REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. Anna Maria Avantaggiato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggeto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 26.11.2007, promossa da:
T.A. -attore-
CONTRO
Poste Italiane S.p.a. -convenuta-
All'udienza del 26.11.07 la causa passava in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, i quali si riportavano a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 13.09.2007 T. A conveniva in giudizio le Poste Italiane S.p.a. per sentirle dichiarare responsabili dell'indebita sottrazione della somma di euro 172,00 dalla sua carta "Postepay impresa" e conseguentemente sentirle condannare al pagamento, in suo favore, della suddetta somma, oltre interessi, rivalutazione, spese e competenze di lite.
Deduceva l'attore di essere titolare della carta Cancoposta "Postepayimpresa" n.____, regolarmente utilizzata dallo stesso per varie movimentazioni di versamento, prelievo e pagamento utenze.
Che nel mese di maggio 2007, tramite una visualizzazione on line dei suoi movimenti, riscontrava una serie di operazioni dall'attore mai effettuate ed in particolare tutte quelle, sia in addebito che in accredio, eseguite in data 8.05.2007, come da lista movimenti che depositava in atti.
Che a seguito di tali fraudolente manovre telematiche veniva indebitamente sottratta dal credito dell'attore la somma di euro 172,00.
Che la suddetta carta era stata sempre custodita dall'attore con cura e diligenza, con esclusione di qualsivoglia utilizzo da parte di altri, a sua insaputa.
Che per detti fatti l'attore, in data 13.06.2007, sporgeva formale denuncia/querela presso il Compartimento della Polizia Postale di Lecce.
Che detta fraudolenta sottrazione di denaro comportava la responsabilità contrattuale della convenuta, su cui gravava l'onere di garantire la sicurezza dei depositi della clientela, evitando furti o frodi informatiche, con conseguente obbligo di restituire l'importo fraudolentemente sottratto.
Si costituivano in giudizio le Poste Italiane S.p.a., impugnando e contestando il contenuto dell'atto di citazione, rilevando che nessuna responsabilità poteva essere addebitata alla stessa per la fraudolenta sottrazione di denaro occorsa all'attore, dovuta a sua esclusiva colpa, per non aver adeguatamente difeso i propri siti e/o custodito ke credeziali per accedere sul sito Poste e fruire dei relativi servizi, ovvero per aver tenuto un comportamento ingenuo, fornendo la sua User-ID e la sua password, concludendo per il rigetto della domanda.
Non essendo stato possibile pervenire alla conciliazione delle parti, acquisiti i documenti prodotti, precisate le conclusioni, la causa veniva introitata per la decisione

Motivazione

La domanda proposta da T.A nei confronti delle Poste Italiane S.p.a. È infondata e non può, pertanto, essere accolta.
A norma dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento e, pertanto, nello specifico, è onere dell'attore provare i fatti dedotti e dai quali pretende che derivino conseguenze giuridiche a suo favore.
Ora, per quel che è emerso dalle carte processuali, non ritiene il Giudicante sussistano i presupposti per ritenere una responsabilità delle Poste Italiane per la sottrazione della somma di euro 172,00 dalla carta "Postepayimpresa" dell'attore.
Tanto perchè se è vero che in data 8.5.7 sono state eseguite delle manovre telematiche fraudolente sulla suddetta carta, circostanza che non viene contestata, non vi è certamente prova che le stesse siano da imputare alla convenuta per non aver adeguatamente difesi i prpri siti, consentendo a un hacher di introdursi nel conto del cliente e trafugare il denaro depositato dallo stesso.
Dalla documentazione depositata da Poste italiane, relativa alle condizioni contrattuali per la richiesta della carta postepay prepagata, si ricavano le modalità per la richiesta ed utilizzo della stessa, le norme relative alla titolarità e responsabilità per la custodia della carta, del Pin e per ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall'abuso e dall'uso illecito della suddetta carta e del PIN, nonchè dal loro smarrimento o sottrazione.
Le suddette clausole contrattuali, insieme ad altre, che regolano il servizio in questione, tutte accettate dall'attore all'atto della richiesta del servizio, sono riportate anche sul "Foglio informativo ai sensi della Nuova Normativa in materia di trasparenza", dove, nella parte relativa ai "Principali rischi (generici e tipici) del servizio", è dato leggere che "per quanto riguarda i principali rischi connessi all'utilizzo della carta, si evidenzia, in primo luogo, il rischio di uso fraudolento della Carta e del PIN da parte di terzi in caso di smarrimento o sottrazione della carta stessa, da sola ovvero unitamente al PIN", nonchè nel "Documento di sintesi", tutti consegnati all'attore all'atto della richiesa del servizio in questione.
Ne consegue che i fatti di frode informatica lamentati in citazione dall'attore, in assenza di prova certa della loro riferibilità a responsabilità delle Poste Italiane per presunta violazione di norme contrattuali, non possono essere a questa addebitati, ma semmai ad un non adeguato e prudente utilizzo della carta da parte del suo titolare.
Per quanto innanzi ritiene il Giudicante di non poter accogliere la domanda così come formulata dall'attore, non sussistendo responsabilità a carico della società convenuta.
In ordine alle spese di lite, considerata la particolarità e novità della materia trattata, si ritiene sussistere giusti motivi per la compensazione integrale delle stesse.

PQM

Il Giudice di pace di lecce definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da T.A., con atto del 13.09.07, nei confronti di Poste Italiane S.p.a., così provvede:
1. dichiara non sussistere la responsabilità delle Poste Italiane S.p.a. E per l'effetto rigetta la domanda.
2.Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecce il 23.12.07
Il Giudice di pace
Avv. Anna Maria Avantaggiato
Depositato in cancelleria il 10 gennaio 2008


 

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