TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE VI CIVILE

Il G.E.,
letti gli atti del procedimento n. 2390/2019 R.G. Es. e sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 9/7/2019;

Motivazione

rilevato che P. G. ha proposto opposizione avverso il pignoramento ex art. 72 bis D.P.R. 602/73 ad istanza di Riscossione Sicilia s.p.a. deducendo e provando di aver proposto istanza di adesione alla definizione agevolata (cd. “rottamazione ter” ) in data 2/4/2019, ovvero in epoca antecedente alla notifica del pignoramento;

rilevato che, costituendosi, Riscossione Sicilia s.p.a. ha dato atto di aver rinunciato all’atto di pignoramento;
rilevato, pertanto, che sull’istanza di sospensione deve essere dichiarato non luogo a provvedere, non sussistendo più l’interesse dell’opponente ad ottenere il provvedimento cautelare;

rilevato che va, comunque, emessa la pronuncia sulle spese sulla base del principio della cd. “soccombenza virtuale”;
rilevato che l’art. 3 del D.L. 119/2018 stabilisce che a seguito della presentazione dell’istanza di adesione non possono essere avviate nuove procedure esecutive, ragion per cui il pignoramento notificato alla P. due mesi dopo la presentazione dell’istanza è illegittimo;
ritenuto che la statuizione in ordine alle spese del sub procedimento di sospensione (pronuncia da rendere ad opera del giudice dell'esecuzione con il provvedimento che chiude la fase sommaria, sia in ipotesi di accoglimento che di rigetto della istanza di sospensione: cfr., Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033) va conformata al principio della soccombenza;

PQM

DICHIARA
non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione;
CONDANNA
Riscossione Sicilia s.p.a. al pagamento, in favore dell’avv. Gennaro Esposito, che ne ha fatto espresso richiesta ex art 93 c.p.c. nella sua qualità di difensore dell’opponente, della complessiva somma di € 1413,00 di cui € 168,00 per spese ed € 1245,00 per compensi (ex D.M. 55/2014, procedimenti cautelari di valore fino ad € 26.000, fase introduttiva e decisionale) oltre iva e cpa come per legge;
ASSEGNA
il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso la presente ordinanza o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio o dalla comunicazione della decisione stessa, per l'iscrizione a ruolo dell’opposizione all’esecuzione, osservati i termini di cui all'art. 163 c.p.c., ridotti della metà.
Si comunichi.
Catania, 10/7/2019
Il Giudice
Laura Messina


 

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