REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI
Il Giudice di pace, nella persona della dott.ssa Laura Puddinu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2952/2019 R.G., promosso da:
M. M., elettivamente domiciliato in Catania via Carmelo Patanè Romeo n. 28, presso lo studio dell’Avv. Gennaro Esposito che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all’atto di citazione,
ATTORE
contro
COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Santi Distefano, giusta procura in calce all’atto di citazione notificato, elettivamente domiciliato presso la sede dell’ Avvocatura comunale via Umberto n. 151 Catania, e
MUNICIPIA S.P.A., già A.T.I Engineering Tributi s.p.a., concessionario per la riscossione coattiva delle entrate del Comune di Catania, con sede in Trento via G.B. Trener n. 8, p.i. 01973900838, in persona del Responsabile della riscossione Nostro Alessandro, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Marletta in Catania via Camillo Finocchiario Aprile n. 140 che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTI
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse dell’attore: Dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese dei convenuti, con distrazione delle stesse in favore dell’ Avv. Gennaro Esposito.
Nell’interesse del Comune di Catania: Dichiarare ex officio l’incompetenza territoriale del giudice adito ai sensi dell’art. 32 c. 2 1, 150/11, ovvero comunque ove si consideri il preavviso di fermo atto a sé stante distinto dalle precedenti ingiunzioni di pagamento, cioè alla stessa stregua di cartelle esattoriali, pur non condividendone l’interpretazione, ancora incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 7 c. 2 1. 150/11, richiesta che riveste carattere di pregiudizialità ai sensi dell’art. 38 c.p.c., indicando competente territorialmente il Giudice di pace di Catania, ove ha sede l’ente emittente (art. 19 c.p.c.); in subordine, senza recesso dalla pregiudiziale richiesta, ove codesto giudicante ritenesse trattenere l'odierno giudizio in tesi dichiarare l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell'opposizione ex adverso proposta soprattutto ed in particolare nei confronti del Comune di Catania, tra l’altro carente di legittimazione passiva per le motivazioni in narrativa; in ipotesi subordinata, in caso di accoglimento, per accertamento di vizi ascrivibili unicamente all’attività dell’Agente per la riscossione, tenere indenne il Comune di Catania da tutte le conseguenze negative e per le spese di lite a causa dell’attività illegittima addebitabile soltanto a Municipia s.p.a.; condannare l’agente per la riscossione nel caso di cui al punto precedente, e/o comunque, sempre nei confronti del Comune di Catania, per le motivazioni in narrativa, ai sensi dell’art. 91 cpc, l’attuale opponente, alle spese ed onorari del presente giudizio secondo i parametri aumentati di cui al D.M. 55/14, nonché ex art. 96 cpe c. 3 nella misura equitativamente determinata che riterrà più idonea e tener conto comunque nella determinazione del compenso dell’aumento di cui al p. 8 dell’art. 4 D.M. suddetto: rimborso spese quantomeno nella misura minima forfettaria del 15% come previsto dall’art, 2 D.M. 55/14.
Nell’interesse di Municipia s.p.a.: Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Municipia s.p.a., già ATI. Engineering Tributi s.p.a. relativamente al motivo delle notifiche dei verbali, così come del successivo provvedimento di discarico effettuato, in quanto legittimo contraddittore è esclusivamente l’ente impositore, unico responsabile delle notifiche dei verbali di contestazione delle violazioni del c.d.s., così come del successivo discarico, pertanto si chiede la compensazione delle spese; ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è imputabile alla Municipia s.p.a., in quanto mero concessionario per la riscossione e come tale estraneo alla formazione del ruolo e al merito della pretesa creditoria giusti motivi di cui in narrativa; in ogni caso tenere indenne la Municipia s.p.a. dalle conseguenze del giudizio per tutti i motivi di cui sopra; con compensazione di spese e compensi del giudizio.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 12 luglio 2019, il sig. M. M. ha convenuto in giudizio il Comune di Catania e Municipia s.p.a., mandataria ATI e concessionaria per la riscossione coattiva delle Entrate del Comune di Catania, per ottenere l'annullamento per intervenuta prescrizione dell’intimazione di pagamento recapitata da Municipia in
3 data 31.05.2019 a seguito del mancato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Comune di Catania per violazioni del codice della strada.
Il Comune di Catania si è costituito e ha contestato la fondatezza dell’avversa opposizione, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Giudice di pace di Catania, ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. n. 150/2011.

Si è costituita anche Municipia s.p.a., la quale ha comunicato l'avvenuto discarico dell’ingiunzione di pagamento da parte dell’ente impositore, mediante provvedimento n. 2735 del 6.09.2019 allegato agli atti, chiedendo, tuttavia, il riconoscimento del proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria e, pertanto, di essere tenuta indenne dalle conseguenze del giudizio.

Alla prima udienza, parte attrice ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
La causa è stata tenuta a decisione all’udienza del 19 settembre 2019.

Motivazione

Riguardo alla questione preliminare di carenza di legittimazione passiva prospettata da Municipia s.p.a., si osserva che questa è il soggetto che ha emesso e notificato l'ingiunzione di pagamento per cui è causa e, conseguentemente, si ritiene, condividendo l’orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, che essa avesse in ogni caso interesse a partecipare al presente giudizio avente per oggetto l'accertamento negativo del credito recato nel predetto atto, anche in considerazione degli effetti che l’eventuale pronuncia di annullamento avrebbe prodotto sul rapporto esattoriale intercorrente con l’ente creditore.

La questione pregiudiziale di incompetenza per territorio del giudice adito prospettata dal Comune di Catania deve, invece, ritenersi superata alla luce del provvedimento di sgravio emesso dall’ente, configurabile come fatto sopravvenuto che ha mutato l’originaria situazione controversa esistente tra le parti, facendo venir meno l’interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio.

Nel merito, pertanto, deve darsi atto della cessata materia del contendere. Parte attrice, tuttavia, ha chiesto la liquidazione a suo favore delle spese del giudizio, in quanto lo sgravio è stato effettuato successivamente alla notifica dell’atto di citazione e senza alcuna comunicazione all’interessato.
Si osserva al riguardo che non è documentata in atti la richiesta di sgravio inoltrata ai convenuti anteriormente all’instaurazione del presente giudizio, né l’attore ha dichiarato di averla inoltrata, e, sotto altro profilo, non è stata fornita la prova da parte dei convenuti dell’avvenuta tempestiva comunicazione all’interessato del provvedimento di discarico del 6.09.2019, la quale avrebbe potuto evitare, come evidenziato da parte attrice nel verbale di prima udienza, l'iscrizione a ruolo della causa e il pagamento del contributo unificato, essendo rinvenibile in atti solo la comunicazione di sgravio da parte di ATI non corredata di avviso di ricevimento da parte dell’interessato.
Sulla base di queste considerazioni, si ritiene che i convenuti debbano essere condannati in solido al rimborso a favore dell’attore del contributo unificato e al pagamento delle spese relative alle fasi introduttiva e decisoria del giudizio, le quali sono liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore e della natura della causa, delle attività svolte e dei parametri specifici di liquidazione stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e dalla allegata tabella n. 1.

PQM

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione: dichiara la cessazione della materia del contendere; condanna il Comune di Catania, in persona del Sindaco in carica, e Municipia s.p.a., già A.T.I, Engineering Tributi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento a favore di M. M. delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 450,00, di cui € 325,00 per compenso professionale ed € 125,00 per rimborso del contributo unificato, oltre spese generali, Cpa e Iva come per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Cagliari 30 settembre 2019
Il Giudice di pace
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2019


 

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