REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PIEMONTE SEZIONE 2
riunita con l'intervento dei Signori:
GIUSTA MAURIZIA Presidente
STEINLEITNER BIANCA Relatore
PONTONE MARZIO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sull'appello n.670/2017
depositato il 16/05/2016
- avverso la pronuncia sentenza n.2005/2016 sez. 10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino
contro:
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - TORINO
difeso da:
BOGLIORE STEFANO
proposto dall'appellante:
P.A.
difeso da:
MIGLIETTA PAOLA
CORSO TASSONI 77 10147 TORINO TO

Atti impugnati:
FERMO AMMINISTRATIVO N. _____
FERMO AMMINISTRATIVO N. _____

Svolgimento del processo

Premesso che:
In data 27/7/2016 il contribuente interponeva ricorso avverso i provvedimenti di preavviso di fermo amministrativo de quibus avendo riscontrato che la firma apposta sulle notifiche non era la propria per l'effetto eccependo l'illegittimità del provvedimento non essendo mai stato notificato al destinatario, ma ad una terza persona e disconoscendo eventuali produzioni di fotocopie di relata di notifica.
Si costituiva Equitalia controdeducendo: (i) difetto di giurisdizione della CTP posto che i due fermi amministrativi derivano in massima parte da cartelle esattoriali INPS e INAIL; (ii) Sulla notifica effettuata: l'art. 26, ci, DPR 602/73 prevede espressamente la possibilità per il Concessionario alla Riscossione di notificare gli atti mediante raccomandata in plico chiuso con relativo avviso di ricevimento che dove essere sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma del citato articolo o dal portinaio dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Con sentenza n. 2005/16, emessa il 14/11/16 e depositata il 19/12/16, la Sezione n. 10 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino dichiarava il difetto di giurisdizione per quanto riguarda i crediti INPS e INAIL e rigettando il ricorso per quanto riguarda i debiti di natura tributaria. Spese liquidate in Euro 1.000,00.
Essa rileva che: "...In ordine alle doglianze secondo cui il provvedimento non è stato "mai notificato al corretto destinatario e si ravvisa una firma di terze persone, ma non quella dell'istante", occorre evidenziare che le notifiche, non necessariamente devono essere effettuate a mani del destinatario, ma è sufficiente che vengano effettuate a mani di persona abilitata al ritiro della corrispondenza, circostanza che, nel caso in esame, si è verificata, posto che la consegna del plico è avvenuta a mani del portinaio dello stabile.
Quindi, quanto alla denuncia sporta dal ricorrente alla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta - Staz.cc Torino Borgo S.D.TO relativa a disconoscimento firma e falsa attestazione a p.u. ", trattasi di denuncia che non ha ragion d'essere, posto che non è stata falsificata la firma del ricorrente, ma è stata apposta, legittimamente, quella del portinaio.... "

P.A. in data 16/05/2017 proponeva ricorso in appello per i seguenti motivi:
- Inesistenza notifica: ove Equitalia non riuscisse a depositare gli originali allora sarebbe fondato il motivo dell'inesistenza giuridica della notifica dei fermi amministrativi.
- Sui crediti INPS INAIL. Si procederà alla riassunzione del giudizio presso la giurisdizione competente. Si ritiene che in via incidentale (art. 2 comma 3 del d.Igs 546/92), acclarata l'inesistenza della notifica, questo giudice può già risolvere autonomamente la causa, non essendo trattata alcuna questione.
Chiede:
- Annullare l'atto in tutto o in parte;
- Vittoria spese di giudizio.

Agente Riscossione Torino - Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. in data 07/09/2017 proponeva controdeduzioni per i seguenti motivi:
- Si ribadisce il difetto di giurisdizione.
- Sull'asserita inesistenza notifica. La notifica della cartella esattoriale è stata curata dall'Ufficio Postale che, tramite personale delle poste italiane, ha curato la spedizione e i vari adempimenti, ivi compresa la consegna della raccomandata r.r. e la sottoscrizione, si ritiene, in presenza del dipendente delle poste. Tali difese vengono svolte per chiarire la posizione di Equitalia Nord e la carenza di legittimazione passiva in ordine alle doglianze di parte ricorrente. Fatta questa premessa, il ricorso è chiaramente inammissibile in quanto l'unico mezzo per contestare una eventuale notifica è la querela di falso, da proporre in Tribunale.
Chiede:
- Respingere l'avverso ricorso in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto ed in ogni caso inammissibile, confermando l'impugnata sentenza;
- Vittoria spese grado di giudizio.

Motivazione

Questa Commissione, analizzati gli atti in proprio possesso, ritiene necessario operare una riforma al decisum di prime cure.
Le modalità con le quali l'agente della riscossione provvede alla notifica dei propri atti sono normativamente previste dall'art. 26 D.P.R. 602/1973 il quale accorda la possibilità ad Equitalia di notificare avvalendosi degli ufficiali della riscossione, di altri soggetti dallo stesso abilitati nelle forme di legge, dei messi comunali, oppure del servizio postale, tramite invio della cartella in plico chiuso mediante posta raccomandata con relativo avviso di ricevimento che deve essere "sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda".
Come lo stesso concessionario della riscossione riconosce nelle proprie difese "le notifiche vennero eseguite al portiere dello stabile e non a mani dell'odierno ricorrente" tuttavia, dall'analisi delle relate di notifica, gli atti risultano chiaramente consegnati personalmente al destinatario ravvisandosi peraltro la firma dell'avvenuto ricevimento.
Stante la discordanza tra quanto riportato in atti dall'Agente di Riscossione con quanto risulta dalle relate di notifica si debbono accogliere le censure del contribuente in ordine al mancato perfezionamento del procedimento notificatorio.

Ad abundantiam è ravvisabile peraltro la mancata produzione da parte dell'Agente di Riscossione degli originali avvisi di ricevimento, delle notifiche, in presenza di espressa richiesta da parte del contribuente, ciò in contrasto con il più recente indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di notificazione della cartella di pagamento per mezzo del servizio postale, soltanto l'avviso di ricevimento prodotto in originale è documento idoneo a comprovare l'avvenuta notifica, quando il contribuente abbia espressamente contestato la conformità del documento prodotto in fotocopia e la eventuale sottoscrizione apposta (Corte di Cassazione sentenza n.8861/2016).

Da quanto sopra le notifiche debbono ritenersi inesistenti, ne discende l'annullamento dell'atto in ogni sua parte rendo assorbite le doglianze in luogo al difetto di giurisdizione.
Le spese del presente grado di giudizio, alla luce dell'alternanza dei giudicati, sono da intendersi compensate.

PQM

Annulla gli atti impugnati. Spese compensate.
Così deciso in Torino il 20.11.2017
Depositata in segreteria il 18 gennaio 2018


 

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