UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Messina, Avv. Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n.4931/09, promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 25 marzo 2009, introitata a sentenza l'11 dicembre 2009 e pendente
TRA O**** E**** difeso dall'Avv. Orazio Esposito -opponente-
Contro Comune di messina -opposto-

Oggetto: opposizione a verbale di contravvenzione

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 25 marzo 2009 il sig. O**** E**** proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n.11/**** elevato dalla Polizia Municipale di Messina in data 23.01.09, notificato in data 27.01.09, dell'importo di euro750,50 per la violazione dell'art. 193 comma 2 C.d.S., poichè in data 23.10.08 poneva in circolazione la propria autovettura, targata RG****, senza copertura assicurativa obbligatoria, lamentando l'insussistenza della violazione in quanto, alla data dell'elevazione del verbale di contravvenzione n,3**** del 23.10.08, il veicolo del ricorrente era regolarmente coperto da assicurazione non essendo ancora scaduto il periodo di tolleranza di quindici giorni decorrente dalla data di scadenza della prima rata semestrale di premio, previsto dall'art. 1901, comma 2 c.c. richiamato anche dall'art. 7 legge n.990/69, in tale periodo infatti il contratto assicurativo, anche se non era stato pagato il nuovo premio, non era da ritenersi inoperante, ma continuava a spiegare i suoi effetti in dipendenza del premio pagato nell'anno decorso, nessuna sanzione poteva, pertanto, essere inflitta al ricorrente per mancata copertura assicurativa in quanto il premio era stato pagato anteriormente allo scadere del termine di tolleranza e cioè in data 27.10.08 come dimostrato dalla documentazione in atti, chiedeva, pertanto, l'annullamento del verbale di contravvenzione opposto con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito e ne produceva copia insieme alla copia del certificato di assicurazione e della quietanza di pagamento del premio con data 27.10.08.
Con decreto del 26.06.2009 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti e il ricorso con il pedissequo decreto veniva ritualmente notificato all'opponente e al Comune di messina nei termini previsti.
Con comparsadi costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 10 dicembre 2009 si costituiva il Comune di messina, il quale depositava copia del verbale di contravvenzione opposto e ribadiva la validità dello stesso non avendo il ricorrente, nonostante l'invito fattogli, provato la copertura assicurativa del veicolo, faceva presente, altresì, che il verbale di contravvenzione n.37**** del 23.10.08 era stato elevato mentre la vettura del ricorrente era in sosta in largo Sequenza ed esponeva il contrassgeno assicurativo della Milano Assicurazioni scaduto il12.10.08 per cui l'agente accertatore non poteva sapere se si trattava di scadenza annuale o semestrale, perchè in caso di scadenza annuale tutti gli effetti dell'assicurazione si interrompevano, così come per la scadenza semestrale la copertura assicurativa scattava al momento del pagamento del relativo premio, chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per l'11.12.09 l'opponente e il Comune di Messina insistevano nelle proprie argomentazioni e lacausa veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza.

Motivazione

Il ricorso proposto e fondato e merita accoglimento.
Il ricorrente ha, infatti, fornito la prova attraverso la produzione in giudizio della quietanza di pagamento del premio, recante data 27.10.08, dell'operatività al momento dell'accertamento compiuto dalla Polizia Municipale di Messina della copertura assicurativa sull'autovettura contravvenzionata
Alla data di elevazione del verbale di contravvenzione n.37**** del 23.10.08, il tagliando di assicurazione esposto sull'autovettura indicava, quale data di scadenza, il 12.10.08, per cui si era all'interno del c.d. "periodo di tolleranza" previsto dall'art. 1901 c.c., di quindici giorni decorrenti dalla data di scadenza della prima rata di premio il cui contratto assicurativo,anche se non era stato pagato il nuovo premio, non era inoperante, ma seguitava a spiegare i suoi effetti in dipendenza del premio pagato nell'anno decorso (Cass. Civ. n.21957/2004).
Gli Agenti di polizia Municipale, pertanto, non potevano irrogare al ricorrente con polizza scaduta da meno di quindici giorni, la sanzione prevista per la violazione dell'art.193, comma 2, C.d.S., qualora questi avesse dimostrato che l'assicurazione era operante nel periodo di tolleranza, e cioè che il premio assicurativo era stato pagato durante questo periodo, senonchè all'invito di presentarsi per fornire le informazioni richieste, lo stesso non ottemperava con la conseguenza che la sanzione per la mancata copertura assicurativa della propria autovettura gli veniva irrogata automaticamente.
Alla luce di tutto ciò il verbale di contravvenzione impugnato va annullato e dichiarato inefficace, mentre va disattesa l'integrale compensazione delle spese del giudizio essendo il verbale stato elevato per l'assenza delle informazioni richieste al ricorrente.

PQM

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. O**** E**** in data 25.03.09 contro il Comune di messina, così provvede:
1) accoglie il ricorso proposto;
2) annulla e dichiara inefficace il verbale di contravvenzione n.11***** elevato dalla Polizia Municipale di Messina in data 23.01.09, notificato in data 27.01.09, dell'importo di euro 750,50;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio
Così deciso oggi 11 dicembre 2009 in Messina
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2010


 

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