REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 6
riunita con l'intervento dei Signori:
o TINTO GIUSEPPE Presidente relatore
o BERNABO DISTEFANO GAETANA AGATA GIUSEP Giudice
o FRICANO FRANCESCO GIUSEPPE Giudice
o
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1239/2018
depositato il 12/03/2018
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 29320189000020277 ASSENTE
contro:
AG.RISCOSS. CATANIA RISCOSSIONE SICILIA SPA.
proposto dal ricorrente:
RGB SERVICE SRL
VIA COCCIO 26/E 95100 CATANIA CT
rappresentato da:
C. B.F.
difeso da:
ESPOSITO ORAZIO STEFANO
VIA CARMELO PATANE' ROMEO 28 95126 CATANIA CT

Svolgimento del processo

La RGB SERVICE srl, in persona del suo L.R. C. B. F., difeso dal sig. avv. Orazio Esposito con il ricorso, proposto a mezzo posta PEC in data 23.02.2018 contro RISCOSSIONE e depositato il 12.03.2018, dichiara di impugnare la intimazione di pagamento n. 2932018900002027 di circa Euro 3.500.000,00 che dichiara notificata a mezzo PEC in data 06.02.2018 e riferita a n. 24 cartelle, che elenca, chiedendo, previa sospensiva, l'annullamento per difformità dal modello normativamente previsto con provvedimento del Direttore A.E. del 17.02.2015, per violazione del diritto di difesa per difetto di indicazioni e motivazione, mancata allegazione atti presupposti ed altro come la modalità di calcolo degli interessi.
Produce la intimazione impugnata, ricevute postali di spedizione e consegna ricorso.

RISCOSSIONE si è costituita in data 23.04.2018, con la difesa del sig. avv. Tatiana Trovato, produce gli estratti ruolo, contesta i motivi di ricorso, rileva parziale difetto di giurisdizione in favore dell'AGO, richiama CTR Milano n. 3169/2015 per contestare il rilievo in ordine agli interessi richiesti.

Alla camerale del 15.04.2019, assente riscossione, il ricorso e gli atti sono stati esaminati come da verbale.
Il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla sospensiva per una pronta trattazione nel merito.
Il Collegio ha fissato al 06.05.2019 la trattazione del merito.

Parte ricorrente ha depositato in data 16.04.2019 memoria illustrativa cori documentazione (ndr. copie sentenze di questa CTP n. 13783/14/2015 dep. Il 28.12.2015, n. 7497/27/2018 dep. Il 21.06.2018, comunicazione fermo amministrativo n. 2864 del 25.03.2015 e relativo ricorso) precisando che le eccezioni formulate con il ricorso introduttivo rilevano esclusivamente vizi propri della suddetta intimazione e nello specifico difetto di motivazione e difformità dal modello normativamente previsto, violazione del diritto di difesa per omessa indicazione dell'imposta, dell'anno di imposta, dell'ente impositore, delle modalità di calcolo degli interessi.
Fa presente che relativamente alle cartelle di pagamento 61298674, 257 1243, 75399022, 25657345, 596554, 5984790, 13378290, 31157264, 31157365 e 36813785 che l'omessa notifica di esse (ndr. non specifico motivo di impugnazione originaria per come pure ribadito nella memoria illustrativa) è (rectius: sarebbe) stata accertata definitivamente con la sentenza n. 13783/14/2015, tra le stesse parti odierne e già passata in giudicato, con la quale la comunicazione di fermo amministrativo impugnata è stata annullata poiché "eseguito in assenza della regolare notifica delle sottostanti cartelle di pagamento"; che la cartella 72212783 è stata annullata con sentenza n. 7497/17/2018 depositata il 21.06. 018.

All'udienza del 06.05.2019 il ricorso è stato esaminato nel merito come da verbale di udienza.

Motivazione

Osserva preliminarmente il Collegio che le intimazioni relative alle cartell 25657345 (abuso edilizio), 5984790 (INAIL), 31157264 (INAIL), 36849352 (INAIL) e 55303986 (INAIL + Cd), per natura di loro iscrizioni, non rientrano nella giurisdizione di questa CTP e pertanto il ricorrente va rinviato avanti l'AGO competente assegnandosi il termine di rito per la riassunzione.
Osserva ancora il Collegio che Riscossione non ha tentato neppure in questo giudizio di documentare la precedente eventuale notifica delle cartelle sottese anche se la specifica questione, per la verità, non è stata motivo di tempestiva doglianza di parte ricorrente e che, pur dandosi atto che con le sentenze e il fermo amministrativo prodotti, parte ricorrente ha comunque potuto averne indiretta notizia, proprio con il predetto fermo, del tipo di imposta, dell'Ente creditore e quant'altro lamentato con il primo motivo almeno per le sottese cartelle 61298674, 25771243, 75399022, 30596 54, 13378290, 31157365 e 36813785, oggetto della impugnativa definitasi con sent. n. 13787/14/2015, dichiarata come passata in giudicato, affermazione non provata ma pure non contestata, con la quale è stato dato atto che per dette cartelle le relative notifiche non sono state, e/o non compiutamente, provate annullandosi per tale ragione l'impugnato fermo amministrativo.
La stessa cosa vale per la cartella 72212783 annullata con la sentenza n 7497/17/18, depositata il 21.06.2018 e non provato né dichiarato il suo passaggio in giudicato, per la medesima ragione di invalida prova di notifica della citata cartella.
Per quanto sopra, il ricorso merita di essere accolto e le spese compensate.

PQM

Accoglie e compensa le spese. Per le cartelle indicate come carenti dì giurisdizione assegna il termine di rito
per la riassunzione.
Catania 06.05.2019
Il Presidente-est.
Depositata in segreteria il 13 maggio 2019


 

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