REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all’udienza del 14/12/2018, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8169/2016 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e cartella esattoriale,
PROMOSSA DA
S. L., con l’Avv. Orazio Stefano Esposito;
- Ricorrente -
CONTRO
I.N.P.S., (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale), in persona del suo presidente pro tempore, e SCCI S.p.A. – Società per la Cartolarizzazione dei crediti INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- opposti contumaci -
E CONTRO
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’Avv. _____;
- opposta -

Motivazione

1. Premessa.
Con l’odierno ricorso, depositato il 5.9.2016, parte attrice ha promosso opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 29320169007719103 e avverso la sottostante – unitamente ad altre – cartella di pagamento n. 29320060134007631, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive relativi agli anni 2004 e 2005.
Deduce, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, anche a decorrere dall’eventuale notifica della cartella esattoriale.
Con memoria difensiva depositata il 13.12.2018, si è tardivamente costituita in giudizio la Riscossione Sicilia S.p.A., eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per tardività della notifica e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Non si sono costituiti, sebbene ritualmente evocati in giudizio, i convenuti Inps e S.C.C.I. S.p.A. e va pertanto dichiarata la loro contumacia.
All’odierna udienza le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e all’esito, ritenuta la causa matura per la decisione, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell’art. 429 co. 1 c.p.c., come modificato ex art. 53 co. 2 D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008.

2. Questioni preliminari.
Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, poiché non effettuata nel termine concesso ex art. 415 co. 4 c.p.c.

Ed infatti, siccome ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto, “In materia di controversie di lavoro, il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente per la notificazione del ricorso e del decreto giudiziale di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, ai sensi dell'art. 415, comma 4, c.p.c., non è perentorio, ma ordinatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non produce alcuna decadenza né implica la vulnerazione della costituzione del rapporto processuale a condizione che risulti garantito al convenuto il termine per la sua costituzione in giudizio non inferiore ai trenta giorni, come stabilito dal comma 5 della stessa norma (ovvero a quaranta giorni nell'ipotesi prevista dal successivo comma 6)” (cfr., ex multis, C. Cass. 26039/2005, C. Cass. 21744/2010, C. Cass. 26489/2010, C. Cass. 19818/2013, C. Cass. 23426/2013, C. Cass. 8007/2014; C. Cass. 3959/2016; v. altresì Tribunale Milano 1993/2014; Tribunale Firenze 327/2014; Tribunale Roma 15508/2013; Tribunale Pistoia 12.5.2010).
Orbene, considerato che nella fattispecie in esame il ricorso è stato notificato alle parti convenute – rispettivamente – il 12.10.2018, il 15.10.2018 e il 16.10.2018 (cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente il 12.12.2018) e che la prima udienza è stata fissata e celebrata il 14.12.2018, il termine di 30 giorni previsto dall’art. 415 co. 5 c.p.c. è stato rispettato e, pertanto, non si è verificata alcun decadenza o nullità o vulnerazione della costituzione del rapporto processuale.

3. Merito.
Ciò posto, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all’intervenuta prescrizione successiva, a decorrere dalla data di notifica della cartella esattoriale opposta (3.7.2007), siccome risultante dalla relata di notificazione prodotta dal concessionario della riscossione (cfr. altresì verbale di odierna udienza, in cui parte ricorrente ha specificamente insistito “nella eccezione di prescrizione successiva alla notifica della cartella impugnata”).
A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l’opposizione all’esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nella cartella impugnata anche oltre il termine di cui all’art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell’opposizione all’esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Sotto tale profilo, sempre con riguardo alla prescrizione, appare opportuno evidenziare che parte ricorrente ha espressamente eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla asserita data di notifica della cartella esattoriale opposta, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione.
Orbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dalla cartella di pagamento opposta.

Ed infatti, tra la data di notifica di tale cartella esattoriale (3.7.2007) e la data di notifica dell’intimazione di pagamento n. 29320169007719103 impugnata con l’odierno ricorso, è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni resistenti abbiano validamente documentato ulteriori atti interruttivi della stessa.
In relazione a tale circostanza, invero, va ribadito che la Riscossione Sicilia S.p.A. si è costituita tardivamente in giudizio in data 13.12.2018 (a fronte della prima udienza fissata e celebrata in data 14.12.2018), di talché è inammissibile qualsivoglia documentazione prodotta ed attestante successivi atti interruttivi della prescrizione.
A tal proposito, l’art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.


Va ribadita, invero, l’applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l’incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
Questo giudice, pur consapevole del pronunciamento della Suprema Corte (cfr. C. Cass. 4338/2014 seguita dalla successiva C. Cass. 11749/2015) che in un obiter dictum ha affermato, richiamando C. Cass. n. 17051/2004, che “una volta divenuta intangibile la pretesa per effetto della mancata opposizione alla cartella esattoriale [..] non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale [..] e ciò che può prescriversi è soltanto l’azione diretta all’esecuzione del titolo così definitivamente formatosi; riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l’actio iudicati ai sensi dell’art. 2953 c.c.) trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all’art. 2946 c.c.” e consapevole inoltre della rimessione della questione al Primo Presidente della Corte di Cassazione per valutare l’opportunità di assegnare la trattazione e la decisione del ricorso alle Sezioni Unite (cfr. C. Cass. ordinanza 1799 del 14.1.2016), aveva già in precedenza reputato che, pure a fronte della rimessione della questione, la prima opzione fosse la più corretta e che non vi fossero ragioni per discostarsi dal suindicato orientamento che ritiene applicabile il termine quinquennale di cui all’art. 3 l. 335/1995 anche alla successiva azione esecutiva, come già affermato in precedenti pronunce di questo Ufficio sulla base delle seguenti considerazioni.
Ed infatti, la cartella esattoriale può essere assimilata all’ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, sicché la decorrenza del termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Attesa l’identità della ratio, è stato più volte sostenuto da questo Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale, secondo cui “l’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr. C. Cass. civile, sez. trib.12263/2007).
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell’ipotesi in esame, giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale, con conseguente inidoneità al giudicato.
Ne consegue che l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito previdenziale non tempestivamente opposto non è soggetta al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., ma al termine proprio della riscossione dei contributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Orbene, con la recente sentenza n. 23397/2016 depositata il 17.11.2016 le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul punto, stabilendo che la scadenza del termine ex art. 24 co. 5 D.lgs. 46/1999 per impugnare la cartella di pagamento ha soltanto l’effetto di rendere irretrattabile il credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve, nella specie quinquennale, in quello ordinario (decennale) ai sensi dell’art. 2953 c.c.
Quanto alle somme aggiuntive, va infine precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale; in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U. 5076/2015).
Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano validamente documentati atti interruttivi precedenti alla notifica dell’intimazione di pagamento opposta (17.7.2016, siccome incontestato tra le parti) e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data, assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive cristallizzato nella cartella di pagamento impugnata.
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento n. 29320169007719103 è parzialmente illegittima e va pertanto annullata in parte qua.

4. Spese.
Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali nella materia del termine della prescrizione successiva e della composizione del contrasto solamente con la recente pronuncia delle sezioni unite sopra richiamata, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portato dalla cartella di pagamento impugnata e insussistente il diritto dell’Inps e, per esso, del Concessionario della riscossione di riscuotere tali somme e, per l’effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento n. 29320169007719103;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 14/12/2018
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto


 

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