TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE VI CIVILE
Il Giudice dell’esecuzione,
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 437/2017 Rg Es. cui risulta riunito il procedimento n. 354/2017 e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 25/10/2018;

Motivazione

rilevato che il debitore esecutato L. T. S. (Avv.ti Gennaro e Orazio Esposito) ha proposto opposizione avverso il pignoramento presso terzi ad istanza di Riscossione Sicilia s.p.a deducendo: a) l’illegittimità del pignoramento per violazione dell’art 6 comma 5 D.L. 193/2016 come convertito con L. 225/2016; b) la mancata notifica degli atti prodromici; c) il difetto di motivazione dell’atto di pignoramento; d) la violazione del diritto di difesa; e) l’illegittimità delle spese di notifica e l’erroneità nel calcolo degli interessi; f) la parziale impignorabilità delle somme pignorate;

rilevato che Riscossione Sicilia s.p.a. si è costituita nella presente fase cautelare per chiedere il rigetto dell’istanza di sospensione;

rilevato che nelle more il debitore esecutato ha prodotto l’istanza di adesione alla definizione agevolata e la documentazione attestante il relativo accoglimento da Riscossione Sicilia s.p.a.;

rilevato che Riscossione Sicilia s.p.a. nelle more del procedimento ha eccepito che il L.T., pur avendo presentato la relativa istanza, non ha provveduto al pagamento delle rate di cui alla definizione agevolata;

rilevato che il L. T., all’udienza del 25/10/2018, ammettendo implicitamente di essere decaduto dalla definizione agevolata per il mancato pagamento delle rate, ha invocato la normativa, di recente emanazione, di cui al D.L. 119/2018 (cd. “pace fiscale”) ed in particolare l’articolo 3 commi 24 e 25 del detto decreto che stabilisce che “24 Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019. 25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi: a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine; b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017”; lo stesso articolo 3 al comma 10, lettere d ed e prevede che “A seguito della presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”;

rilevato che occorre procedere all’esame del primo motivo di opposizione, così come integrato dal debitore nel verbale di udienza del 25/10/2018; non vi è dubbio che, nel momento in cui il pignoramento fu notificato da Riscossione Sicilia s.p.a (10/1/2017) lo stesso era pienamente legittimo, non avendo il L.T. presentato alcuna richiesta di adesione alla definizione agevolata che, per come risulta documentalmente, è stata inoltrata solo in pendenza della presente opposizione, ovvero in data 18/4/2017; l’accoglimento dell’istanza da parte di Riscossione Sicilia s.p.a. avrebbe dovuto quindi comportare l’applicazione della sospensione della procedura esecutiva in corso, come previsto dall’articolo 6 comma 5 del D.L.193/2016 secondo cui “5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”, ferma restando l’infondatezza quanto meno “originaria” del primo motivo di opposizione da parte del L.T. che, nel momento di deposito e poi di notifica del ricorso non aveva ancora presentato alcuna istanza di adesione; non essendo scaduti i relativi termini, il L.T. era comunque ancora legittimato a presentare l’istanza e ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva, non essendo ancora stata emanata l’ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati;

ritenuto che il L.T. deve ritenersi decaduto dalla cd. (prima) “rottamazione” non avendo provveduto al pagamento di tutte le rate (o comunque non avendo fornito alcuna prova in merito) e che lo stesso – così come sembrerebbe dal tenore letterale del D.L. n. 119/2018 (entrato in vigore il 24/10/2018 ovvero il giorno prima della richiamata udienza) – è riammesso automaticamente alla cd. “rottamazione ter”, purché provveda al pagamento delle rate già scadute, senza che sia richiesta né la presentazione di una nuova istanza né ulteriori adempimenti, volendo evidentemente il legislatore prevedere un meccanismo di riammissione automatica per i soggetti decaduti;

ritenuto che anche il D.L. 119/2018, come sopra già detto, prevede la sospensione delle procedure esecutive in corso al comma 10 che pur fa riferimento al momento della presentazione della dichiarazione (“A seguito della presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto (…) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate…). Tuttavia non appare ragionevole interpretare la detta norma nel senso di accordare la sospensione delle procedure in corso solo a chi, per la prima volta, presenti l’istanza di adesione alla definizione agevolata, in quanto la ratio della norma che consente la riammissione automatica anche ai soggetti decaduti, è nel senso di bloccare per tutti coloro che usufruiscano del beneficio fiscale le esecuzioni in corso, al fine di consentire il pagamento spontaneo del dovuto, fatta eccezione per le ipotesi in cui le procedure esecutive si trovino già in stato avanzato e prossime alla definizione;

rilevato, pertanto, che solo in accoglimento del primo motivo di opposizione, come integrato all’udienza del 25/10/2018 ed alla luce delle circostanze sopravvenute verificatesi nel corso della presente fase cautelare, deve essere accolta la richiesta di sospensione e che vanno compensate le spese della presente fase cautelare stante l’assoluta novità della questione trattata, essendo la normativa di recentissima entrata in vigore;

rilevato che, in caso di mancato pagamento delle rate da parte del L.T., Riscossione Sicilia s.p.a. dovrà provvedere alla riassunzione della procedura per ottenere l’assegnazione delle somme;

rilevato che trattasi di un caso di sospensione ex lege di cui all’art 623 c.p.c., per cui questo Giudice non può che prendere atto della volontà legislativa, dichiarando conseguentemente la sospensione della procedura

PQM

SOSPENDE
l’esecuzione;
compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.
Si comunichi.
Catania, 1/11/2018
Il Giudice
Laura Messina


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.