Civile Sent. Sez. 3 Num. 26523 Anno 2017
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: D'ARRIGO COSIMO
Data pubblicazione: 09/11/2017

SENTENZA
sul ricorso 8427-2016 proposto da:
M. A. V. C., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
ALFONSO BASTA giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
C. M. R., D. S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AVEZZANA 3, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLA TURINI, rappresentati e difesi dall'avvocato PAOLA PRANZO giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 4643/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 25/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per l'accoglimento del l° motivo;
udito l'Avvocato CORRADO MORRONE per delega;
udito l'Avvocato PAOLA PRANZO;

Svolgimento del processo

A. V. C.M. ha ricevuto la notifica di un atto di precetto proveniente dai coniugi S. D. e R. M. C., i quali esponevano di aver subìto, quale terzi proprietari, l'espropriazione di un immobile dagli stessi acquistato da proprietà del Consorzio Artigiani Edili Riuniti, gravato da ipoteca in favore della IPL Cerotto Walter s.a.s.; che quest'ultima, con atto notarile del 15 marzo 2011, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1203, n. 2, cod. civ., aveva surrogato gli espropriati nell'ipoteca; che essi, pertanto, avevano titolo per agire esecutivamente nei confronti del M., anch'egli acquirente di un appartamento dal debitore principale Consorzio Artigiani Edili Riuniti, per l'importo di euro 46.377,40.
Avverso tale precetto, il M. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, denunciando la mancanza di formula esecutiva sulla surroga notarile e rilevando che la stessa, peraltro, non costituiva titolo esecutivo nei suoi confronti. Deduceva, inoltre, un vizio della procura alle liti.
Il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio delle parti, con sentenza ex art. 281-sexies cod. proc. civ. del 20 settembre 2015, rigettava l'opposizione, condannando l'opponente alle refusione delle spese dl lite.

Avverso tale decisione il M. propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111 Cost., articolato in tre motivi. I coniugi D.e C. resistono con
controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. I resistenti hanno altresì richiesto di essere autorizzati a depositare gli atti processuali dell'istanza depositata, ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ., innanzi alla corte d'appello, al fine di chiedere la liquidazione
delle relative spese processuali.

Motivazione

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 102 cod. proc. civ. in tema di integrità del contraddittorio, in quanto al giudizio non ha partecipato il debitore principale, il Consorzio Artigiani Edili Riuniti, litisconsorte necessario.
La doglianza risulta formulata per la prima volta in questa sede, ma, prospettando una questione rilevabile d'ufficio, deve essere comunque esaminata
e risulta fondata.

Questa Corte ha infatti recentemente chiarito, superando un precedente orientamento di segno contrario (Sez. 3, Sentenza n. 20580 del 29/09/2007, Rv. 599393) che, in caso di espropriazione contro il terzo, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario (Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714).
Nell'espropriazione contro il terzo proprietario, quest'ultimo è il soggetto nei cui confronti si compie l'esecuzione; ma il debitore diretto è comunque parte necessaria, in quanto portatore di uno specifico interesse al controllo della legalità del processo esecutivo nel cui
ambito, sebbene mediante l'espropriazione di un bene altrui, viene coattivamente estinto il suo debito. Si tratta di una aspettativa che gode di tutela giuridica, anche perché egli è direttamente interessato a che il terzo proprietario non frapponga contestazioni infondate allo
svolgimento del processo esecutivo.
Consegue che, non solo in caso di opposizione all'esecuzione, bensì pure nel processo di opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo espropriato, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti del debitore diretto, quale parte necessaria.
Il primo motivo è dunque fondato.
Ciò comporta l'assorbimento delle restanti censure.

Nondimeno, è utile aggiungere che il credito posto in riscossione va tuttora individuato in quello risultante dal decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del Consorzio Artigiani Edili Riuniti, soggettivamente modificato per effetto della surrogazione. Consegue, che il titolo esecutivo (rispetto al quale si può effettivamente porre un problema di apposizione della formula esecutiva) costituito dal provvedimento monitorio e non dall'atto di surrogazione, il cui effetto non è di costituire il credito, bensì di modificare soggettivamente l'obbligazione.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Lecce, in persona di diverso magistrato, cui demanda anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.
Pubblicato il 9 novembre 2017


 

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