REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Dl CATANIA SEZIONE 16
riunita con l'intervento dei Signori:
- CACCIATO NUNZIO Presidente
- CAVALLARO SALVATORE ETTORE Relatore
- CASTORINA ROSARIA MARIA Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
-sul ricorso n. 1744/2017
depositato il 2/03/2017
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N.________ IRPEF-ALTRO 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N.__________ TAS. AUTOMOBIL 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n________ IRPEF ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N.________ IVA-ALTRO 2009
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO N.__________ TAS. AUTOMOBIL 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n________ IRAP 2011
contro:
AG. RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
difeso da:
Avv. G.M.C.

proposto dal ricorrente:
N.V.
difeso da:
AVV ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA C. P. ROMEO N.28 95126 CATANIA CT

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 31.01.17 alla Riscossione Sicilia S.p.A., il ricorrente N. V. ha impugnato il preavviso di fermo n. 29380201600035811000, i ruoli e le cartelle presupposte meglio specificate in ricorso, per un importo complessivo di € 76.792,00, da iscrivere sulla vettura Chevrolet Spark 1.0, targata ____ deducendo la mancata e/o erronea notifica delle cartelle presupposte al preavviso di fermo e conseguente decadenza dal potere di riscossione delle imposte ai sensi dell’art. 25 del DPR 602/73;

La Riscossione Sicilia costituendosi ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata citazione in giudizio dell’Ente impositore, rilevando poi il proprio difetto di legittimazione passiva, sottolineando infine la regolare notifica di tutte le cartelle presupposte (depositando all’uopo le copie delle relate).

Il ricorrente per l’udienza dEl 4.03.19 ha presentato delle memorie illustrative.

Motivazione

Preliminarmente si osserva che l’eccezione di inammissibilità non può essere accolta in quanto ai sensi dell’ari. 39 del D.Lgs. 13 aprile1999, n. 112 “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite ‘.,. “V’è, peraltro, da rilevare che a norma del D.P,R. n. 43 del 1988, art 40, prima, e del D.Lgs, n. 112 del 1999, arti 39, poi, “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”: in buona sostanza, se l’azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell’impugnazione dell’avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell’ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito” (Cassazione civile sez. un., 25/07/2007, (ud. 03/07/2007, dep. 25/07/2007), n.16412).

Il ricorrente impugna il preavviso di fermo sostenendo, tra gli altri motivi, che le cartelle esattoriali prodromiche non risultano allo stesso notificate.
Si rileva che come specificato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità “è pienamente legittimo impugnare l’atto presupposto unitamente all’atto successivo” Infatti, “in materia tributaria, la nullità dell’atto consequenziale notificato (nella specie, avviso di moro) per l’omessa notifica di un atto presupposto (nella specie, cartella di pagamento) può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (ex multis, Cass. SS.UU. 16412/07).
In tal senso, “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetta di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Pertanto, la mancata notifica di un atto presupposto determina la nullità per vizio procedurale dell’atto consequenziale (pur ritualmente notificata)’ (Cassazione civile SS.UU., 04 marzo 2008, n. 5791).
Nel caso di specie il ricorrente avrebbe conosciuto delle pretese tributarie solo a seguito della notifica del preavviso di fermo e pertanto avrebbe impugnato quest’ultimo unitamente agli atti presupposti, a suo dire mai notificati.
Nel caso in esame, le cartelle o. 686, 076, 300, 811 e 613 finali risultano irregolarmente notificate presso un indirizzo diverso nell’ambito dello stesso comune da quello di residenza, come documentato dal prodotto certificato storico di residenza (cfr. Cassazione civile , sez. VI 28/07/2014, n. 17109: “Ai fini delle notificazioni relative all’applicazione delle imposte sui redditi, le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente nell’ambito dello stesso comune di domicilio fiscale esplicano efficacia ex lege senza alcuno specifico onere di comunicazione all’ufficio tributario competente da parte del contribuente medesimo, dal sessantesimo giorno successivo a quella dell’intervenuta variazione anagrafica e determinano il dovere dell’ufficio stessa di eseguire le predette notificazioni presso il nuovo indirizzo anagraficamente iscritto’);
le cartelle n. 293220140012469423, 867 e 562 finali risultano irregolarmente notificate dall’ufficiale giudiziario, la prima in mani della cugina C. M. C., le altre in mani della moglie senza il successivo necessario invio della raccomandata informativa come previsto dall’art. 60, co. 1, lett. l-bis) del DPR 600/73 (“se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegno o deposito la copia dell’atto do notificare in busto che provvede o sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”);
la n. 754 finale, effettuata a mezzo posta è irregolare in quanto la notifica effettuata nelle mani del padre, familiare convivente non è stata integrata dalla successiva raccomandata informativa (cfr.
Cassazione civile, sez. trib.,26/04/2017, o. 10277; In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, l’adempimento costituito dall’invio della raccomandato di avviso previsto dall’art 7, comma 6, della l.n. 890 del 1982- introdotto dall’art 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif, dqllo Ln. 31 del 2008- è imposto salo per le notifiche eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dall’art. 36, comma 2-quinquies, del medesimo decreto”);
la cartella n. 651 finale risulta altresì irregolarmente depositata in quanto effettuata con deposito presso la Casa Comunale, nella relata non viene riportata nè l’espressa menzione circa la preventiva ricerca delle altre persone alle quali va effettuata in via preferenziale la consegna dell’atto, nè vi è prova certa della effettiva spedizione e successiva ricezione da parte del destinatario della raccomandata contenente l’avviso di deposito cosi come prescritto dalla legge (cfr. Cassazione civile sez. VI 19/04/2018 , n, 9782: ‘in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale a 258 del 22 novembre 2012, va applicato I’ art 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell’ art 26, ultimo camma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’ art 60, comma 1, lett e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione”).

Dunque, in ragione della irregolarità del procedimento di formazione della pretesa tributaria e soprattutto della notifica degli atti presupposti al suddetto preavviso, il ricorso merita accoglimento.
L’accoglimento del superiore motivo di ricorso, preliminare ed assorbente, esonera la Commissione dall’esaminare gli ulteriori punti.
Si compensano le spese di giudizio tra le parti in considerazione della complessità della controversia.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla sia il preavviso di fermo, limitatamente alle cartelle impugnate, sia le cartelle stesse.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Catania. 4.03.19
Depositata in segreteria il 18 novembre 2019


 

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