TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE VI CIVILE

Motivazione

Il Giudice dell’esecuzione,
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 3491/2016 Rg Es. e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 31/1/2017;
rilevato che il debitore ha proposto opposizione avverso il pignoramento ex art 72 bis D.P.R. 602/73 ad istanza di Riscossione Sicilia eccependo: a) la mancata notifica dello stesso; b) la mancata notifica degli atti prodromici; c) in via subordinata, l’intervenuta prescrizione del credito; d) il difetto di motivazione dell’atto di pignoramento; e) la violazione del diritto di difesa per mancata indicazione dell’autorità e dei termini per impugnare il provvedimento; f) l’illegittimità dell’aggio anche in relazione alla sua applicazione sugli interessi e sulle spese di notifica;

rilevato che il pignoramento ha ad oggetto crediti di natura tributaria, ad esclusione del credito portato dalla cartella n. 29320080100347354001 relativo a sanzioni per violazioni del Codice della Strada;

rilevato che le censure avanzate dal L. sono in parte qualificabili come opposizione all'esecuzione (punti c ed f) ed in parte qualificabili come opposizione agli atti esecutivi;
rilevato che si è costituita nella presente fase cautelare Riscossione Sicilia s.p.a., producendo documentazione attestante la natura dei ruoli e le notifiche delle cartelle;

rilevato che la censura relativa alla mancata notifica dell’atto di pignoramento è infondata in quanto Riscossione Sicilia s.p.a. ha prodotto la cartolina attestante l’avvenuta ricezione del pignoramento in data 5/10/2016 da parte del debitore;
rilevato che, altresì, infondate risultano le doglianze relative a pretesi vizi formali del pignoramento (omessa indicazione del titolo esecutivo e della causale del credito) in quanto nell'atto di pignoramento risulta determinato il credito per cui si procede, il suo ammontare nonché indicati gli atti prodromici con le relative notifiche; non vi è dubbio che l’atto presupposto, conosciuto dal debitore, contenga sufficienti motivazioni ed indicazioni sia con riferimento alla natura del debito sia con riferimento agli anni di riferimento; in tal senso, la Suprema Corte ha già espresso il principio per cui la motivazione dell’atto prodromico che esprima la pretesa impositiva è sufficiente a portare a conoscenza del debitore la pretesa tributaria, per cui non è necessario che gli stessi elementi si rinvengano negli atti derivati (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 21177 del 08/10/2014; Cass. Civ. Sez. 5, Sentenza n. 27216 del 22/12/2014);

rilevato, solo per completezza, che la eventuale mancanza di requisiti formali dell’atto di pignoramento è stata, comunque, sanata dalla tempestiva opposizione del debitore, per cui nella specie non si è verificato alcun “impedimento” all'esercizio del “diritto di difesa”; in tal senso si segnala che è ormai stato più volte chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. 18934/2015, Cass. Civ. 10327/2014, Cass. Civ. 12812/2012) che “l'ordinamento non appresta alcuna tutela all'interesse alla mera regolarità formale del processo (ovvero all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria), sicché l'interesse a denunciare la violazione di una norma processuale in tanto sussiste in quanto ciò abbia comportato un pregiudizio alla sfera giuridica della parte (Cass. 13 luglio 2007, n. 15678; Cass. Sez. Un., 19 luglio 2011, n. 15763; Cass. 9 marzo 2012, n. 3712): e questa è tenuta ad allegare e dimostrare quali attività avrebbe svolto, quali danni le sono derivati dall'inosservanza delle norme sulla regolarità formale e, infine, che l'una e l'altra circostanza aveva sottoposto invano al giudice del merito”;

ritenuto, invece, che risulta parzialmente fondata l’eccezione relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento in quanto non vi è prova agli atti dell’avvenuta notifica esclusivamente della cartella n. 29320100030970835000 per l’importo di € 4.878,59 (per come indicato nel pignoramento); quanto alle altre cartelle, le stesse risultano correttamente notificate; si precisa che, con riferimento alla cartella n. 29320100013969627000, sebbene Riscossione Sicilia s.p.a. non abbia prodotto la relativa relata, è in atti la relativa intimazione di pagamento n. 29320149008486787000 ricevuta dalla figlia convivente in data 05.09.2014, impugnando la quale avrebbe dovuto essere fatto valere il vizio di notifica dell’atto prodromico;

rilevato che, quanto alle censure qualificabili come all'opposizione all'esecuzione, le stesse sono inammissibili ex art 57 del D.P.R. 602/73, fatta eccezione per la cartella n. 29320080100347354001 relativa a crediti non tributari; con riferimento alla detta cartella, per l’importo di € 264,90 (per come indicato nel pignoramento) risulta fondata l’eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente poiché non risultano atti interruttivi della prescrizione a decorrere da data del 19/6/2009 (data di notifica della cartella). Nessuna intimazione di pagamento è stata prodotta da Riscossione Sicilia s.p.a. ai fini della dimostrazione dell’avvenuta interruzione della prescrizione ed anche la data indicata nel pignoramento quale data di “ultima notifica” (19/9/2016) risulta comunque successiva rispetto al termine di prescrizione (cinque anni) decorrente dalla notifica della cartella.
ritenuto che, in considerazione della fondatezza solo parziale dell’opposizione, le spese della presente fase cautelare possono essere compensate;

PQM

SOSPENDE
l’esecuzione limitatamente all’importo di € 5.143,49;
compensa fra le parti le spese della presente fase cautelare.
FISSA
termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio o dalla comunicazione della decisione stessa, per l'iscrizione a ruolo dell’opposizione, osservati i termini di cui all'art. 163 c.p.c., ridotti della metà, ovvero per la riassunzione della causa innanzi all’ufficio giudiziario competente.
Si comunichi.
Catania, 1/2/2017
Il Giudice
Laura Messina


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.