REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI DESIO
Dr. Carmine DI LUCCA ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1464/08 R.G:, assunta la decisione nell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 dicembre 2008, promossa da:
T. A. -attore-
contro
Poste Italiane S.p.a. -convenuta-
Oggetto della causa: pagamento somme
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte attrice precisa e conclude: restituzione somme illecitamente sottratte dalla carta prepagata.
Il procuratore di parte convenuta precisa e conclude:
in via principale, respingere le domande attoree nei confronti di Poste Italiane S.p.A. In quanto inammissibili, infondate in fatti e in diritto;
in ogni caso, spese rifuse, o in mero subordine, compensate

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice, T. A., conveniva in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Desio, Poste Italiane S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per ivi sentire accogliere in contraddittorio o in legittima declaranda contumacia le conclusioni sopra riportate.
T.A assumeva che era titolare della carta prepagata "POSTEPAY" n.40_____ rilasciata dall'ufficio postale di Desio (MI) valida fino al maggio 2014, ricaricata il 18 agosto 2007 con un versamento di euro 500,00 al quale era seguito un prelievo in pari data di euro 100,00
L'attore assumeva, inoltre, che il 27 novembre 2007, il prelievo che intendeva eseguire presso il POSTAMAT – agenzia n.9 – Milano gli era negato con la dicitura "carta non abilitata"; da impiegati dello stesso ufficio era informato che la carta era stata bloccata da Poste Italiane per uso irregolare e dall'esame della lista movimenti consegnatagli, accertava che il 22 agosto 2007, alle ore 10.43, figurava eseguito un pagamento, via internet, di euro 390,00, da lui non eseguito.
Nell'immediatezza dell'accertamento disconosceva l'operazione e lo stesso giorno presentava denuncia ai Carabinieri di Desio per sospetta clonazione della carta prepagata.
La richiesta a POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della somma illegalmente prelevata da ignoti restava lettera morta, mentre la convenuta provvedeva a rimetterli il residuo saldo di euro 8,67 senza alcuna altra spiegazione.
Si costiuiva POSTE ITALIANE SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, respingendo ogni propria responsabilità, rilevando che la somma illegalmente prelevata da ignori a danno dell'attore era da imputarsi a sua esclusiva colpa per non aver adeguatamente aver incautamente fornito a terzi i propri dati personali e/o strumenti di identificazione e legittimazione, come ad esempio il PIN, la password, ecc.
La convenuta ricordava che ignoti utilizzavano la tecnica nota come "phishing", consistente nell'invio di falsi messaggi apparentemente genuini, di contenuto convincente, invitando i destinatari a comunicare i propri codici e password che poi utilizzano per scopi illeciti e non escludeva che l'attore poteva esserne stato vittima.
Infatti, l'ordine di trasferimento, per cui è causa, era pervenuto a POSTE ITALIANE SPA, in modo regolare, con l'utilizzo di codici personali dell'attore e, per l'effetto, era stato eseguito in conformità del contratto in essere.
All'udienza del 19 dicembre 2008, chiusa l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, le parti erano ammesse a discutere la causa, a precisare le conclusioni e a depositare le rispettive note conclusive e, quindi, la causa era assunta per la sentenza.

Motivazione

La domanda proposta dall'attore è respinta in quanto infondata in fatto e in diritto.
L'attore era onerato di provare i fatti dedotti e dai quali pretendeva che derivassero conseguenze giuridiche a suo favore; a norma dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscano il fondamento.
La transazione che ha alleggerito il capitale della carta prepagata POSTEPAY n.____, intestata all'attore è stata effettuata con regolare procedura, riconosciuta dallo stesso attore nella denuncia per clonazione, presentata ai carabinieri; la mancanza di prova che la convenuta era obbligata a difendere i propri siti da aggressioni di hacher al conto del cliente solleva la stessa da ogni responsabilità per l'ammanco per cui è causa.
A T.A. la convenuta aveva consegnato il "Foglio informativo", secondo la delibera CICR 4.03.2003 e istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, nel quale erano chiaramente riportati gli avvenimenti sulla custodia della carta e dei dati necessari per le operazione con la stessa, nonchè sui rischi connessi a furto e/o smarrimento di essi; T. A era stato informato dei rischi connessi all'uso improprio, da parte di ignoti, dei propri dati sensibili comunque loro pervenuti.
La Banca d'Italia nel documente sulle carte prepagate, informava che la digitazione di un codice segreto (PIN) è sempre richiesta per le operazioni di prelievo e che alcuni emittenti richiedono tale digitazione anche per le operazioni di pagamento superiori a determinati importi.
Generalmente sono previsti presidi di sicurezza a tutela del titolare della carta in caso di furto o smarrimento della stessa (ad esempio: blocco carta).
Il fatto che le operazioni abusive siano state compiute da persone non autorizzate, ma con la corretta procedura per prelevare il denaro agli sportelli automatici e per pagare acquisti con la parte stessa, lascia intendere che essi abbiano potuto inserire il PIN ad essi noto; non essendo emerso dall'istruttoria la circostanza che l'attore non aveva tenuto segreto il PIN è presumibile, ex art. 2729 c.c. che l'attore stesso incautamente lo abbia fornito a richieste pervenutegli con email apparentemente spedite da enti affidabili.
Ne consegue che i fatti di fronde informatica, in assenza di prova certa della loro riferibilità alla responsabilità di Poste Italiane S.p.A., non possono essere addebitati alla convenuta e pertanto la domanda formulata dall'attore è respinta.
Riguardo alle spese di lite, anche in adesione alla conclusione in subordine della convenuta sulla materia, si ritiene di compensarle integralmente.

PQM

Il Giudice di pace di Desio, dott. Carmine Di Lucca, definitivamente decidento la causa iscritta al n.1464/08 RG, promossa da T.A contro Poste Italiane Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, così dispone
RIGETTA
la domanda di parte attrice nei confronti di Poste Italiane S.p.A.
Spese compensate tra le parti.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Desio il 23 dicembre 2008
Il Giudice di pace
Dott. Carmine di Lucca
Depositato in cancelleria il 29 dicembre 2008


 

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