REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Giudice di Pace di Messina Avv. Antonio Lamonica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al N. 1745/2016 R G. avente ad oggetto:
"Opposizione ex art. 615 c.p.c., a proposta di compensazione ex art. 28-ter D.P.R. 602/1973" e vertente
TRA
T. E. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P. R. elettivamente domiciliata in Messina, via Cavalluccio n. 28, presso lo studio dell'Avv. Natale Parisi, che la rappresenta e difende per procura in calce alla citazione in opposizione.
OPPONENTE
CONTRO
SERIT SICILIA S.p.A., gia Serit Sicilia S.p.A. (P.IVA: 04739330829, C.F.: 00833920150), Agente per la Riscossione per la Provincia di Messina, con sede in via Ugo Bassi 126, Messina, in persona del Direttore Generale f.f. - Procuratore - dott. Gaetano Romano, giusta procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata il 28/04/2015 dal notaio Licciardello dott.ssa Claudia, rep. N. 20131 racc. 1460, elettivamente domiciliata in Messina, Via Regina Elena n. 125, presso e nello studio dell'Avv. Nicola lacopino (C.F.: CPNNCL75H14F158R), che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione.
E
COMUNE DI MESSINA, P.I. 00080270838, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, piazza Unione Europea, presso I'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Fortunata Grasso), per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
E
COMUNE DI POLLINA, P.I. 00623750825, in persona del Sindaco pro tempore, Dott.ssa Magda Culotta, con sede in Pollina (PA) Piazza Maddalena n. I, elettivamente domiciliato in San Mauro Castelverde (PA), Via Manin n. 6, presso lo studio dell'Avv. Laura Scialabba (C.F.: SCLLRA76B49C421U), che lo rappresenta e difende, giusta deliberazione della G.M. n. 26 del 21/03/2016, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
E
COMUNE DI TUSA, C.F.: 85000610833, in persona del Sindaco pro tempore, Avv. Angelo Tudisca, autorizzato a stare in giudizio con deliberazione G.C. n. 188 del 21/12/2015, elettivamente domiciliato in Tusa (ME), Via San Giovanni n. 20, presso lo studio dell'Avv. Assunta Costanza (C.F.: CSTSNT73R52C421P), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
E
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco legale rappresentate pro tempore, con sede in Palermo, Palazzo delle Aquile Piazza Pretoria n. 1.
E
COMUNE DI SIRACUSA, in persona del Sindaco legale rappresentate pro tempore, con sede in Siracusa Piazza Duomo, n. 4.
E
PREFETTURA DI MESSINA, in persona del Prefetto, legale rappresentate pro tempore, con sede in Piazza Unità d'ltalia, n. 1.

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa, che devono intendersi qui integralmente trascritti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., la T. E. S.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P. R., proponeva opposizione alle seguenti cartelle esattoriali nn: I) 29520080020038832000, ente impositore Comune di Tusa, per l'importo di € 685,71, relativa a contravvenzioni c.d.s., anno 2004; 2) 29520080034943189000, ente impositore Prefettura di Messina, per l'importo di € 802,58, relativa a contravvenzioni c.d.s. anno 2007; 3) 29520070025117861001, ente impositore Prefettura di Messina, per l'importo di € 77,89, relativa a contravvenzioni c.d.s. anno 2006; 4) 29520090012632172000, ente impositore Comune di Palermo, per l'importo di € 125,41, relativa a contravvenzioni c.d.s. anno 2007; 5) 2952009002843323000, ente impositore Comune di Siracusa, per l'importo di € 317,36, relativa a contravvenzioni c.d.s. anno 2005; 6) 29520090040723025000, ente impositore Comune di Messina, per l'importo di € 1.554,19, relativa a contravvenzioni c.d.s. anno 2006; 7) 29520100009782817000, ente impositore Comune di Pollina, per l'importo di € 744,76, relativa a contravvenzioni c.d.s. anno 2005, a seguito di notifica della proposta di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. 602/1973, per l'importo complessivo di € 4.104,60.

Con l'opposizione promossa la Società opponente eccepiva: I) Nullità dei ruoli in quanto non fondati su validi titoli esecutivi. II) Prescrizione dei crediti.

Resisteva la SERIT Sicilia S.p.A., la quale eccepiva l'infondatezza dell'opposizione. Resistevano altresì i Comuni di Messina, Pollina e Tusa, i quali producevano documentazione e facevano rilevare che i verbali preposti alle rispettive cartelle impugnate, erano stati regolarmente notificati.
Con provvedimento del 17/10/2016, Prot. n. 484/2016, il ruolo ex Cimino veniva assegnato allo scrivente, il quale, fissata l'udienza dell' 1/12/2016, tratteneva la causa a sentenza.

Motivazione

Preliminarmente, va rilevato che la Società opponente con l'atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ha eccepito, tra l'altro, l'avvenuta prescrizione dei crediti vantati dalla Riscossione Sicilia S.p.A.; detta censura è fondata e pertanto, va accolta per le ragioni di cui appresso.

L'art. 28 della L. 689/81 recita testualmente che "ll diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui alla presente legge (ivi comprese quindi quelle al Codice della Strada), si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione..."; ciò in quanto il diritto di credito dell'Amministrazione alla somma di denaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria, sorge direttamente dalla violazione la quale si pone come fonte dell'obbligazione (Cass. Civ. Sez. I n. 12999/99; Cass. Civ. Sez. I n. 16203/05).
In virtù della disciplina civilistica richiamata dal comma 20 dell'art. 28 succitato, l'interruzione della prescrizione può avvenire mediante un atto idoneo a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 2211 1/2004). Tale atto non può essere considerato la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all'esattore, in quanto attività interne della P.A. (vedasi Cass. Civ. Sez. I, 17/11/2005, n. 23251).

Nel caso di specie le cartelle di pagamento sottese alla richiesta di compensazione ex art. 28-ter surrichiamato, sono state notificate il 12/07/2008, il 10/11/2009, il 20/10/2010, il 02/04/2010 e il 21/05/2010, mentre il preavviso di fermo amministrativo è stato notificato l' 08/02/2016, dunque, quando era già spirato il termine di cinque anni.
Le notifiche delle cartelle hanno effetto interruttivo istantaneo ai sensi dell'art. 2943, comma 40, c.c., con la conseguenza che inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizionale quinquennale (art. 2945 comma I° c.c.).

La Riscossione Sicilia S.p.A., a tal fine, si duole che nelle more sono state notificate all'opponente le intimazioni di pagamento n. 2952012904623826400 relativamente alla cartella n. 29520080020038832000, il 03/01/2012, n. 29520149015246279000, in riferimento alla cartella n. 29520080034943189000 il 25/09/2014, n. 95201490152465820000, relativamente alla cartella n. 29520090012632172000, il 25/09/2014, n. 29520149015246683000, relativamente alla cartella n. 2952009002843323000 il 25/09/2014, n. 29520149015246784000, relativamente alla cartella n. 29520090040723025000, il 25/09/2014 e n.29520149015246885000, in riferimento alla cartella n. 29520100009782817000, il 25.09.2014.
Nessun tipo di documentazione, in ordine all'interruzione dei termini, ha fornito la Riscossione Sicilia S.p.A. con riguardo alla cartella n. 29520070025117861001.

Orbene, in ordine a detta censura devesi precisare che la stessa è priva di pregio, giacchè, a prescindere da ogni altra considerazione, nessun riferimento alle cartelle di pagamento per le quali sono state emesse le intimazioni di pagamento, è indicato nelle ricevute notificate, il che determina l'impossibilità di ricondurre l'avviso di ricevimento dell'intimazione alle relative cartelle (cfr. Trib. Catania 2154/2015 CTR Roma, 3176/2014, Cass. 12072/2016).

Per completezza di motivazione devesi da ultimo argomentare che, la documentazione allegata dalla Riscossione Sicilia agli avvisi di ricevimento, atta a confutare il coliegamento tra l'intimazione e la cartelia, deve essere considerata mero atto interno, non idoneo a fornire la superiore prova. (cfr. tra le tante Cons. Stato 4210/2014; Cass. 16929/12; Tar RC 767/2011; Comm. Trib. Prov.le Bari, 09/05/2007, n. 53).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si è estinto il credito indicato nella cartelle oggi opposte, pari a complessivi € 4.104,60.

Restano assorbiti gli altri motivi di opposizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza della Riscossione Sicilia S.P.A., stante il motivo di accoglimento dell'opposizione, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della mancanza di fase istruttoria e del valore della causa.

PQM

II Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla T. E. s.r.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. P. R., con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta, cosi provvede:
Dichiara la contumacia dei Comuni di Palermo e di Siracusa, nonché della Prefettura di Messina.
Accoglie l'opposizione e per l'effetto, dichiara estinto il credito indicato nella cartelle oggi opposte, pari a complessivi € 4.104,60.
Condanna la Riscossione Sicilia S.p.A., già Serit Sicilia S.p.A. Agente della Riscossione della Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali, che liquida nella misura complessiva di € 1.330,00, di cui € 125,00 per spese ed € 1.205,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, che distrae all'Avv. Natale Parisi antistatario.
Messina, 19/12/2016
Depositata in cancelleria il 16 gennaio 2017


 

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