REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Catania, Avv.to Nicola Zirone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7272/2019 del ruolo generale aff. civ., avente l'oggetto: opposizione ex art. 615 C.P.C., discussa e riservata per decisione all'udienza del 24.10.2019;
Promossa da: M. I. rappresentata e difesa dall'Avv.to Gennaro Esposito, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Catania, Via Carmelo Patanè Romeo n. 28;
OPPONENTE
Contro: So.G.E.T. S.p.A., Società di Gestione Entrate e Tributi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.I.: 01807790686, con sede in Pescara, Via Venezia n. 49, rappresentata e difesa dall'Avv.to Danilo Monaco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Pescara, Via Tirino n. 8;
OPPOSTA
Nonché contro: Comune di San Ferdinando, in persona del Sindaco pro-tempore, ritualmente citato e non comparso;
OPPOSTO CONTUMACE

All'udienza del 24.10.2019, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi integralmente ai rispettivi atti di causa ed ai verbali di udienza, da intendersi in questa sede riportate e trascritte.
In pari data la causa veniva introitata a sentenza.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.07.2019, la Sig.ra M. I. citava in giudizio i convenuti tutti per ivi sentire, ritenere e
dichiarare non dovuto il credito portato dalle ingiunzioni di pagamento:
1) n. 60308 del 06.05.2019, emessa dalla So.G.E.T. S.p.A., portante l'importo di Euro 505,73 cd afferente al mancato pagamento del canone fisso ed interessi per fornitura di acqua potabile e depurazione fognaria, relativi all'anno 2007, di spettanza del Comune di San Ferdinando;
2) n. 60309 del 06.05.2019, emessa dalla So.G.E.T. S.p.A portante l'importo di Euro 564,25 ed afferente al mancato pagamento del canone fisso ed interessi per fornitura di acqua potabile, relativi all'anno 2008, di spettanza del Comune di San Ferdinando;
3) n. 60310 del 06.05.2019, emessa dalla SO.G.E.T. S.p.A., portante l'importo di Euro 1.496,50 ed afferente al mancato pagamento del canone fisso ed interessi per fornitura di acqua potabile, relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, di spettanza del Comune di San Ferdinando.
L'opponente, in seno all'atto di citazione ed a sostegno della propria domanda, adduceva la seguente motivazione:
1) Intervenuta prescrizione.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, l'annullamento delle ingiunzioni di pagamento de quibus e di ogni altro atto connesso e/o presupposto. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore antistatario.

In data 16.09.2019 si costituiva in cancelleria la So.G.E.T. S.p.A., la quale, preliminarmente, eccepiva la violazione dei termini a comparire, attesa la sospensione feriale dei termini dal 10 al 31 agosto; nel merito, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi.

All'udienza del 24.10.2019, il Giudice di Pace, essendo la causa sufficientemente istruita, la introitava a sentenza sulla scorta delle sopra riportate conclusioni.
Non si costituiva in giudizio il Comune di San Ferdinando, indi, verificata la regolarità della notifica, se ne dichiarava la contumacia.

Motivazione

Preliminarmente, l'Ufficio da atto che la presente domanda deve qualificarsi come tipica opposizione ex art. 615 c.p.c. incoata con citazione davanti al Giudice competente per materia, per valore e per territorio. Fra l'altro, anche la suprema Corte di Cassazione, investita nell'esame di casi similari a questo, ha più volte ribadito che "si ha opposizione all'esecuzione ex art 615 del codice di procedura civile allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (Cass Sez. II, 22 ottobre 2010, n. 21793). A norma del primo comma dell'art. 615 citato l'opposizione in tal caso va proposta con citazione davanti al giudice competente per territorio ex art. 27 c.p.c. per le cause di opposizione all'esecuzione da intendersi come il giudice del luogo dell'esecuzione salva la disposizione dell'art. 480 comma 3, c.p.c„ secondo il quale, ove il precetto non contenga la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel domicilio in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, l'opposizione a precetto si propone innanzi al giudice del luogo in cui lo stesso notificato" (Cass. Civ., sez.Vl, 2 aprile 2012, n. 5269).

Di conseguenza alla luce di quanto testè detto, l'eccezione mossa dalla difesa della SO.G.E.T. ed afferente la violazione dei termini a comparire in combinato con la c.d. sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1 L.742/1969, deve ritenersi infondata e, come tale, rigettata.
Difatti, se è pur vero che il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, ai sensi dell'art. 1 della L. 7 Ottobre 1969, n.742 è sospeso di diritto dal 10 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ed ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo; e pur vero che ai sensi dell'art. 3 della stessa l. 7 ottobre 1969, n. 742, in materia civile, l'art. 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92 della legge sull'ordinamento giudiziario, 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c. divenuti rispettivamente 409 e 442 in seguito alla riforma operata con la 11 agosto 1973, n.533.
In base all'art. 92 (affari civili nel periodo feriale dei magistrati) del R.D. 30 gennaio 1941, n.12, durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad: alimenti; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di interdizione; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di inabilitazione; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di sfratto; procedimenti di opposizione all'esecuzione; procedimenti di opposizione relativi alla dichiarazione di fallimento; procedimenti relativi alla revoca di fallimento; cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In questo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente del Tribunale con decreto in calce alla citazione o al ricorso, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio.
Vi è di più. Detto quadro normativo è stato, altresì, ampiamente analizzato ed esaminato sia dai Giudici di Legittimità che dai Giudici delle Leggi.
Ed invero, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22484, depositata il 22 ottobre 2014, ha ribadito che il principio per il quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto le eventuali eccezioni da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. In altre parole, "ne consegue che resta sottratto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale i/ giudizio di opposizione all'esecuzione, nel quale il giudice si sia pronunciato esclusivamente sui motivi posti a fondamento dell'opposizione stessa, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, anche se relativi a domande accessorie quali quelle concernenti le spese o la responsabilità aggravata".
Ed ancora, sempre gli Ermellini, con ordinanza n. 14972/15 del 16.072015, hanno statuito che le cause di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi non subiscono la sospensione termini processuali durante il periodo feriale.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 191 depositata il 20 luglio 2016, investita della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cosenza, l'ha ritenuta infondata in ordine ai giudizi di opposizione all'esecuzione.
Le censure del giudice a quo si appuntavano sull'interpretazione della norma offerta dal diritto vivente, poiché la Corte di Cassazione, con orientamento consolidato, ha inteso estensivamente la portata derogatoria dell'impugnato articolo 3, fino a ricomprendervi i procedimenti di opposizione a precetto, di accertamento dell'obbligo del terzo, di opposizione di terzo, le controversie distributive e i giudizi endoesecutivi, ma ha escluso la sua applicabilità agli atti del processo esecutivo.
Tale differente trattamento, a parere della Corte di legittimità, trova ragione e giustificazione nella portata degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969, aventi, rispettivamente, natura generale l'uno ed eccezionale l'altro, e nella divergenza strutturale esistente tra il processo esecutivo e le opposizioni all'esecuzione. Il modello del rito ordinario di cognizione, che accomuna queste ultime, consente l'applicabilità dell'art 3 a tutti gli incidenti di esecuzione, mentre la natura non contenziosa del processo esecutivo precluderebbe la sua inclusione nell'ambito della deroga, in ragione del divieto posto dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, che esclude l'interpretazione analogica di norme eccezionali.
Secondo la Corte, la questione non è fondata. Infatti, il processo esecutivo costituisce lo strumento apprestato dall'ordinamento per l'attuazione del diritto, da realizzare in via coattiva, mentre l'incidente
di esecuzione, che apre una parentesi all'interno di questo procedimento, può assumere due diverse forme, quella dell'opposizione all'esecuzione quando si contesta il "se" del diritto di agire in executivis
o la pignorabilità dei beni pignorati, e quella dell'opposizione agli atti esecutivi, quando ci si duole del "come" dell'esercizio del diritto, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva.
Ciò posto, la domanda deve ritenersi correttamente incoata.

Nel merito
La domanda è fondata e come tale merita accoglimento,
In ordine al credito portato dalle ingiunzioni di pagamento n. 60308, n.60309 e n. 60310 del 06.05.2019, emesse dalla So.G.E.T. S.p.A., lo stesso non è più dovuto, poichè prescritto, essendo chiara e palese l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., secondo il quale "si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".
A tal proposito, il giudice di legittimità, più volte investito della questione in casi similari ha statuito che "la prescrizione, inerente agli interessi, di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. risponde al principio informatore di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, quando esse sono dovute per una causa debendi continuativa nella propria fonte di determinazione" (Cass. Civ. 13.02.1982 n. 916). Ed inoltre, detta prescrizione "è applicabile a condizione che la relativa obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente indicata dalla norma, la quale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione per poter essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità" (Cass. Civ. 01.07.2005 n. 14080).
Or bene, nel caso de quo, i canoni di cui oggi si pretende il pagamento a mezzo delle ingiunzioni opposte, notificate in data 23.05.2019, si riferiscono: agli anni 2004, 2005 e 2006 e sono stati richiesti con atto notificato il 14.02.2016; all'anno 2007 e sono stati richiesti con atto notificato il 28.01.2014; all'anno 2008 e sono stati richiesti con atto notificato il 28.02.2014. A tal proposito, nessuna contezza si ha circa la rituale notifica di atti preventivi, interruttivi della prescrizione.
Vi è di più. Conducente deve ritenersi anche il comportamento processuale dell'Ente impositore (Comune di San Ferdinando), il quale, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, al fine di confutare gli addebiti mossigli.
Ed, invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la non contestazione della domanda esonera il giudice dall'accertamento dei fatti posti a fondamento della stessa. In altre parole, i fatti non contestati possono essere considerati pacifici - e, quindi, possono essere collocati a base della decisione quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte ovvero quando quest'ultima non li abbia espressamente contestati o abbia assunto una posizione processual-difensiva logicamente incompatibile con la loro negazione, cosi ammettendone implicitamente l'esistenza.
In definitiva, quindi, le ingiunzioni di pagamento n. 60308, n. 60309 e n. 60310 del 06.05.2019, emesse dalla So.G.E.T. vanno annullate, unitamente ad ogni altro atto sotteso e/o connesso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, nella causa in epigrafe, accoglie la domanda e per l'effetto:
- annulla le ingiunzioni di pagamento n. 60308, n. 60309 e n. 60310 del 06.05.2019, emesse dalla So.G.E.T. S.p.A., vanno annullate, unitamente ad ogni altro atto sotteso e/o connesso;
- condanna la SO.G.E.T. S.p.A. ed in Comune di San Ferdinando, in solido, al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario, che liquida in complessivi Euro 1.030,00, di cui: Euro 130,00 per spese vive ed il resto per compenso professionale. Oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- compensa fra le restanti parti le spese di lite.
Cosi deciso in Catania il 15 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 15 novembre 2019


 

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