REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa
da
V. F.
con l’Avv. Orazio Stefano Esposito del Foro di Catania, elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Catania, via Carmelo Patanè Romeo n. 28
- RICORRENTE -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
S.C.C.I.
con l’Avv. Mostacchi, elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Legale dell’Istituto in Milano, via Savaré n. 1
- RESISTENTE -
e contro
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a.
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: intimazione di pagamento
All’udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

Svolgimento del processo

con ricorso depositato il 23 gennaio 2018, F. V. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I. e RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. chiedendo al Tribunale di:
 accertare e dichiarare la prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento impugnata;
 conseguentemente annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l’iscrizione a ruolo recata dalla cartella di pagamento, ordinando altresì la cancellazione del ruolo.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore costituito.

Si è ritualmente costituito in giudizio l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (anche per conto di S.C.C.I.), eccependo l’infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle
avversarie pretese.
Con vittoria delle spese di lite.
Pur regolarmente citata, RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. non si è costituita in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.

Motivazione

Con il presente giudizio, F. V. propone opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 29320179040233805000 e la sottesa cartella di pagamento n. 29320080011129424 – che afferma mai notificata – relativa a € 8.613,65 per mancato versamento dei contributi I.V.S. fissi a percentuale sul minimale, e relative somme aggiuntive, con riferimento agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005.
Deducendo di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella esattoriale presupposta e, in ogni caso, l’intervenuta prescrizione del credito, ha concluso come sopra precisato.
*
Preliminarmente, risulta correttamente radicato il giudizio innanzi alla Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, da ritenersi territorialmente competente in quanto con il presente procedimento si contesta il diritto di credito sostanziale. Per la medesima ragione, sussiste la legittimazione passiva dell’Ente Previdenziale
convenuto.
Ciò posto, osserva il giudicante che non vi è prova alcuna della ritualità della notifica della cartella esattoriale n. 29320080011129424 in quanto RISCOSSIONE SICILIA s.p.a., oltre a non essersi costituita e aver così rinunciato a svolgere le proprie difese, non ha nemmeno ottemperato all’ordine di esibizione disposto da questo Giudice con ordinanza dell’11 aprile 2018.
Non essendovi prova della notifica della cartella, ogni eccezione correlata al presunto consolidamento del credito in ragione dell’originaria mancata opposizione a cartella esattoriale deve ritenersi superato.

A mero titolo esaustivo, comunque, deve osservarsi che, anche qualora la cartella esattoriale fosse stata notificata il 19/3/2008 come da estratto ESCOCAR INPS (cfr. doc. 1, fascicolo convenuta), il credito risulterebbe comunque prescritto in ragione del successivo decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Sul punto, infatti, ritiene il giudicante – in ossequio alla funzione nomofilattica del Supremo Collegio, e nonostante il diverso orientamento precedentemente seguito – di dover far riferimento alla pronunzia della Corte di Cassazione 17 novembre 2016, n. 23397: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”.

Per questi motivi, deve essere dichiarata la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n. 29320080011129424 e, conseguentemente, illegittimità della pretesa azionata con l’intimazione di pagamento n. 29320179040233805000.
*
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza, ma tiene conto del fatto che l’Ente Previdenziale subisce le conseguenze del reiterato inadempimento del Concessionario della Riscossione.
Pertanto, RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di F. V. nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore costituito, mentre debbono essere integralmente compensate le spese di lite tra parte attrice e l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

PQM

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
accerta e dichiara l’intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale n. 29320080011129424 e, conseguentemente, illegittimità della pretesa azionata con l’intimazione di pagamento n. 29320179040233805000.
Condanna RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.800,00 oltre spese generali, accessori come per legge ed € 43,00 per contributo unificato, da distrarsi a favore dell’Avv. Esposito.
Compensa integralmente le spese di lite tra parte attrice e l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 13 giugno 2018
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO


 

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