REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Massimo Gullino Presidente
Dott. Claudia De Martin Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere relatore
all'udienza collegiale del 18 ottobre 2019 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 151/18 R.G.L. e vertente
TRA
G. P., la cui rappresentanza e difesa è curata dall'Avv. Michele Malavenda -Appellante
CONTRO
Istituto nazionale della previdenza sociale (inps) in persona del Presidente, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione crediti Inps (scci), rappresentato e difeso dagli avvocati del proprio ufficio legale – appellato
Agenzia delle entrate - riscossione (già Equitalia Sud S.p.A.), in persona del legale rappresentante –appellato contumace
OGGETTO: opposizione a cartelle esattoriali- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Locri n° 1062 pubblicata il 24 novembre 2017

CONCLUSIONI
G.: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'interesse ad agire in capo all'appellante e accogliere l'appello dichiarando prescritti i crediti portati dai ruoli e contestuali cartelle 094 2007 00406469 75 e 094 2009 00025406 92, con vittoria di spese compensi e accessori di entrambi i gradi da distrarre al procurato-re che si dichiara antistatario.
Inps: conferma della sentenza oggetto di gravame; in subordine si chiede il ri-getto della domanda di primo grado perché inammissibile, nonché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze

Svolgimento del processo

Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, G. P. narrava di avere avuto notizia, grazie ad un accesso presso lo sportello locale dell'agente della riscossione Equitalia Servizi riscossione S.p.A., della presenza a suo carico di due iscrizioni a ruolo corrispondenti alle cartelle 094 2007 00406469 75 (notificata il 30 gennaio 2008 per 3.952,53 euro a titolo di cntributi Inps 2005 e 2006) e 094 2009 00025406 92 (notificata il 7 maggio 2009 per 1.097,66 euro a titolo di contributi Inps anno 2008). Lamentava che, nonostante i crediti fossero ormai prescritti, Equitalia non aveva accolto l'istanza di sgravio immediatamente proposta.
Chiedeva dunque dichiararsi la prescrizione dei crediti, in contraddittorio con il titolare del credito Inps, la cessionaria S.C.C.I. S.p.A. e l'agente della riscossione.
Nella resistenza dei convenuti (l'Inps anche quale mandatario di S.C.C.I.), con sentenza n° 1062 pubblicata il 24 novembre 2017 il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile il ricorso per difetto di interesse ad agire e ha condannato il ricorrente a rimborsare alle controparti le spese di lite.

G. P. ha proposto appello con ricorso depositato in data 27 marzo 2018. Nella resistenza dell'Inps nella doppia veste, contumace Agenzia delle entrate – riscossione, subentrata nel servizio di riscossione ad Equitalia, la causa viene oggi decisa con la presente sentenza del cui dispositivo si dà lettura in udienza.

Motivazione

Il tribunale ha condiviso i diversi arresti della giurisprudenza di legittimità che, a partire dal 2016, pur non escludendo in linea astratta che il contribuente abbia interesse ad agire nei confronti di un'iscrizione a ruolo della quale abbia avuto conoscenza atipica attraverso il rilascio dell'estratto da parte del concessionario (Cass. SS.UU. 19704 del 2015), precisa che tale possibilità serve a recuperare l'azione che il contribuente non abbia potuto iniziare fino a quel momento per mancata notifica della cartella mentre, quando la cartella è stata notificata e non tempestiva-mente impugnata, non esiste interesse ad agire per i vizi (sopravvenuti) se non in presenza d una minaccia di esecuzione.
L'appelllante sostiene che Equitalia non aveva dato prova della notifica delle cartelle. Il tribunale ha erroneamente dichiarato la contumacia dell'agente della ri-scossione, il quale si era di contro costituito sebbene tardivamente (19 novembre 2018). Vero è che la tardiva costituzione comporta l'inammissibilità delle prove anche precostituite prodotte dalla parte, ma nel caso in esame si tratta di prove concernenti un presupposto processuale dell'azione, visto che l'opposizione ex art. 24 D. lgs. 46 del 1999 impone un termine decadenziale di quaranta giorni dalla notifica della cartella. L'accertamento andava pertanto svolto anche d'ufficio, sicchè a fortiori si può tenere conto delle prove tardive. Dai documenti prodotti da Equitalia emerge che la 094 2007 00406469 75 è stata notificata a mani della moglie convivente il 30 gennaio 2008 e la 094 2009 00025406 92 è pervenuta a mani di familiare convivente il 7 maggio 2009 e nessuna specifica eccezione viene mossa in relazione all'effettività di tali notifiche.

Il G., più perspicuamente, evidenzia l'errore di fatto in cui è incorso il tribunale nell'ignorare che nel caso di specie l'istanza di sgravio era stata inoltrata.
Anche applicando dunque il principio enucleato dalla suprema corte nei precedenti richiamati dal tribunale, l'azione sarebbe stata comunque ammissibile.
Va del resto evidenziato che la stessa Suprema Corte, nel negare l'azione nel caso di cartella già notificata, ha precisato che tale diniego nasce proprio dal fatto che il contribuente ha a disposizione il rimedio dell'istanza di sgravio. È infatti evidente che il rigetto di tale istanza corrisponda ad un'implicita affermazione della volontà di portare ad esecuzione il titolo, a fronte della quale il debitore sviluppa un interesse concreto ed attuale all'accertamento negativo del credito.
La controversia andava pertanto esaminata nel merito.


Il G. evidenzia che, anche dopo la notifica delle cartelle, il termine di prescrizione rimane quinquennale ai sensi dell'art. 3 legge 335 del 1995. L'argomentazione è corretta, e corrisponde ad orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità e ormai costantemente seguito da questa Corte.
L'Inps si limita in questa sede a sostenere la propria carenza di legittimazione passiva perché sarebbe compito dell'agente della riscossione ogni attività successiva alla consegna dei ruoli. L'assunto non è condivisibile. Nel caso in esame non viene infatti in gioco un difetto della procedura esecutiva, assimilabile all'opposizione agli atti esecutivi, ma la stessa esigibilità del credito, in forza di un vizio sostanziale qual è la prescrizione, rispetto al quale l'effetto non può che riverberarsi sulla posizione del titolare del credito.
Non resta a questo punto che constatare come il termine quinquennale sia pacificamente spirato dopo la notifica di entrambi i titoli e pertanto il ricorso andava accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.

PQM

la corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull’appello proposto con ricorso depositato il 27 marzo 2018 da G. P., contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), anche quale mandatario di S.C.C.I. S.p.A., e Agenzia delle entrate - Riscossione, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Locri n° 1062 pubblicata il 24 novembre 2017, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara prescritta la contribuzione portata dalle cartelle 094 2007 00406469 75 e 094 2009 00025406 92 e condanna le appellate in solido a rimborsare all'appellante le spese di lite, liquidate quanto al primo grado in 1.000,00 euro e quanto all'appello in 1.000,00 euro, tutte oltre i.v.a., c.p.a. e generali, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Michele Malavenda.
Reggio Calabria 18 ottobre 2019
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti)
(dott. Massimo Gullino)


 

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