REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ONORARIO DI PACE DI MASCALUCIA GIUSEPPE DIBILIO
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 797/017 R.G., promossa
DA
C. M. rappresentata e difesa per procura come in atti congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Orazio Esposito e Gennaro Esposito ed elettiv. dom. presso il loro studio in Catania Via C. Patané Romeo 28
OPPONENTE
CONTRO
Riscossione Sicilia spa, cod. fisc. 008333920150 in persona del leg. rappres. pro tempore rappres. e difesa per procura come in atti dall'avv. L. G. ed elettlv. dom. presso il suo studio in _________
CONVENUTA
CONTRO
COMUNE DI CATANIA in persona del Sindaco pro tempore rappres. e difeso per delega in atti dal Funzionario di P.M. Nadia Mannino ed elettiv. dom. presso la sede della Polizia Municipale di Catania
CONVENUTO
CONTRO
ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro tempore
CONVENUTA - contumace
Conclusioni: le parti concludevano come da verbale di causa del 28/11/017.

Motivazione

Esposizione dei motivi della decisione in fatto ed in diritto ex art. 132 c.p.c.
La domanda attrice è fondata e va accolta.
Preliminarmente dichiara la contumacia di Roma Capitale, la quale sebbene citata non ha inteso costituirsi in giudizio anche per contestare l'assunto attoreo e farne dichiarare eventualmente la sua infondatezza.

Ancora In via preliminare il Decidente rileva che l'altro Ente impositore, Comune di Catania, in seno alla sua comparsa di costituzione e risposta ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio, e ciò per i motivi meglio specificati nell'atto di costituzione.

In via preliminare il Decidente rileva la ritualità della opposizione atteso che la fattispecie è relativa ad una opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. e la competenza del Giudice di pace di Mascalucia scaturisce dal disposto di cui all'art. 27 c.p.c.; la competenza territoriale, in applicazione dell'art. 480 terzo comma c.p.c., e dell'art.27 c.p.c. è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l'esecuzione che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo del domicilio del debitore.
Sussiste quindi la competenza territoriale del Giudice di pace adito.

La intimazione di pagamento è preliminare alla esecuzione forzata e giustamente l'atto introduttivo è stato notificato all'Ente esattore titolare dell‘instaurando procedimento esecutivo: art. 615 c.p.c."quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata..."

La responsabilità di tutti gli atti di esecuzione, sotto ogni profilo, si appartiene all'Ente esattore.
La domanda dell'attore trae origine dalle quattro cartelle meglio specificate nell'atto introduttivo del giudizio con Enti impositori il Comune di Catania ed il Comune dl Roma Capitale.
Il primo Ente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuto sgravio delle somme, il secondo
non ha inteso costituirsi in giudizio non producendo quindi alcun titolo esecutivo (verbale di infrazione al cds).

Con I'entrata in vigore del d.lg. n. 46 del 1999 (art. 29), per le entrate non tributarie, è stato sancito che "le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie". (Cfr. ex plurimis Corte Costituzionale 1.12.1999 n.439, Corte costituzionale 16.6.2000 n.202; Cass. sezioni unite 6.11.2002 n.15563, Cass. Civile 23.6.2005 n.13534).

Ritualmente la presente opposizione è stata proposta con atto di citazione in opposizione alla esecuzione per presunti crediti vantati dagli Enti impositori convenuti, come esposto nella intimazione di pagamento impugnata, per lo asserito mancato pagamento di verbali di infrazione al cds, e ciò in quanto l'opponente ha eccepito fatti estintivi del diritto a riscuotere, successivi alla formazione del titolo.

Dalla intimazione di pagamento impugnata e prodotta agli atti di causa dall'attore, appare che a fondamento di essa vi siano cartelle di pagamento, con Enti impositori quelli oggi convenuti per sanzioni pecuniarie scaturenti da verbali di infrazione al cds.
L'Ente esattore, ritualmente costituito in giudizio, ha prodotto copia delle relate di notifica delle cartelle di cui sopra.
Da tali relate si rileva che alcune delle relative cartelle non siano state notificate tutte a mani del destinatario e dalla data della irrituale o rituale notifica, il termine prescrizionale di anni cinque è ampiamente trascorso:
con il D.L. 4/7/06 n. 229 all'art. 37 comma 27 (richiamato dal Provvedimento della Agenzia delle Entrate del 13.2.07) sono state approvate variazioni alla relazione di notifica della cartella di pagamento per IL CASO DI CONSEGNA DELLA STESSA CARTELLA AD UNO DEI SOGGETTI TERZI DIVERSI DAL DESTINATARIO CUI TALE CONSEGNA PUò ESSERE EFFETTUATA PER LEGGE:
"se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo o l'ufficiale postale consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta chiusa che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso e sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell‘atto ed il messo dà notizia dell‘avvenuta notificazione dell‘atto o dell‘avviso a mezzo di lettera racc.ta"
, ma non vi è traccia alcuna che tali adempimenti siano stati eseguiti nelle notifiche di cui trattasi.
Peraltro la data e il nome del notificatore sono illeggibili, e da ciò ne scaturisce che la cartella è invalida e il ricorso può essere proposto senza scadenza.

Tale controllo va fatto sull'originale della cartella consegnata al contribuente e non hanno alcun valore le copie conservate dall'Agente della riscossione: ciò lo stabilisce una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sezione 10.

Peraltro il Decidente rileva che non è da comprendere a quale atto le relate di notifica facciano riferimento.
Da quanto sopra appare chiaro che il diritto ad esigere si è prescritto valutando le notifiche delle cartelle riportate nell'atto impugnato.

La Suprema Corte si è altresì pronunziata in favore della applicabilità del termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscossione ed in particolare ha stabilito che il diritto di riscossione sia dell'Ente impositore che dell'Ente esattore per crediti derivanti da violazioni al cds si prescrive nel termine di anni cinque (v. Cass. Civ., sez. II 28/01/- 8.03.2010 n. 5570).

Peraltro i verbali di infrazione (titolo esecutivo) sui quali dovrebbe essere fondato le presunte cartelle di pagamento, messa a loro volta a fondamento dell'atto oggi impugnato, intimazione di pagamento, sono inesistenti e ciò per le superiori motivazioni.

La eccezione di prescrizione del diritto ad esigere così come sollevata dall'attore appare come sopra specificato, fondata in quanto il termine prescrizionale di anni cinque (per come emerge dall'atto impugnato) è maturato e non esiste agli atti alcun rituale atto di interruzione della prescrizione.
Peraltro questo Giudice, oltre che nella fattispecie sia intervenuta la prescrizione del diritto ad esigere, rileva, per quanto attiene la notifica delle cartelle esattoriali come prodotte dall'Ente esattore, che, anche se le cartelle fossero state notificate a mani del destinatario, la firma apposta sulla relata di notifica da parte del notificatore è illeggibile e nella fattispecie il notificatore non riveste la qualifica di pubblico ufficiale come il postino.
Non ritiene questo Giudice che si possa procedere ad esecuzione forzata sui beni del contribuente sulla scorta di anonime relate di notifica, accettando così che l'Ente esattore abbia la facoltà di distruggere gli originali delle cartelle di pagamento depositando solo e soltanto le relate di notifica.

In ogni caso il termine prescrizionale appare trascorso anche dalla notifica delle presunte cartelle di pagamento.
La eccezione di prescrizione del diritto ad esigere così come sollevata dall'attore appare, come sopra specificato, fondata, in quanto il termine prescrizionale di anni cinque è maturato e non esiste agli atti alcun rituale atto di interruzione della prescrizione.

Ritenuto quanta sopra, il Decidente accoglie la domanda.
Le spese seguono la soccombenza ma limitatamente nei confronti dell'Ente esattore, Riscossione Sicilia spa.

PQM

Il Giudice di Pace di Mascalucia definitivamente provvedendo:
- dichiara la contumacia del Comune di Roma Capitale in persona del Sindaco pro tempore, citato e non comparso;
- dichiara cessata la materia del contendere tra l'Ente impositore Comune di Catania e l'opponente;
- accoglie perché fondata la domanda attrice e ciò per i motivi di cui in narrativa;
- dichiara nulle e prive di efficacia alcuna sia le cartelle di pagamento, meglio specificate nell'atto introduttivo del giudizio sia la intimazione di pagamento impugnata e ciò per le motivazioni di cui in narrativa, nonché gli atti pregressi e presupposti.
Dichiara altresì estinta la obbligazione di pagamento, sia nei confronti dell'Ente esattore che nei confronti degli Enti impositori, perché prescritto il diritto ad esigere relativamente alle predette cartelle di pagamento e ciò per i motivi di cui in narrativa.
Condanna la Riscossione Sicilia spa alle spese del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori dell'attore che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. e che liquida in €.50,00 per spese ed €.350,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge.
Spese compensate tra le altre parti costituite.
Mascalucia
Il Giudice di Pace Onorario
Dott. Giuseppe Dibilio
Depositato in cancelleria il 6 febbraio 2018


 

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