REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA
in persona del Dott. Antonio Polimeni
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1943/2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
civili avente ad oggetto: opposizione-ex art. 615 c.p.c. -
- Valore causa€ 2.247,10 -
TRA
(Omissis), rappresentato e difeso
- in forza di procura apposta su foglio separato ed allegato in calce all'atto di
citazione del 10.5.2017 - dall'avv. Maria Luisa Votano, ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio legale, sito in Reggio Calabria, alla via S.Anna
Primo Tronco, 49 G -
-ATTORE
CONTRO
EQUITALIA SERVIZI DI R.ISCOSSIONE S.P.A. DI REGGIO CALABRIA,
ora AGENZIA DELLE ENTRATE -:- RISCOSSIONE (P.Iva 13756881002), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza
di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 12.7.2017,
- CONVENUTA
COMUNE DI REGGIO CALABRIA, P.Iva/c.f. 00136380805, in persona del
legale .rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega ·
apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 05.6.2017, dal
Funzionario della Polizia Municipale, Dott.ssa Annalisa Raineri -
CONVENUTO
CONVENUTOConclusioni
delle parti: come da atti di causa.
All'udienza del 28.9.2017, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, la
causa veniva trattenuta per la decisione.

Svolgimento del processo

GP,U atto di citazione regolarmente notificato, (Omissis) proponeva
- opposizione avverso e per l'annullamento del debito esattoriale portato dalle
cartelle pagamento n. 094 2006 0007948705 000 e n. 094 2005 0029688276
000, rispettivamente notificate il 09.5.2006 ed il 27.12.2005, con cui l'Equitalia Servizi di Riscossione Spa pretendeva il pagamento della complessiva somma di€ 2.247,10 (vedere n. 2 estratti di ruolo aggiornati al 21.4.2017 ed allegato al fascicolo dell'opponente), relativa a sanzioni per violazioni al Codice della Strada risalenti agli 2001 e 2002, con ente creditore il Comune di Reggio Calabria.

L'attore, fra i vari motivi dell'opposizione, chiamava in giudizio i convenuti affinché
il Giudice di Pace di Reggio Calabria accertasse e dichiarasse l'intervenuta
prescrizione del diritto a riscuotere il credito di cui alle sopra indicate cartelle di pagamenton. 094 2006 0007948705 000 di € 1.889,19 e n. 094 2005
0029688276 000 di€ 357,91, pari a complessivi€ 2.247,10.

Instauratosi il contraddittorio tra le parti, si costituiva nel giudizio, con deposito del
fascicolo di parte avvenuto in data 18.7.2017, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione,
ente pubblico economico subentrato dal 1 ° luglio 2017 a titolo universale nei rapporti
giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia,
assumendo la qualifica di agente della riscossione. La predetta convenuta insisteva per l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda avversaria.

Si costituiva, altresì, il Comune di Reggio Calabria, depositando in data 21.6.2017
fascicolo con comparsa di costituzione e risposta con cui, in via preliminare, eccepiva
l' inammissibilità dell'opposizione ed il proprio difetto di legittimazione passiva; nel
merito ed in subordine insisteva per il rigetto della domanda ex adverso formulata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 05.10.2017, la causa
veniva,trattenuta in decisione.

Motivazione

Preliminarmente, occorre precisare che qualora si contesti la sussistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo che estinguono l'obbligazione di pagamento
della somma (ad es. prescrizione), come è nel caso di specie, è ammissibile
l'opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc, formulata con atto di citazione.
Va pertanto dichiarata l'ammissibilità della presente opposizione, regolarmente proposta davanti al Giudice competente per territorio e materia, rispetto alla quale non sussistono termini di decadenza per la sua proposizione.
Va altresì dichiarata la sussistenza dell'interesse ad agire m quanto, l'opponente, nell'agire perché venga dichiarata la prescrizione della pretesa creditoria avversaria portata nelle cartelle di pagamento impugnate, tende ad evitare tutte le possibili conseguenze di una situazione di fatto illegittima, da cui potrebbero conseguire provvedimenti lesivi del suo diritto soggettivo.

L'opponente tende altresì a chiarire con un provvedimento dell'autorità giudiziaria la sua posizione in ordine alla pretesa creditoria avversaria. Va altresì dichiarata la legittimazione passiva sia dell'ente impositore, quale titolare della pretesa azionata, sia dell.' Agente della riscossione, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione.

Passando ad esaminare il merito della causa, la domanda avanzata da (Omissis) è fondata e meritevole di accoglimento. Dagli atti e documenti di causa appare evidente che, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento n. 094 .2006 0007948705 000 e n. 094 2005 0029688276 000, rispettivamente notificate il 09.5.2006 ed il 27.12.2005, con cui l'Equitalia Servizi di Riscossione Spa pretendeva il pagamento della complessiva somma di € 2.247,10, con ente creditore il Comune di Reggio Calabria, non è stato notificato alcun altro atto interruttivo.

Essendo pertanto trascorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dagli artt.
209 c.d.s. e 28 L.689/198 l per le sanzioni amministrative inflitte per violazione del
codice della strada ed ex L.689/1981, consegue la fondatezza dell'opposizione e l'accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.2014 n. 55, nei confronti della convenuta Equitalia Sud s.p.a.
(ora Agenzia delle Entrate-Riscossiope), la quale - in quanto Agente della
Riscossione che ha curato in via esclusiva la fase successiva all'iscrizione a ruolo del credito - deve ritenersi la responsabile della maturata prescrizione. Con distrazione in
favore dell'avv. Maria Luisa Votano, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.

Nei confronti, invece, dell'ente impositore (Comune di Reggio Calabria), l'assenza di
qualsiasi responsabilità a suo carico, ne giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando, in
accoglimento della domanda proposta da (Omissis) con atto di citazione del
10.5.2017:
a) dichiara l' estinzione del diritto del Comune di Reggio Calabria alla riscossione delle somme portate nelle cartelle di pagamento n. 094 · 2006 0007948705 000 e n. 094 2005 0029688276 000, per intervenuta prescrizione; per l'effetto, dichiara non dovuta la complessiva somma di € 2.247,00 (aggiornata al 21.4.2017) in esse riportata;
b) condanna l 'Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.), ente pubblico economico subentrato dal 1 ° luglio 2017 titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 570,35, di cui € 134,35 per spese ed € 436,00 per compensi professionali (di cui€ 113,00 per la fase di studio, € 120,00 per la fase
introduttiva ed € 203,00 per la fase decisionale e con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta), oltre rimb.spese generali, Iva e Cpa, come per legge, da distrarsi in favore dell'aw. Maria Luisa Votano, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art.93 c.p.c ..
c) compensa le spese fra le altre parti del giudizio.


 

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