R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all’udienza del 10 novembre 2017 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.4100/2016
promossa da
G. S., rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Esposito procura come in atti
-opponente-
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE anche quale mandatario della SCCI spa in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. DOMENICA DI LEO giusta procura come in atti
-opposto-

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 2 maggio 2016 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito n. 593 2016 000821227 notificatogli il 13 aprile 2016 con cui l’INPS intimava il pagamento di contributi ipoteticamente dovuti alla gestione commercianti per gli anni dal gennaio all’ottobre 2015.
Motivo dell’opposizione era la carenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligo contributivo di cui si tratta.
Si costituiva l’INPS, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione, che insisteva nel sostenere la sussistenza dei presupposti per il persistere dell’iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
Dopo l’assegnazione di un termine per il deposito di note difensive la causa veniva decisa con la presente sentenza.

Motivazione

Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell’opposizione avvenuta nel termine perentorio di cui all’art. 24 dlgs 46/99.
Venendo all’esame del motivo di opposizione, osserva il decidente che nelle opposizioni a cartella di pagamento è onere dell’intimante opposto (come nelle opposizioni a decreto ingiuntivo) -che riveste la posizione di attore in senso sostanziale- fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie sarebbe stato onere dell’INPS fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di parte ricorrente, con riferimento agli anni in questione, di iscrizione nella gestione commercianti.

Al riguardo è utile premettere la disciplina che regola la assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell’art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662: “ Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e' sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché' per i soci di società' a responsabilità' limitata;c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità' e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Va aggiunto che l’intervento di interpretazione autentica contenuto nell’art. 12 comma 11 dl 78/2010 convertito in l. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell’art. 1 l. 662/1996 (che prevede il principio del cd assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d’impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell’obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. SU Cass. 3240/2010).

Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell’attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che -ai fini del sorgere dell’obbligo di iscrizione e di contribuzione dell’amministratore (anche) alla gestione commercianti- deve sussistere la prova dell’abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall’art. 1 comma 203 l.662/1996.
Al riguardo conserva tutt’ora valenza quanto affermato dalla Cass. SU 3240/2010 in punto alla distinzione tra attività di amministrazione e attività commerciale: “….non esistono disposizioni che indicano in dettaglio quali compiti siano demandati alla figura dell’amministratore nella srl. E’ vero però che non può farsi rientrare nell'incarico solo il compimento di atti giuridici, poiché all'amministratore è affidata la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte, ancorché quest’ultimo non debba essere caratterizzato dall'abitualità dell’impegno esecutivo. Tali elementi si distinguono da quelli richiesti per l’iscrizione nella gestione commercianti. Invero detta assicurazione è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo –sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano- ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall'espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente”.

Nella fattispecie, al contrario, non vi è nessuna prova in atti circa l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale in questione, non risultando né specificatamente dedotti né dimostrati i requisiti suddetti. Né può ritenersi sufficiente a tale fine la qualità dello stesso di socio, dovendosi come detto anche in tal caso dimostrare la partecipazione personale con abitualità e prevalenza all'attività aziendale delle stesse. Non emergono neanche documentalmente elementi probatori idonei a confermare l’assunto dell’INPS. In definitiva va dichiarata l’illegittimità dell’iscrizione stessa con conseguente annullamento dell’avviso di addebito.
Il peso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza nei confronti dell’INPS.

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata
dichiara la carenza di legittimazione passiva della Serit Sicilia spa;
in accoglimento dell’opposizione, dichiara illegittima l’iscrizione a ruolo dei contributi e delle somme aggiuntive di cui alla cartelle impugnata, che per l’affetto annulla;
condanna l’I.N.P.S. al pagamento, in favore dell’opponente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 843,00 oltre a spese generali al 15% CPA e IVA come per legge disponendone la distrazione in favore del difensore avv. Orazio Esposito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Catania il 10 novembre 2017
Il Giudice del Lavoro
Valentina Maria Scardillo


 

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