. Civ. Sez. Il 14 marzo 2007 n.5806).
Il titolo esecutivo è costituito dal verbale di accertamento e non dalla cartella esattoriale che è un’intimazione a pagare che ha solo lo scopo di mettere in mora il debitore e di interrompere la prescrizione. Dalla notifica della cartella comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione di cinque anni.
Nella fattispecie, atteso che tra la data della notifica della cartella esattoriale in questione, cioè l’08.10.2009, e la data della notifica della successiva intimazione di pagamento (26/04/2019) sono trascorsi più di cinque anni, è da ritenere che la prescrizione quinquennale è senz'altro già maturata, in assenza della prova di atti interruttivi intermedi (la difesa della Riscossione Sicilia S.p.A. ha infatti prodotto copie di relate di notifiche di intimazioni del 10.02.2012, 23.09.2014 e 12.04.2017 che, tuttavia, oltre a non essere accompagnate dalla copia del relativo atto, risultano altresì prive di qualsiasi riferimento alla cartella in oggetto)

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il credito in questione va dichiarato prescritto e, in conseguenza, annullata la cartella di pagamento opposta.
Ogni altra questione resta assorbita e non merita approfondimento.
La Riscossione Sicilia S.p.A., quale ente esattore, è tenuta al rimborso delle spese del giudizio in virtù del principio della giudiziale soccombenza, in considerazione che il motivo di accoglimento attiene alla intervenuta prescrizione quinquennale successiva alla notifica della cartella impugnata ad essa addebitabile.

PQM

Il Giudice di Pace di Paternò, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa N. 263/19 R.G. promossa da C. A. nei confronti della Riscossione Sicilia S.p.A., Servizio Riscossione Tributi Agente della Riscossione per la provincia di Catania e della Prefettura di Siracusa, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, così decide:
- dichiara la contumacia della Prefettura di Siracusa;
- accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla la cartella di pagamento n. 293 2009 0018299505 limitatamente al ruolo 2019/1426; dichiara altresì estinta la relativa obbligazione di pagamento in essa contenuta perchè prescritto il diritto ad esigere, nei confronti sia dell'Ente esattore che dell'Ente impositore;
- condanna la Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese processuali che liquida complessivamente in € 525,00 di cui € 125,00 per spese ed € 400,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Gennaro Esposito che ha dichiarato ex/art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari;
- sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Paternò in data 18.10.2019
Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2019


 

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