REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Giudice di Pace del Mandamento di Mascalucia Avv. Carlo Panebianco ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.207/2017 R.G.
TRA
F. E., elettivamente domiciliato in Catania via Carmelo Patanè Romeo n. 28 presso lo studio dell'avv. Orazio Esposito che lo rappresenta e difende, unitamente disgiuntamente, all'avv. Gennaro Esposito per procura su foglio separato, ma unite alla citazione.
ATTORE

CONTRO
Comune di Aci Castello, in persona def Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso il Comando Polizia Municipale, rappresentato dall‘Ispett. Capo Gregorio Rugolo, per delega in calce alla citazione, Comune di Acireale, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato presso il Comando di Polizia Municipale, rappresentato disgiuntamente dal Vice Comandante, dr. Stefano Leone e dall‘Ispettore Capo, Giuseppe Catalano, giusta delega in atti, Comune di Catania, in persona del Sindaco p.t., avv. Enzo Bianco, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'Ente in Catania via Umberto n. 151, rappresentato e difeso dall'avv.Santa Anna Mazzeo, giusta procura speciale in calce alla citazione, Prefettura di Catania, in persona del Prefetto p.t., con sede in Catania via Prefettura n. 14, c.f.80009650872 e Riscossione Sicilia S.p.A., Agente per la riscossione per la Provincia di Catania, c.f. 00833920150, in persona del Direttore Generate p.t., elettivamente domiciliata in Catania via Battiato n. 9 presso lo studio dell'avv. S.M. L. che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTI.

E NEI CONFRONTI DI

Comune di Giardini Naxos, in persona del legate rappresentante p.t., con sede in P.zza Abate Cacciola, c.f. 00343940839 e Comune di Aci Sant'Antonio, in persona del Sindaco p.t., con sede in via Regina Margherita n. 8, c.f. 00410340871.

CONVENUTI CONTUMACI

Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione.
All'udienza del 26/06/2017, l'opponente ha concluso come da verbale in atti.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata, a mezzo p.e.c., in data 14/01/2017, l'attore conveniva innanzi questo Ufficio la Prefettura di Catania il Comune di Acicastello, il Comune di Acireale, il Comune di Giardini Naxos, il Comune di Catania, il Comune di Aci Sant'Antonio e Riscossione Sicilia S.p.A., chiedendo che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito recato dalle cartelle di pagamento nn. 2932008006394877, 29320080093922367, 29320080099446769, 29320080161104052, 29320090050502670, 293201000019852681, 29320100049069443, 29320110011690908, 29320110024529554 e per l'effetto, che venisse pronunciata la nullità delle predette cartelle ed i ruoli in esse portati ed in caso di omessa prova delta notifica degli atti presupposti alle cartelle, chiedeva I‘annullamento degli stessi con le relative cartelle ed ancora, concludeva per l' annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 29380201600029167, limitatamente alle anzidette cartelle, di competenza di questo Giudice. Con Vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del suo procuratore, avv. Gennaro Esposito, che aveva anticipato le spese e non aveva ricevuto acconti sui compensi.

L'attore esponeva che Riscossione Sicilia, in data 2/12/2016, gli aveva recapitato il preavviso di fermo amministrativo n. 29380201600029167 con il quale preannunciava, entro trenta giorni, il fermo sul veicolo di sua proprietà targ.____ con aggravio di spese e diritti e che tale provvedimento, era stato emesso a seguito, tra l'altro, dell'omesso pagamento delle anzidette cartelle, per presunte violazioni al C.d.S., commesse negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, recanti la complessiva somma di € 3.581,00 oltre interessi ed accessori.

L'istante proponeva opposizione per i seguenti motivi:
1) Omessa notifica delle cartelle. Prescrizione dei crediti vantati dagli Enti impositori.
2) Prescrizione del credito successiva alla notifica delle cartelle di pagamento.

II Comune di Aci Castello chiedeva la conferma della sua pretesa sanzionatoria, perché fondata sui verbali di accertamento n. 60736(6472/01) regolarmente notificato all'opponente; in merito ai ruoli nn. 4595 e 3744/09, non avendo reperito nel proprio archivio i verbali di accertamento n. 8477(6488/04) e n. 1637(10027/05) dichiarava di aver provveduto al relativo sgravio.

Il Comune di Acireale chiedeva la conferma della pretesa sanzionatoria, perché fondata sul verbale di accertamento n. 38595/2006 dell'8/11/2006, notificato, regolarmente, all'opponente con conseguente condanna dell'attore al pagamento delle spese del giudizio. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda per motivi attinenti alla procedura di riscossione, chiedeva la condanna di Riscossione Sicilia S.p.A., a risarcire i danni derivanti dalla mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché al pagamento delle spese sostenute per resistere in giudizio.

II Comune di Catania chiedeva, in via preliminare, che venisse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva. Nel merito, invece, instava per l'accertamento della regolare notifica, all'opponente, del verbale di sua competenza, per cui era dovuta la relativa sanzione ed ove fosse intervenuta eventuale prescrizione, per esclusiva negligenza del Concessionario, chiedeva la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del giudizio.

Riscossione Sicilia S.p.A., si costituiva, in cancelleria, con comparsa, depositata il 12/03/2017, eccependo che una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva, per effetto della omessa proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale, il diritto alla contribuzione previdenziale non era più soggetto ad estinzione per prescrizione e quindi, ciò che poteva prescriversi era soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo, soggetta al termine di prescrizione ordinaria; nel merito, invece, deduceva: il suo difetto di legittimazione passiva, in ordine ai motivi inerenti la legittimità dell'iscrizione a ruolo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e la conferma della debenza delle somme portate dal preavviso di fermo e dalle sottostanti cartelle. Spese e compensi del giudizio.

Motivazione

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia, del Comune di Giardini Naxos e del Comune di Aci Sant'Antonio, i quali, sebbene regolarmente citati, non hanno ritenuto di costituirsi in giudizio, nonché l'ammissibilità della proposta opposizione all'esecuzione avverso il preavviso di fermo amministrativo, in quanto l'attore ha contestato I‘avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, emesse ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al C.d.S., e ha addotto fatti estintivi, sopravvenuti alla formazione del titolo, nonché la competenza per territorio e valore di questo Giudice, ai sensi dell'art. 27 c.p.c., risiedendo F. E. in San Gregorio di Catania.

A fronte dei motivi della proposta opposizione, la Prefettura di Catania, il Comune di Giardini Naxos ed il Comune di Aci Sant'Antonio, pur avendone il relativo onere, non hanno provato di aver, regolarmente e tempestivamente, accertato e notificato all'opponente, le commesse violazioni al C.d.S.. Ne consegue che l'omessa produzione dei verbali di accertamento, posti a fondamento delle cartelle di pagamento e successivamente, dell'impugnato preavviso di fermo, causa la nullità dell'intera procedura esecutiva, a prescindere dalla legittimità o meno della stessa.

Per quanto attiene le cartelle di pagamento nn. 2932008006394877, 29320080093922367 e 29320080099446769, rispettivamente notificate nelle date 7/04/2009, 27/05/2009 e 31/08/2009 si rileva che tra le predette date di notifica e la data di notifica del preavviso di fermo (2/12/2016) è decorso, ampiamente, il termine prescrizionale di cinque anni. Inoltre, gli enti impositori non hanno prodotto i relativi verbali di accertamento, posti a fondamento delle cartelle di pagamento e del preavviso di fermo e ciò comporta la nullità dell'intera procedura esecutiva a prescindere dalla legittimità o meno della stessa.

Per quanto concerne la cartella n. 29320080161104052 Si osserva che tra la notifica della cartella, avvenuta il 31/08/2009 e la data di notifica del preavviso di fermo amministrativo(2/12/2016), non tenendo conto del presunto avviso di intimazione, effettuato con raccomandata, per avere Riscossione Sicilia prodotto soltanto l'avviso di ricevimento del 16/10/2014 e non anche la copia del relativo atto, in assenza di ulteriori atti interruttivi intermedi, si è senz‘altro, maturato il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge.

La cartella n. 29320090050502670000 reca un credito prescritto essendo trascorsi oltre cinque anni tra la data di notifica della cartella(29/03/2010) e la data di notifica del preavviso di fermo. Inoltre, l'ente impositore non ha prodotto il presupposto verbale di accertamento.

La cartella n. 293201000019852681 concerne crediti prescritti, essendo stata notificata il 12/11/2010 rispetto al preavviso di fermo del 2/12/2016. Inoltre, la notifica è nulla perché effettuata tramite poste private. I Comuni di Aci Castello e Aci Sant‘Antonio, infine, non hanno prodotto i relativi verbali.

I crediti portati nelle cartelle nn. 29320100049069443 e 29320110024529554 sono parimenti prescritti, essendo state le anzidette cartelle, notificate rispettivamente il 12/11/2010 e il 30/09/2011. Inoltre, gli enti impositori non hanno esibito e prodotto i relativi verbali di accertamento.

La cartella n. 29320110011690908, infine, espone ugualmente un credito prescritto, essendo stata notificata in data 30/09/2011 e non essendo stati effettuati, da parte del Concessionario, atti interruttivi intermedi della prescrizione anteriormente al 2/12/2016

Conclusivamente, l'opposizione va accolta sia per la maturata prescrizione del credito, successiva alla notifica delle cartelle di pagamento che per l'omessa produzione dei titoli presupposti alla procedura esecutiva.

PQM

II Giudice di Pace, definitivamente decidendo e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie l'opposizione e per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti esposti nelle cartelle di pagamento n. 2932008006394877, 29320080093922367, 29320080099446769, 29320080161104052. 29320090050502670, 293201000019852681, 29320100049069443, 29320110011690908, 29320110024529554 e per l'effetto, dichiara la nullità delle predette cartelle ed i ruoli in esse incorporati nonché la nullità del preavviso di fermo amministrativo n. 29380201600029167, limitatamente alle anzidette cartelle recanti la complessiva somma di €.. 3.581,00 oltre interessi ed accessori; condanna, infine, i convenuti, in solido tra loro, in favore dell'avv. Gennaro Esposito, procuratore antistatario, al pagamento delle spese del giudizio che liquida nel complessivo importo di €. 525,00 di cui €.125,00 per esposti sostenuti, oltre accessori sull'imponibile, come per, legge.

Così deciso in Mascalucia 28/06/2017.
II Giudice di Pace
Avv. Carlo Panebianco.


 

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