REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO
QUINTA SEZIONE
riunita con l'intervento dei Signori:
BAGLIONI ROSARIO - Presidente
PISAPIA GIUSEPPE - Relatore
CRESPI ORNELLA - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4919/2017
depositato il 30/10/2017
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) IVA-ALTRO 2000
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) IVA-ALTRO 2000
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) IRPEF-ADD.REG. 2001
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) IRAP 2002
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) IRPEF-ADD.REG. 2002
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) IRPEF-ADD.COM. 2002
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) ASSENTE
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) IRPEF-ALTRO 2005
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) IVA-ALTRO 2005
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) IRPEF-ADD.COM. 2007
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - SALERNO
difeso da:
AVV. DE MAIO BRUNELLA
VIA DIAZ 12 84100 SALERNO
proposto dal ricorrente:
G.A.
VIA S S.18 84010 A. S.
difeso da:
FIORE UGO
AVV. ANTONIO FELACO
VIA TOLEDO 156 80128 NAPOLI NA

Svolgimento del processo

Il sig. G.A., con ricorso ex art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, ha impugnato gli estratti di ruolo (rilasciati dal Concessionario il 21.06.2017) contenenti cartelle di pagamento mai notificate, per complessive Euro 22.497,27 richiamando preliminarmente la impugnabilità dell'atto, come da sentenza n. 19704/2015 della Corte di Cassazione a SS. UU., eccependo:
1. La violazione dell' art. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione alla obbligatorietà della chiarezza e della motivazione della cartella;
2. la prescrizione del credito;
3. la decadenza del diritto da parte dell'ente impositore a riscuotere le somme.
Conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, allegando gli estratti di ruolo che richiamano tributi di competenza di questa giurisdizione, trattandosi di Iva, Irpef, Irap addizionali e sanzioni oltre interessi.

L'A.E. s.p.a, nel costituirsi in giudizio (28.11.2017) impugna e contesta quanto ex adverso prodotto, evidenziando che le doglianze espresse da parte ricorrente sono prive di qualsiasi fondamento, sia in fatto che in diritto. Si sofferma sull' art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento avvenuta con racc. A/R, unitamente alla motivazione in essa contenuta; ed ancora, sulla omessa sottoscrizione del titolo, posto che la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto/i, in quanto prodotti da sistemi informativi automatizzati e sulla corretta determinazione degli interessi, come previsto dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Allega alla propria costituzione in giudizio gli estratti di ruolo riferiti alle cartelle oggetto di contestazione.

In data 25.01.2018 l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Salerno- nelle proprie controdeduzioni solleva la omessa allegazione al ricorso-reclamo ( acquisito il 5.7.2017) degli atti impugnati, per cui chiede la verifica in merito alla tempestività del ricorso, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, del contenuto degli stessi, soffermandosi sulla non impugnabilità di tali atti, in quanto non previsti dall' art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ed ancora, sulla eventuale lesione dei suoi diritti, non evidenziata da parte ricorrente. Rileva altresì, la inammissibilità del ricorso in merito alle eccezioni svolte sulla cartella di pagamento, nel momento in cui il Concessionario della Riscossione, dia prova dell'avvenuta notifica della cartella, ancor più che dagli atti dell'anagrafe tributaria, le cartelle impugnate risultano essere state regolarmente notificate. Quanto alla prescrizione, la stessa è decennale, sia in riferimento ai tributi erariali che, alle sanzioni. Conclude per l'inammissibilità del ricorso e/o per il suo rigetto. Con vittoria di spese. Allega gli esiti contabili dei ruoli.

Motivazione

La Commissione ritiene premettere che la questione sollevata da parte ricorrente riflette esclusivamente la competenza del Concessionario della Riscossione, in quanto attinente la fase della riscossione.
Pertanto, esaminati gli atti di causa, nel richiamare quanto di recente ha affermato la Corte di Cassazione, ritiene che l'estratto di ruolo costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato nella cartella di pagamento, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, quindi della verifica della giurisdizione del Giudice adito.
Invero, la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, costituisce prova del credito, ai sensi dell' art. 2718 c.c..

Quanto all'impugnabilità dell'estratto di ruolo, questa Commissione aveva espresso in passato, in fattispecie analoghe, la non ammissibilità del ricorso avverso tali atti, sul presupposto che essendo l'estratto di ruolo " atto interno dell'agente della riscossione, non rientrasse tra quelli tassativamente indicati dal 1 comma dell' art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992"; senonchè, intervenuta la sentenza n.19704/15 delle Sezioni Unite della cassazione, ha ritenuto cambiare il proprio orientamento, attese le motivazioni in essa addotte.
Invero, la sentenza della Cass. a SS.UU. n.19704/15, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del ruolo e/o delle cartelle che non siano state validamente notificati e dei quali il contribuente è venuto esclusivamente a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal Concessionario della riscossione, dietro sua richiesta ( 21.06.2017/ istanza reclamo 30.06.2017).
Estratto di ruolo che, nel caso di specie, il contribuente ha interesse a contestare.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'ammissibilità di una tutela " anticipata" non comporta l'onere, bensì solo la facoltà dell'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare successivamente, in ipotesi dopo la notifica di un atto " tipico", la pretesa della quale il contribuente sia venuto a conoscenza (Cass. SS.UU n. 3773/2014, nonché Cass. n. 17010/2012; Cass. n.24916/20139); facoltà di impugnazione che deve essere esercitata nel rispetto del termine di 60gg, ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ( Cass. 30 Maggio 2017 n. 13584).
Nell'impugnare l'estratto di ruolo, il ricorrente ha interesse ad impugnare il contenuto del documento stesso, ossia gli atti che l'estratto di ruolo indica.
Atti questi univocamente impugnabili, per espressa previsione di cui all' art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

In considerazione del contenuto del ricorso, ritiene questo Collegio chiarire la differenza terminologica e sostanziale tra i concetti di " ruolo" ed " estratto di ruolo".
Il primo, quale atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori per l'impugnazione, è un " provvedimento" proprio dell'ente impositore, quindi, un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente.
L'estratto di ruolo invece, resta sempre un elaborato informativo contenente gli elementi della cartella e dell'atto impositivo, il quale è formato dal Concessionario.

Il ricorrente ha diretto il proprio ricorso nei confronti del Concessionario e degli Enti impositori.
Rilevata la regolare costituzione in giudizio, prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, questa Commissione si sofferma sulla natura del credito; invero, come richiamato nell'estratto/i di ruolo, trattasi di ruoli formati da: tributi erariali, interamente attratti alla giurisdizione tributaria.
La Commissione, rilevato che la materia oggetto del contendere è sottoposta alla sua giurisdizione e, tenuto conto di quanto osservato da parte resistente, ritiene che la documentazione offerta dall'Agenzia delle Entrate " esiti contabili", non provano quanto dedotto in giudizio e, propriamente, la esistenza di procedure esecutive da parte del Concessionario della riscossione. Ed ancora, la documentazione offerta dal Concessionario della riscossione, limitata ai soli estratti di ruolo, non dà prova né della notifica della cartella, né della esistenza di eventuali atti interruttivi per quanto
concerne la prescrizione del credito.
Atti questi indispensabili soprattutto ai fini della valutazione sulla eccepita prescrizione che, comunque, investe questa Commissione in quanto, la Corte di Cassazione, con ord. n. 10809 del 4.5.2017, in tema di " opposizione all'estratto di ruolo esattoriale e alla legittimità dell'eccezione di prescrizione ove l'Agente della Riscossione ha dato prova della regolare notifica della cartella, ha ritenuto ammissibile tale eccezione, in quanto il Giudice è comunque tenuto a sottoporre a vaglio l'eccezione di prescrizione".
Dell'intera questione il Concessionario della riscossione non ha dato alcuna prova né della notifica delle cartelle di pagamento, né degli atti interruttivi sulla intervenuta prescrizione di solo parte di alcuni crediti ( come rilevabile dall'estratto di ruolo), evidenziandosi che alcuni degli estratti di ruolo non portano indicata la presunta data di notifica della cartella.

PQM

Il ricorso va accolto, con condanna del Concessionario della Riscossione al pagamento delle spese in Euro 400,00 oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Salerno, il 9 febbraio 2018.
Depositata in data 14.02.2018


 

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