REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dottor Rosario Maria Annibale Cupri, all’udienza di discussione del 04/04/2019 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7614/2016 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
V. G., rappresentato e difeso dall’avv. Orazio Stefano Esposito, giusta procura in atti;
- opponente -
CONTRO
INPS– Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale mandatario della SCCI S.p.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Livia Gaezza giusta mandato generale alle liti del 21/07/2015 rep. n. 80974 a rogito Notaio P. Castellini di Roma;
Riscossione Sicilia S.p.a. in persona del Direttore Generale f.f. – Procuratore – dott. Ermanno Sorce, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Conti per procura in atti.
-Opposti -
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato in data 01/08/2016 G. V. agiva in giudizio chiedendo, previa sospensione dell’esecuzione, l’annullamento delle iscrizioni a ruolo relative alla cartella di pagamento n. 29320040020380871000 e alla conseguente intimazione di pagamento n. 29320169011921079000 afferenti a contributi e sanzioni INPS per l’anno 2002. A sostegno della domanda deduceva la omessa notifica della cartella e la prescrizione.

2.Resistevano in giudizio l’INPS anche quale mandatario di SCCI S.p.a. e Riscossione Sicilia S.p.a.

3. All’udienza odierna i procuratori delle parti concludevano come da atti di causa; indi la causa è stata discussa e decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c. di cui è stata data lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Motivazione

4. La cartella oggetto del presente giudizio, contiene partite di ruolo affidate all’Agente di Riscossione nel periodo previsto dall’art. 4 comma 1 (“Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”) del D.L. n. 119/2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria” convertito in legge dalla L. 17 dicembre 2018 n. 136, per cui il debito residuo portato dalla predetta cartella deve ritenersi automaticamente annullato in forza della legge sopra indicata (“I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.).

Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, essendo l’automatico annullamento del debito conseguente a espressa previsione legislativa.

PQM

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7614/2014 RG;
dichiara cessata la materia del contendere;
Spese compensate.
Catania, 04/04/2019
Il Giudice del Lavoro
Dottor Rosario Maria Annibale Cupri


 

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