REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA SEZIONE 7
Riunita con l'intervento dei signori
LICCIARDELLO ARMANDO - Presidente -
GRILLO GIOVANNA -Relatore-
MAZZA SALVATORE - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n.5567/08
depositato il 15/04/08
-avverso RUOLO e CARTELLA DI PAGAMENTO n.1407/76-78 e 1409/76-78 IRPEF + ILOR 1976
Contro Concessionario Serit Sicilia Spa
proposto dal ricorrente
G****** S****** C*******
difeso da
AVV. ESPOSITO ORAZIO STEFANO

Svolgimento del processo

Il Sig. G**** S**** C***** rappresentato come in atti, con ricorso notificato alla Serit Sicilia S.p.a. ed all'Agenzia delle Entrate di Catania il 14.4.2008 impugna la cartella di pagamento meglio identificata in epigrafe di complessive € 42.878,48 meglio identificata in epigrafe e dei ruoli: -n.1407 ILOR e addizionale ILOR anni 1976 e 1978, n.1409 IRPEF e 4110 IRPEF interessi rit. iscr. incorporati nella stessa, nonchè interessi di mora e compensi.
Premettendo di avere avuto notizia del suddetto carico fiscale perchè la Banca, cui aveva richiesto il mutuo gliel'aveva per questo motivo negato, deduce che la cartella non gli è stata mai notificata ed eccepisce la prescrizione dei crediti.
Conclude chiedendo che, previa sospensione, sia dichiarata non dovuta la somma iscritta a ruolo per l'omessa notifica la prescrizione dei tributi e l'Amministrazione decaduta dal potere di riscossione; con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Catania per eccepire la propria mancanza di legittimazione passiva e conclude per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
La Serit per sostenewre la notifica delle cartelle senza fornire in giudizio la prova della notificazione.
Questa Commissione all'udienza del 17.12.2010 sospende l'esecuzione e rinvia al 25.2.2011 per la trattazione del merito.
Il giudizio viene poi chiamato a tale udienza ed introitato per la Decisione

Motivazione

Osserva la commissione che, trattandosi di somme portate da ruoli e cartelle relative ad anni d'imposta 1976 e 1978, che il richiedente sostiene di non aver mai avuto richieste, l'Ufficio nell'anno 2008 è certamente decaduto dal potere di riscuotere.
Sintomatico a proposito è la scelta operata dalla Serit Sicilia S.p.a. che pur costituendosi, per chiedere la innammissibilità del ricorso in quanto tardivo, non produce in fascicolo alcun elemento di prova della enunciata notificazione (vedasi fascicolo di parte, Indice: 1) originale ricorso notificato; 2) estratto di ruolo).
Le eccezioni avanzate dal contribuente, infatti, sono tali che, per contrastarle, l'incaricato della riscossione avrebbe dovuto produrre in giudizio atti interruttivi. il che non è avvenuto.
Pertanto il ricorso va accolto, per l'effetto vanno dichiarate non dovute le somme portate dai ruoli incorporati nella cartella impugnata.
Tuttavia ritiene il Collegio che sussistono motivi per la compensazione delle spese

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.
Catania 25.2.2011
Il Relatore Dott. Giovanna Grillo
Il Presidente Dott. Armando Licciardello


 

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