CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
- SCOTTO di Carlo dott.ssa Rosa - Presidente
- COCCHIA dott. Paolo - Consigliere rel.
- COSENTINO dott.ssa Giulia - Consigliere
nell'udienza di discussione del 28/2/18, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
G. Srl rappresentata e difesa dagli Avv.ti Orazio Stefano Esposito e S. Salerno
APPELLANTE
E
INPS SCCI Spa rappresentate e difese dall'Avv.to M.C. Attanasio
EQUITALIA SUD Spa rappresentata e difesa dall'Avv. Z. Vecchio
APPELLATI

OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa in prime grado tra le parti dal Tribunale di Roma- Giudice del lavoro in data 10/7/ 2015
CONCLUSIONI:
Come da rispettivi atti di appello e di memoria di costituzione

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava l'opposizione proposta dall'odierna appellante avverso l'intimazione di pagamento notificata l'11/4/14, relativa a cartella di pagamento per € 161.373,00 - a titolo di contributi e sanzioni dovuti all'lNPS per gli anni 2000/2001 e 2002 - disattendo l'eccezione di prescrizione (quinquennale) venutasi a determinate in epoca successiva alla cartella esattoriale mai notificata a dire della opponente.

Avverso la sentenza ha proposto appello la società G. deducendo l'erroneità della sentenza che aveva valutato negativamente la proponibilità dell'opposizione e la conseguente formazione del "giudicato" a seguito della mancata tempestiva opposizione alla cartella esattoriale.
Deduceva l'intervenuta prescrizione a decorrere dalla data di notifica della cartella esattoriale essendo inidonea la documentazione prodotta da Equitalia circa la notifica di successivi atti interruttivi della medesima prescrizione.

Resistevano all'impugnazione INPS ed EQUITALIA SUD Spa chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

All'odierna udienza, espletati gli adempimenti di cui all'art. 437, comma I, c.p.c., sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata posta in decisione.

Motivazione

La sentenza impugnata deduce a sostegno della decisione il principio secondo cui la mancata tempestiva opposizione alla cartella esattoriale rende la pretesa contributiva non più contestabile.
In realtà con il ricorso in oggetto l'opponente non ha inteso contestare la sussistenza del credito bensì ha inteso contestare il diritto dell'lstituto a procedere all'esecuzione forzata, stante la prescrizione del credito stesso venuta a maturazione successivamente alla formazione del titolo esecutivo (cartella esattoriale); tale azione va qualificata come opposizione ai sensi dell'art 615 c.p.c. 1° comma (opposizione all'esecuzione prima che la stessa sia iniziata), non soggetta a termini decadenziali (coerentemente con l'art 29 del d.Igs. n. 46 del 1999 che ha previsto, per le entrate non tributarie, che "le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie).

Tanto premesso, ritiene il Collegio non convincente la soluzione secondo la quale sarebbe soggetto a prescrizione non il diritto (di credito) ma l'azione diretta all'esecuzione del titolo e che, pertanto, sarebbe applicabile la prescrizione ordinaria decennale. Invero l'art 2953 cc esplicitamente si riferisce alla prescrizione del diritto e non dell'azione di esecuzione ("i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di 10 punti, quando rispetto ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato si prescrivono con il decorso di 10 anni") e soprattutto riguarda le sentenze definitive di condanna e cioè quei titoli che scaturiscono da una pronuncia di un giudice "terzo" nell'ambito di un procedimento giurisdizionale reso in contraddittorio tra le parti ed all'esito (teoricamente) di tre differenti gradi di giudizio: a quel titolo (sentenza definitiva di condanna) non può equipararsi --neppure in via analogica- la cartella esattoriale non opposta, atto unilaterale emesso dall'agente di riscossione sulla base di un atto esecutivo (il ruolo esattoriale), anch'esso unilaterale, emesso dallo stesso Ente creditore, senza alcun contraddittorio con il debitore ed in assenza di qualsiasi verifica di un giudice "terzo".

In conclusione ritiene il Collegio che il credito contributivo, successivamente alla emissione della cartella esattoriale non opposta, soggiaccia (proprio perché per esso non vale la regola derogatoria di cui all'art 2953 cc) al regime prescrizionale suo proprio (nella fattispecie la prescrizione quinquennale) a decorrere dalla data di notifica del titolo esecutivo e cioè della cartella esattoriale.
Tale impostazione risulta da ultimo confermata dalla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 23397/ '16.

Nella fattispecie tra la notifica della cartella esattoriale, avvenuta il 28/4/'03, e l'intimazione di pagamento dell'11/4/'14 sono decorsi oltre 10 anni: le parti resistenti avevano tuttavia fatto riferimento ad atti interruttivi intermedi e precisamente: la notifica del preavviso di fermo del 20/3/'08; l'intimazione di pagamento del 14/4/'09 e l'iscrizione ipotecaria 2/9/'10.

A comprova della regolare comunicazione dei suddetti atti, Equitalia Sud Spa aveva prodotto in primo grado:
a) un tabulare denominato "Estratto di ruolo" contenente I'indicazione: 1) della cartella di pagamento n. _______ con la data di notifica (28/4/'03);
2) di tre atti interruttivi ("avviso int.") ciascuno con un proprio numero identificativo (diverso da quello della cartella esattoriale) con le rispettive date di notifica (26/3/'08;14/4/'09; II/4/'14);
b) tre cartoline di ricevimento di raccomandate ricevute: il 26/3/'08; il 14/4/2009; il 2/9/2010.

All'udienza del 20/2/'15 la ricorrente aveva contestato che: gli avvisi di ricevimento delle raccomandate riguardassero atti riferibili alla originaria cartella esattoriale.
II Tribunale ha ritenuto dimostrata la ricezione da parte della ricorrente degli atti interruttivi della prescrizione come indicati nell'estratto di ruolo e richiamati da Equitalia Sud (preavviso di fermo 20/3/'08; intimazione di pagamento 14/4/'09; iscrizione ipotecaria 2/9/'10) in quanto gli avvisi di ricevimento riportavano il numero identificativo di ciascun atto come risultante dall'estratto di ruolo.

Ritiene viceversa la Corte fondata l'obbiezione della resistente - addotta a sostegno di specifico motivo di gravame- secondo cui le ricevute di raccomandata non dimostrano la ricezione degli atti interruttivi della prescrizione allegati da Equitalia non essendo state prodotte le copie degli atti stessi (cfr. Cass 22687/'17 secondo cui, ex art. 1335 cod. civ., incombe sul destinatario provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta con quella di cui il mittente conserva in qualsiasi modo la copia).

Dunque le ricevute di raccomandata dimostrano unicamente che il destinatario ha ricevuto da Equitalia alcuni atti, il cui contenuto nella sua formulazione letterale è sconosciuta. Inoltre è ancor più indimostrato che gli atti in questione si riferissero al credito di cui alla cartella esattoriale n._______.
In altri termini non v'è alcuna prova che le raccomandate contenessero comunicazioni interpretabili come sollecitazioni di pagamento del credito reclamato dall'lNPS nella originaria cartella di pagamento, potendo trattarsi di altre cartelle esattoriali ovvero di intimazione di pagamento di altri crediti o di qualsiasi diversa comunicazione.

La sentenza di primo grado va quindi riformata, dovendosi ritenere prescritto il credito successivamente alla notifica della cartella esattoriale, in mancanza di atti interruttivi intervenuti nel quinquennio successivo al 28/4/ '03.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte,
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza;
dichiara non sussistente la pretesa creditoria dell'lNPS di cui alla cartella esattoriale oggetto del giudizio;
condanna le appellate in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 3500,00 e per l'appello in € 5000,00 oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA.
Roma, 28/02/18
Pubblicata il 18/04/2018


 

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