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TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
Motivazione
Il Giudice,
letti gli atti della procedura esecutiva n. 1286/2020 Rg. Es. ad istanza di L. M. C. B. nei confronti di G. V. e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 15/10/2020;
rilevato che il debitore esecutato si è costituito proponendo opposizione all’esecuzione con richiesta di sospensione, deducendo l’impignorabilità delle somme oggetto di esecuzione;
rilevato che l’INPS, terzo pignorato, ha reso una dichiarazione positiva concernente il trattamento pensionistico erogato in favore del debitore ed individuando la quota pignorabile in € 26,00;
rilevato che l’opposizione proposta dal debitore è fondata, in quanto dalla documentazione prodotta dal Greco si evince che l’INPS ha illegittimamente effettuato un cumulo fra le due pensioni percepite dal debitore e precisamente fra la pensione di invalidità civile totale ex art. 13 L. 118/71 (impignorabile ai sensi dell’art. 545, comma 2 c.p.c., trattandosi di sussidio dovuto per malattia) e l’assegno di invalidità ordinario ex L. 222/84 di importo € 518,74 , pignorabile in astratto nella misura di un quinto (detratto l’importo equivalente all’assegno sociale aumentato della metà) ma, nella specie, impignorabile in quanto inferiore al cd. “minimo vitale” di cui all’art. 545 c.p.c.;
rilevato che, ai sensi dell’art. 545, ultimo comma c.p.c. “Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio”, per cui va dichiarata l’inefficacia del pignoramento, provvedimento evidentemente più favorevole per il debitore rispetto alla chiesta sospensione;
rilevato che le spese della fase cautelare vanno compensate fra le parti, non potendo conoscere la creditrice il dettaglio degli emolumenti spettanti al G. ed essendo, nella specie, l’errore imputabile al terzo pignorato;
visto l’art. 545 c.p.c.
PQM
DICHIARA
non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione;
compensa fra le parti le spese della fase cautelare;
FISSA
termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio o dalla comunicazione della decisione stessa, per l'introduzione dei giudizio di merito sull'opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 616 e seguenti c.p.c., ovvero per la riassunzione della causa innanzi all’ufficio giudiziario competente;
DICHIARA
l’inefficacia del pignoramento ad istanza di L. M. C. B. nei confronti di G. V.;
ORDINA
lo svincolo delle somme accantonate dal terzo pignorato.
Si comunichi.
Catania, 16/10/2020
Il Giudice
Laura Messina
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