REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Cristiana Delfa nella causa di previdenza iscritta al n. 9424/2008 R.G. tra M**** A**** e l'INPS anche quale mandatario della SCCI S.p.a. avente ad oggetto: opposizione a precetto, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 3.12.2008 A***** M**** proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli in data 25.11.2008 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di e 7.276,99, per omesso versamento di contributi sulla scorta dei decreti ingiuntivi n.5989/1988 del 24.11.1988 e n.3054/1991 del 22.2.1991 emessi dal Pretore del lavoro di Catania.
A sostegno dell'opposizione eccepiva il M**** la prescrizione del credito nonchè l'omessa previa notifica dei superiori titoli esecutivi chiedendo pertanto, previa sospensione dell'esecuzione, dichiararsi che nulla doveva l'opponente nei confronti dell'INPS per i suddetti titoli.
L'INPS, costituendosi in giudizio, deduceva l'infondatezza della opposizione per aver l'INPS notificato negli anni validi atti interruttivi che parzialmente produceva.
Indi in data 4.3.2001 il giudice sospendeva l'efficacia esecutiva dei titoli alla base del precetto.
Indi la causa, chiamata per la prima volta innanzi a questo giudice all'udienza del 10.2.2010, veniva decisa e discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Motivazione

L'opposizione in questa sede proposta fondata e deve essere pertanto accolta.
Premesso, in via generale, che con l'opposizione a precetto il debitore non possa sollevare eccezioni inerenti fatti estintivi o impeditivi della pretesa creditoria antecedenti alla formazione del titolo esecutivo, deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo ma esclusivamente vicende sopravvenute, va evidenziato che nella vicenda in oggetto con l'opposto precetto l'INPS ha azionato il credito per contributi omessi dal M**** sulla scorta di due decreti ingiuntivi n. 5989/88 e n.3054/1991 emessi dal Pretore del lavoro di Catania rispettivamente, data 24.11.1988 e in data 22.2.1991.
Tuttavia, dall'esame dei certificati di residenza storici prodotti dall'opponente è emerso che sia le notifiche dei suddetti decreti ingiuntivi che dei successivi atti di messa in mora, siano stati tutti notificati presso luoghi diversi da quelli della residenza del ricorrente, a mani di soggetti diversi da questi.
Ne discende che il credito vantato dall'INPS a titolo di contributi per gli anni dal 1982 al 1989, in assenza di valide notifiche dei titoli (decreti ingiuntivi) e dei successivi atti interruttivi (prodotti peraltro solo con riferimento al primo decreto) deve ritenersi prescritto in quanto azionato solo con il precetto notificato il 25.11.2008 - dopo il decorso pertanto sia del termine di prescrizione breve quinquennale che di quello ordinario decennale - con la conseguenza che il precetto in questa sede opposto deve essere dichiarato nullo.
In applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., l'INPS va infine condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrenteche si liquidano in complessivi e 940,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa;
dichiara nullo il precetto notificato a M***** A***** il 25.11.2008 per intervenuta prescrizione dell'azionato credito;
condanna l'INPS al rimborso delle spese di lite sostenute dall'opponente che liquidano in complessivi e 940,00 oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA.
Catania 10.2.2010
Depositato in cancelleria il 10.2.2010.


 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.