REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al N. 3317/2014 R.G., avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
PROMOSSA DA
F. R., con il patrocinio dell’Avv.to ESPOSITO ORAZIO STEFANO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA CARMELO PATANE’ ROMEO, 28 CATANIA
RICORRENTE
CONTRO
I.N.A.I.L. , con il Patrocinio dell’Avv.to ORIGLIO CONCETTO, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in UFFICIO LEGALE I.N.A.I.L. VIA CIFALI N. 76/A CATANIA
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (GIA’ SE.RI.T. SICILIA S.P.A.) , con il Patrocinio dell’Avv.to VECCHIO GIUSEPPA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA N. STAGNITTI N.17 LINGUAGLOSSA
RESISTENTE/I
_____
All’udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all’esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c.

Motivazione

Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Nel merito, l’opposizione al ruolo è inammissibile con riguardo alle cartelle impugnate ed indicate come prima e terza, atteso che le stesse risultano notificate il 30.6.2006 e il 14.7.2004, mentre il ricorso è stato proposto il 2.4.2014, oltre il termine di legge.
È ammissibile con riguardo alla restante cartella, posto che non risulta in atti, rispetto a questa, rituale notifica.
In ogni modo, i crediti di che trattasi sono tutti ampiamente prescritti ex art. 3.co 9 l. 335/1995, posto che, dopo la notifica delle cartelle, non risultano documentati atti interruttivi.
I documenti prodotti dal concessionario non sono a tal fine rilevanti, posto che o non indicano le cartelle cui si riferiscono ovvero consistono in meri atti interni, privi di giuridica rilevanza.
Né è possibile accordare termine per la produzione di eventuali atti interruttivi successivi alla notificazione delle cartelle, posto che il loro deposito doveva avvenire nel rispetto del termine di cui all’art. 416 c.p.c.

L’opposizione all’esecuzione e, parzialmente (con riguardo alla cartella indicata al n. 2 del ricorso), l’opposizione al ruolo sono pertanto fondate.
L’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così
statuisce:
DICHIARA inammissibile l’opposizione al ruolo, nei termini di cui in parte motiva;
DICHIARA la prescrizione dei crediti oggetto di impugnazione;
COMPENSA le spese processuali;
Così deciso e pubblicato, in Catania, 18/04/2018
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO


 

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