Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, LLC. All Rights Reserved.
Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, LLC. All Rights Reserved.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CALTAGIRONE
Il Giudice di Pace dr.ssa Concetta Rinnone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.474/2019, decisa con dispositivo letto contestualmente alla motivazione alla udienza di discussione del giorno 18 ottobre 2019, promossa con ricorso depositato il 11 giugno 2019 da G.E. ____, elettivamente domiciliato in Catania, via Carmelo Patané Romeo numero 28 presso lo studio dell'avvocato Gennaro Esposito;
ricorrente
contro
Comune di Licodia Eubea - polizia municipale, in persona del sindaco pro tempore, con sede in Licodia Eubea, piazza Garibaldi numero 3, codice fiscale 82001570876, rappresentato e difeso dal assistente di polizia municipale Gandolfo Pasqualino, come da delega in atti;
resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11 giugno 2019 l'odierno ricorrente proponeva opposizione alla cartella esattoriale numero 29320190010046676 notificata il 15 maggio 2019, derivante dal mancato pagamento del verbale di violazione al codice della strada numero 03- 2015/806 elevato dal Comune di Licodia Eubea e mai notificato allo stesso.
Parte ricorrente eccepiva pertanto la nullità della cartella esattoriale per mancata notifica dell'atto ad essa presupposto.
All'udienza di prima comparizione si costituiva il Comune di Licodia Eubea, in persona del sindaco pro tempore, il quale riteneva infondata l'eccezione proposta stante la regolarità della notifica del verbale.
Motivazione
Premesso quanto sopra codesto decidente sulla base della documentazione acquisita ritiene fondato il ricorso in oggetto.
Invero dagli atti allegati dal Comune di Licodia Eubea emerge che il verbale presupposto alla cartella impugnata numero 3-2015/0000806 del 25 novembre 2015 risulta notificato con raccomandata ar al portiere dello stabile di residenza del ricorrente.
In base alle norme di legge in questa ipotesi, allorché la notifica della cartella venga effettuata al portiere dello stabile di residenza del ricorrente occorre che l'ente impositore invii al ricorrente una seconda raccomandata in cui va data notizia della notifica della prima raccomandata avvenuta mediante consegna al portiere dello stabile. Invero in relazione alle modalità e alla forma della notificazione il comma quarto dell'art. 14 della legge n.689/81 prevede infatti che, per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. Con specifico riferimento alle notificazioni dispone, poi, che "la notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile". Detto richiamo è da intendersi in riferimento agli artt. 137 e segg. c.p.c., secondo il regime di cui alla legge del 20 novembre n.890 del 1982, sostituito il funzionario all'ufficiale giudiziario.
Per il caso de quo occorre richiamare la disposizione dell'art. 139 c.p.c. secondo comma, in base alla quale "se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi di cui al 1° comma dell'articolo citato (casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio), l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa all'ufficio o all'azienda..." A norma di detta disposizione le persone abilitate a ricevere la notificazione non sono quelle legate da un mero vincolo di parentela (persone di famiglia o addette alla casa) ma quelle che sono legate al destinatario stesso da un rapporto di convivenza o di dipendenza, che, per la costanza di quotidiani contatti, diano affidamento che l'atto medesimo sia portato a sua conoscenza, mancando in caso contrario il presupposto che sta alla base della presunzione legale di cui all'art. 139 c.p.c. (Cass. 13 novembre 1965, n.2368; Cass, 29 marzo 1974; Cass. 02 febbraio 1988 n.939).
Nel caso di consegna al portiere occorre inviare un'altra racc. a.r. al destinatario in cui va data notizia della notifica, cosa non avvenuta nel caso in oggetto. Per i predetti motivi l'opposizione va accolta.
PQM
il giudice di pace,
visto l'articolo 23/comma 8 legge 689/81,
accoglie
l'opposizione proposta da G.E., e per l'effetto annulla la cartella esattoriale numero 29320190010046676 emessa dalla riscossione Sicilia Spa di Catania e notificata al ricorrente il 17 maggio 2019.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone 18 ottobre 2019.
Il giudice di pace
Dottoressa Concetta Rinnone
Revocato il decreto ingiuntivo in mancanza di esperimento del procedimento di mediazione
Tribunale Catania Quarta - Sentenza 1432/2024 del 18.03.2024
Nulla la confisca dell'auto emessa anni dopo il sequestro
Giudice di Pace Acireale - Sentenza 66/2024 del 04.03.2024
Nulla la confisca dell'automobile emessa dopo anni dal sequestro
Giudice di Pace Catania Caltagirone - Sentenza 74 del 01.03.2024
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1655 del 21.04.2023
Tribunale Catania Lavoro - Sentenza 1636/2023 del 20.04.2023
Approfondimenti / Attualità / Giurisprudenza / Formulario / Chi Siamo / Contattaci /
Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.