REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al N. 436/2013 R.G., avente ad oggetto: opposizione al ruolo e all’esecuzione
PROMOSSA DA
R. V., con il patrocinio dell’Avv.to ESPOSITO ORAZIO STEFANO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA CARMELO PATANE’ ROMEO, 28 CATANIA
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , con il Patrocinio dell’Avv.to VAGLIASINDI RICCARDO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA ISTITUTO SACRO CUORE C/O UFFICIO LEGALE INPS 22 95125 CATANIA
S.C.C.I. SPA- SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS , con il Patrocinio dell’Avv.to VAGLIASINDI RICCARDO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA ISTITUTO SACRO CUORE C/O UFFICIO LEGALE INPS 22 95125 CATANIA
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (GIA’ SE.RI.T. SICILIA S.P.A.) , con il Patrocinio dell’Avv.to SPAMPINATO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA F. RISO,12 CATANIA
RESISTENTE/I
All’odierna udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all’esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c.

Motivazione

Parte ricorrente ha agito per l’accertamento dell’insussistenza dei crediti indicati nella cartella riportata nella intimazione di pagamento opposta, deducendo, peraltro, la prescrizione, anche successiva all’eventuale notifica dei titoli.
Si è costituito l’ente impositore che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è parimenti costituito il Concessionario.

Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa devono intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.
Il ricorso, nella parte in cui è qualificabile come opposizione all’esecuzione (estinzione del credito successiva alla notifica del titolo o dei titoli che lo incorporano, ovvero ai successivi atti interruttivi), è fondato.
Ed invero, dagli ultimi utili atti interruttivi, per come ritualmente documentati in atti, risulta vanamente decorso il termine quinquennale previsto dall’art. 3, comma 9, Legge 335/1995.
In particolare, dopo la rituale notifica della cartella effettuata il 12.1.2001, non risulta documentata in atti la notifica del preavviso di fermo del 2004 citato in memoria dal concessionario, ma solo quella dei preavvisi successivi, effettuati nell’ottobre del 2006 e nel 2009.
Il termine di prescrizione, pertanto, risulta spirato vanamente il 12.1.2006.

Non appaiono, invero, idonei a dimostrare l’interruzione della prescrizione i meri avvisi di ricevimento prodotti dal Concessionario, atteso che questi ultimi, per l’assenza di specifici riferimenti, nonché di ulteriore documentazione a corredo, non appaiono in grado di dimostrare che gli stessi si riferiscono ad intimazioni di pagamento relative ai crediti oggetto di causa.

In ordine all’applicabilità del termine di cui all’art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per relationem a quanto di recente evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)" (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n. 23397).
Ne consegue che nell’ipotesi che ci occupa, limitatamente ai crediti ingiunti, essendo vanamente decorsi oltre cinque anni, senza che risultino ritualmente documentati utili atti interruttivi, deve ritenersi maturata la prescrizione del diritto a riscuoterli.

In conclusione, alla luce di quanto premesso, l’opposizione all’esecuzione è fondata e va accolta, mentre risultano tardive le rimanenti doglianze, tenuto conto dell’inutile decorso dei termini di legge per la proposizione dell’opposizione al ruolo e agli atti esecutivi, essendo stata comprovata la notifica del titolo presupposto.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, tenuto conto dell’inammissibilità dell’opposizione al ruolo proposta e della mala fede dimostrata dal ricorrente, il quale ha sostenuto la tesi della mancata notifica della cartella, tesi in verità presto confutata dal concessionario, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA inammissibile il ricorso nella parte in cui è qualificabile come opposizione al ruolo e/o agli atti esecutivi;
ACCOGLIE, per il resto, il ricorso e, per l’effetto:
- DICHIARA prescritti gli importi iscritti a ruolo di cui agli atti opposti e che, pertanto, l’ente impositore convenuto non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per la loro esazione;
- DICHIARA l’illegittimità della intimazione di pagamento impugnata, che per l’effetto annulla;
- COMPENSA le spese processuali tra le parti costituite;
Così deciso, in Catania, 05/04/2017
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO


 

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