REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, all’udienza di discussione del giorno 26/05/2020, celebrata in modalità cartolare ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ha pronunciato, ai sensi della medesima disposizione, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1817/2017 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
I. S. C., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Orazio Esposito;
- opponente -
CONTRO
INPS– Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della SCCI S.p.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Floro Flori, giusta procura generale in atti del 23.7.2015 n. rep. 80974 a rogito Notaio P. Castellini di Roma
Riscossione Sicilia S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Segreto;
-Opposti -

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 20/02/2017 il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Giudice del Lavoro per sentir annullare, previa sospensione dell’esecuzione, il preavviso di fermo amministrativo n.29380201600035550 notificato in data 31/01/2017 nonché le sottostanti seguenti cartelle di pagamento:
1. cartella di pagamento n. 293 2000 0043554123, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 7.696,44 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento agli anni 1991,1997,1998, nonché avverso il rispettivo ruolo;
2. cartella di pagamento n. 293 2003 0019952583, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 23.556,43 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento agli anni 1993,1994,1995,1996,1999,2000,2001, nonché avverso il rispettivo ruolo;
3. cartella di pagamento n. 293 2004 0012181208, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 5596,55 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento all' anno 2002, nonché avverso il rispettivo ruolo;
4. cartella di pagamento n. 293 2005 0009371270, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 3.457,07 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento all' anno 2003, nonché avverso il rispettivo ruolo;
5. cartella di pagamento n. 293 2006 0008352907, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 3.729,23 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento agli anni 2003,2004, nonché avverso il rispettivo ruolo;
6. cartella di pagamento n. 293 2006 0140014421, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 3.780,23 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento agli anni 2004,2005, nonché avverso il rispettivo ruolo;
7. cartella di pagamento n. 293 2008 0006960592, mai notificata,dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 3.945,88 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento agli anni 2005,2006, nonché avverso il rispettivo ruolo;
8. cartella di pagamento n. 293 20080101418167, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore
il pagamento di €. 4.180,93 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento agli anni 2006,2007, nonché avverso il rispettivo ruolo;
9. cartella di pagamento n. 293 2009 0009821743, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 3.102,75 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento agli anni 2005,2007,2008, nonché avverso il rispettivo ruolo;
10. cartella di pagamento n. 293 2009 0031459712, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 1.081,32 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento all'anno 2008, nonché avverso il rispettivo ruolo;
11. cartella di pagamento n. 293 2009 0041914932, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 1.078,40 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento all'anno 2008, nonché avverso il rispettivo ruolo.
12. cartella di pagamento n. 293 2009 0063548146, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 1.071,63 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento all'anno 2008, nonché avverso il rispettivo ruolo.
13. cartella di pagamento n. 293 2009 0120983734, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 1.100,76 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento all'anno 2009, nonché avverso il rispettivo ruolo;
14. cartella di pagamento n. 293 2010 0002803559, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 1.089,99 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento all'anno 2009, nonché avverso il rispettivo ruolo;
15. cartella di pagamento n. 293 2010 0041655929, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 1.065,77 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento all'anno 2009, nonché avverso il rispettivo ruolo;
16. cartella di pagamento n. 293 2010 0049794641, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 1.063,53 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento all'anno 2009, nonché avverso il rispettivo ruolo;
17. cartella di pagamento n. 293 2010 0065042391, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 1.060,32 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento all'anno 2010, nonché avverso il rispettivo ruolo;
18. cartella di pagamento n. 293 2011 0015337114, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 1.047,52 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento all'anno 2010, nonché avverso il rispettivo ruolo;
19. cartella di pagamento n. 293 2011 0026640149, mai notificata, dell’INPS di Catania, con la quale viene richiesto dall’ente impositore il pagamento di €. 1.040,30 per mancato versamento dei contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e relative somme aggiuntive con riferimento all'anno 2010, nonché avverso il rispettivo ruolo.

A sostegno del ricorso deduceva l’illegittimità del preavviso di fermo in quanto effettuata nonostante il divieto di cui all’art. 6 comma 5 del Decreto Legge 193/2016 (cd Decreto Fiscale) con riferimento ai “crediti definibili” non esclusi dalla normativa citata sulla cd rottamazione dei ruoli, l’inesistenza giuridica della notificazione del fermo amministrativo in quanto effettuata da agenzia privata di recapito e non già dal Servizio Postale, l’illegittimità del preavviso di fermo per violazione del diritto di difesa del contribuente per mancata allegazione dell’atto presupposto e mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi. La mancata notifica delle cartelle di pagamento, nonchè la prescrizione del credito dalle stesse portato, anche successiva all’eventuale notificazione delle cartelle .

Resisteva INPS, anche quale mandatario della SCCI S.p.A., deducendo preliminarmente l’incompetenza per materia del giudice adito in favore del giudice dell’esecuzione essendo l’esecuzione già iniziata, posto che è stato effettuato il fermo amministrativo; la tardività del ricorso introduttivo nonché l’infondatezza dello stesso; Riscossione Sicilia S.p.A., richiamando l’art. 4 D.L. 119/2018, conv. con mod. dalla l. 136/2018 ha chiesto con riferimento alle seguenti cartelle (indicate con la numerazione usata in ricorso): 1) n. 29320000043554123; 2) n. 9320030019952583; 4) n. 2932005000937127; 5) 29320060008352907; 6) n. 29320060140014421; 7)n. 29320080006960592; 8) n. 29320080101418167; 9) n. 9320090009821743; 10) 9320090031459712; 11) 29320090041914932; 12) n. 29320090063548146; 13) n. 29320090120983734; 14) n. 29320100002803559; 15) n. 29320100041655929; 16) n. 29320100049794641; 17) n. 29320100065042391; 18) n.29320110015337114 , dichiararsi “la cessazione della materia del contendere” atteso che il debito residuo portato dalle stesse è inferiore al limite di legge.
Quanto alle cartelle indicate in ricorso con la seguente numerazione: 3) n. 29320040012181208; 19) n. 29320110026640149 deduceva la legittimità del procedimento notificatorio e concludeva per il rigetto del ricorso.

La causa di natura documentale, ex art. 83, comma 7, lett.h) del D.L. 18/2020, è stata discussa mediante scambio e deposito in telematico di note, recanti le conclusioni delle parti, di cui altresì agli atti difensivi e, in esito all’odierna udienza cartolare, in cui è stata riservata l’adozione dei provvedimenti consequenziali, è adottata – fuori udienza - la presente sentenza.

Motivazione

Deve innanzitutto rigettarsi l’eccezione di incompetenza sollevata dall’INPS, posto che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore. (così Cass. 28/02/2018 n. 4571)
I motivi di opposizione relativi alla regolarità della procedura e ai vizi formali della procedura esecutiva integrano un’opposizione agli atti esecutivi (Cassazione civile, sez. I, 3 agosto 2001, n. 10711; Cassazione civile, sez. I, 18.7.2005 n. 15149).

La domanda proposta dall’opponente va qualificata come opposizione agli atti esecutivi in relazione ai dedotti vizi di notificazione del preavviso di fermo amministrativo.
L’opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617 c.p.c. deve essere proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (Dal primo marzo 2006, il termine di cinque giorni per l'opposizione previsto dal tenore originario dell'art. 617 c.p.c., è stato elevato a venti giorni dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito nella L. 14/5/ 2005, n. 80).
Nella specie il preavviso di fermo è stato notificato in data 31/01/2017 (vedi allegati Riscossione), sicchè l’opposizione agli atti esecutivi appare tempestivamente proposta essendo stato il relativo ricorso depositato in data 20/02/2017.
La doglianza tuttavia è infondata avuto riguardo alla previsione di cui all’art 4 D.Lgs n. 261 del 1999 (testo modificato dal D.Lgs n. 58/2011), che nella formulazione vigente dal 30/04/2011 al 10/09/2017 riserva al fornitore universale i soli servizi di notificazione degli atti giudiziari e delle contravvenzioni al C.d S. e non più, in generale, gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
Stante il carattere assorbente, deve ribadirsi che, nel costituirsi in giudizio, Riscossione Sicilia ha allegato e documentato l’intervenuto sgravio delle seguenti cartelle di pagamento impugnate: 1) n. 29320000043554123; 2) n. 9320030019952583; 4) n. 2932005000937127; 5) 29320060008352907; 6) n. 29320060140014421; 7)n. 29320080006960592; 8) n. 29320080101418167; 9) n. 9320090009821743; 10) 9320090031459712; 11) 29320090041914932; 12) n. 29320090063548146; 13) n. 29320090120983734; 14) n. 29320100002803559; 15) n. 29320100041655929; 16) n. 29320100049794641; 17) n. 29320100065042391; 18) n.29320110015337114 , producendo i relativi estratti di ruolo dai quali risulta l’estinzione del debito di parte ricorrente e chiedendo quindi la dichiarazione della cessazione della materia del contendere ai sensi del richiamato art.4 D.L. 119/2018 (cfr. documentazione in atti e memoria difensiva).
Al riguardo giova invero richiamare l’art. 4 D.L. 119/2018, conv. con mod. dalla l. 136/2018, secondo cui “1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.....”.
Sulla base di quanto allegato e documentato dalla Riscossione Sicilia S.p.A. e di quanto riconosciuto dalle restanti parti in atti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08). Venendo agli ulteriori atti impugnati e motivi di opposizione, si osserva che con riferimento alle cartelle nn : 3) n. 29320040012181208; 19) n. 29320110026640149 (della elencazione in ricorso), sulla scorta dei documenti prodotti da Riscossione Sicilia S.p.a. (relata di notifica) le cartelle impugnate sono state regolarmente notificate rispettivamente in data 28/06/2005 e 20/06/2011 mentre il preavviso di fermo risulta notificato in data 31/01/2017.

In proposito si osserva come secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte Cass. 17/5/2013 n. 12181: “In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è peraltro necessario l'ulteriore adempimento dell'avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata , dell'avvenuta notificazione, come è invece previsto, al quarto comma dello stesso art. 139, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa”.
Pertanto, in caso di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario l’Ufficiale postale non è tenuto a inviare una ulteriore raccomandata informativa per avvisare il destinatario della consegna dell’atto.
Da tanto discende l’inammissibilità dell’opposizione al ruolo avverso le predette cartelle visto che il ricorso è stato depositato il 20/02/2017 cioè oltre il termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l’opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell’ente previdenziale.

Pur tuttavia va delibata l’eccezione di prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, eccezione che va qualificata come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. e come tale non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell’esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Nella specie con riguardo alla cartella n. 29320040012181208 ( n. 3 dell’elencazione in ricorso) – come evincibile dall’avviso di ricevimento – Riscossione Sicilia S.p.a. ha prodotto la relata di notifica relativa a un’intimazione di pagamento n. 293 20109002065621, notificata in data il 09/03/2010 a mani della moglie dell’odierno ricorrente che ha interrotto la prescrizione dei contributi portati dalla cartella in parola.
Tuttavia non risultano altri atti interruttivi della prescrizione tra la data di notifica della intimazione di pagamento e la notificazione del fermo amministrativo oggi impugnato, sicchè il credito portato dalla cartella N. . 29320040012181208 è da ritenersi prescritto. Invero quanto all’atto che si assume notificato nel 28/08/2014 (avviso di intimazione) va osservato che lo stesso non reca alcun riferimento alla cartella di cui si discute e dunque richiamandosi a precedenti di questo Ufficio sul punto, secondo cui “non appaiono, difatti, idonei a dimostrare l’interruzione della prescrizione i meri avvisi di ricevimento prodotti dal Concessionario relativi ad intimazioni notificate medio tempore, atteso che questi ultimi, per l’assenza di specifici riferimenti, nonché di ulteriore documentazione a corredo, non appaiono in grado di dimostrare che gli stessi si riferiscono ai crediti oggetto di causa, non potendo sul punto assumere rilevanza i meri estratti di ruolo del Concessionario, da considerarsi atti interni” (Trib. Catania, sez. Lavoro, n.1537/2017, idem sentenza Tribunale di Catania, est. dott.ssa Renda, n.2907/2018).

E invero, al di là della validità della notifica della cartella, deve rilevarsi che in mancanza di idonei atti interruttivi la prescrizione quinquennale risulta maturata successivamente alla notifica alla data di ricezione del preavviso di fermo.

Analogamente è a dirsi quanto alla cartella n. 29320110026640149 (n. 19 della elencazione in ricorso): in mancanza di prova di validi atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica della cartella, la stessa appare maturata, alla data di ricezione del preavviso di fermo, posto che tra la data di notificazione delle suddette cartelle e quella di notifica del preavviso di fermo impugnato risulta trascorso un periodo superiore al quinquennio (cfr. in riferimento alla inapplicabilità della prescrizione decennale da ultimo Cass. SU 23397/2016, secondo cui "La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. n. 122/2010).
È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”).

Alla luce di quanto sopra devono ritenersi non dovute le somme portate dalle cartelle di pagamento impugnate (nn. 3 e 19 della elencazione di cui al ricorso) non avendo Riscossione Sicilia S.p.a. diritto a procedere a esecuzione forzata ai danni del ricorrente. Resta assorbita ogni altra questione.
Tenuto conto della cessazione della materia del contendere per effetto della recente novella legislativa di cui all’art. 4 D.L. 119/2018 e della finalità deflattiva del contenzioso perseguita dalla norma richiamata, nonché – con riferimento alle cartelle da ultimo citate – che la prescrizione si è maturata successivamente alla notifica delle cartelle e quindi per fatti successivi alla formazione del ruolo, le spese di lite vanno compensate tra opponente, INPS e SCCI S.p.a., mentre nei rapporti con Riscossione Sicilia S.p.a. le spese vanno compensate per i due terzi, mentre per il restante terzo, liquidate come da dispositivo - seguono la soccombenza.

PQM

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1817/2017 R.G. Lavoro;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle n. 1) n. 29320000043554123; 2) n. 9320030019952583; 4) n. 2932005000937127; 5) n.29320060008352907; 6) n. 29320060140014421; 7)n. 29320080006960592; 8) n. 29320080101418167; 9) n. 9320090009821743; 10) 9320090031459712; 11) 29320090041914932; 12) n. 29320090063548146; 13) n. 29320090120983734; 14) n. 29320100002803559; 15) n.29320100041655929; 16) n.29320100049794641; 17) n. 29320100065042391; 18) n.29320110015337114;
dichiara non dovute le somme portate dalle cartelle 3) n. 29320040012181208; 19) n. 29320110026640149 e che Riscossione Sicilia S.p.a. non ha diritto a procedere esecutivamente in forza di tali cartelle opposte;
dichiara l’illegittimità del preavviso di fermo di beni mobili registrati n. n.29380201600035550, limitatamente alle cartelle impugnate;
compensa le spese di lite tra parte ricorrente e INPS e SCCI;
condanna Riscossione Sicilia s.p.a. a rifondere a parte ricorrente in ragione di un terzo, le spese di lite che liquida, in parte qua, in complessivi Euro 900,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge; compensa la restante parte;
Catania 26 maggio 2020
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona


 

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