R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, dando pubblica lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all’udienza del 12/02/2019, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12453 /2017
promossa da
C. C. rappresentato e difeso dall’avv. ESPOSITO ORAZIO STEFANO giusta procura come in atti
- ricorrente-
contro
INPS DI CATANIA (cf 80078750587), in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. SPA- SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. FLORIDIA ALBERTO giusta procura come in atti
-resistente-
RISCOSSIONE SICILIA SPA (cf 04739330829), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. MAGRA GIUSEPPE giusta procura come in atti
-resistente-

Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, depositato il 12.12.2017, parte ricorrente ha promosso opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 2937620170000941 notificata il 21.11.2017 nonché avverso le cartelle di pagamento n.ri 293 2007 0101235525, 293 2008 0002274208, 293 2008 0089659432, 293 2009 0004239622, 593 2012 0004389061 mai notificate, con la quale veniva richiesto dall’INPS il pagamento di €. 1.565,94 per mancato versamento dei contributi Modello DM10 e relative somme aggiuntive con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008, nonché avverso i rispettivi ruoli, deducendo oltre che l’omessa notifica delle cartelle, l’intervenuta prescrizione ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, anche successiva laddove si fosse tenuto conto della presunta data di notifica come in atti indicata, ferma restando la quinquennalità del termine.

Si sono costituiti in giudizio l’INPS e la SCCI S.p.A., eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione all’opposizione avverso le cartelle esattoriali la cui notifica andava dimostrata dal concessionario per la riscossione, quanto all’avviso di addebito n. 59320120004389061000 rilevando che lo stesso era stato correttamente notificato, contrariamente a quanto asserito in memoria ex adverso in data 30/10/2012 come rilevabile dalla ricevuta di ritorno in atti, con conseguente inammissibilità del ricorso avverso il predetto atto.

Si è costituita in giudizio la Riscossione Sicilia S.p.A., che ha ribadito di avere correttamente operato risultando legittimo il preavviso di iscrizione d’ipoteca e regolarmente notificate le cartelle opposte.
Nessuna prescrizione era maturata.
All’udienza odierna piuttosto chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere attesa la disciplina di cui all’art. 4 D.L. 119/2018 e considerato l’intervenuto annullamento dei ruoli che pure produceva.
Insisteva l’INPS per l’inammissibilità dell’opposizione avverso l’avviso di addebito.
All’udienza odierna, le parti presenti hanno discusso la causa come da verbale e all’esito, ritenuta la stessa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell’art. 429 co. 1 c.p.c., come modificato ex art. 53 co. 2 D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008.

Motivazione

Preliminarmente occorre evidenziare che, in data odierna la Riscossione Sicilia S.p.A. ha prodotto gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento impugnate, da cui si evince l’avvenuto sgravio delle somme ivi portate a titolo di contributi previdenziali INPS e somme aggiuntive.
Al riguardo giova invero richiamare l’art. 4 D.L. 119/2018, conv. con mod. dalla l. 136/2018, secondo cui “1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.....”.

Sulla base di quanto allegato e documentato dalla Riscossione Sicilia S.p.A. va dichiarata la cessazione della materia del contendere, seppure parzialmente atteso che quanto all’avviso di addebito risulta quale data di consegna del ruolo il 10.10.2012, non operando dunque la disciplina richiamata a mente della quale sono annullati automaticamente i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Vista la documentazione versata in atti dall’INPS comprovante la regolare notifica del suddetto avviso di addebito in data 30.10.2012, l’opposizione va dichiarata inammissibile, né fondata essendo l’eccezione di prescrizione successiva, nella specie non maturata.
Considerato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08); che le spese di lite vanno compensate tra le parti, essendo l’automatico annullamento del debito conseguente a espressa previsione legislativa, pur inammissibile l’opposizione avverso l’avviso di addebito n. 59320120004389061000 per euro 69,46, stante l’esiguità del credito in discussione;

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara parzialmente cessata la materia del contendere nei termini di cui in motivazione;
dichiara inammissibile l’opposizione proposta avverso l’avviso di addebito n. 59320120004389061000;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania il 12/02/2019
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda


 

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