Civile Ord. Sez. 6 Num. 29552 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA
Data pubblicazione: 11/12/2017

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 26438-2016 sollevato dal tribunale di Napoli con ordinanza n. R.G. 5967/2016, emessa il 9/11/2013 nel procedimento vertente tra N. V. da una parte ed EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE BANCO NAPOLI S.P.A., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE dall'altra, ed iscritto al n. 5967/2016 RG. di quell'Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GLIINOY;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERAMINO che chiede visto l'art. 380 ter cpc che la Corte di Cassazione, voglia accogliere il proposto regolamento, dichiarando la competenza per territorio del Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro;

Svolgimento del processo

rilevato:
1. che V. N. proponeva opposizione all'esecuzione esattoriale già iniziata, avente ad oggetto crediti contributivi azionati con n. 13 cartelle esattoriali non pagate, chiedendo dichiararsi la nullità/invalidità/inammissibilità del pignoramento eseguito da Equitalia sud s.p.a. presso il Banco di Napoli, assumendo la mancata notifica del pignoramento, la prescrizione dei crediti alla base del pignoramento e l'impignorabilità delle somme;

2. che il Tribunale di Salerno, Giudice del lavoro, investito del giudizio di merito, con ordinanza resa all'udienza del 17.2.2016 riteneva che il giudizio, già incardinato presso il Tribunale di Napoli per la fase sommaria, dovesse essere riassunto presso quel medesimo ufficio in funzione di giudice del lavoro;

3. che il Giudice del lavoro di Napoli, innanzi al quale il giudizio era stato riassunto all'esito dell'ordinanza declinatoria della propria
competenza da parte del Giudice del lavoro di Salerno, ha proposto regolamento di competenza d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c., ritenendo che il giudice territorialmente competente vada individuato nel Tribunale di Salerno;

4. che il Tribunale ha argomentato che l'art. 618 bis II cornma c.p.c. prevede per il caso di opposizioni all'esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione solo in relazione "ai provvedimenti assunti con ordinanza", e quindi dei provvedimenti ordinatori e interinali, mentre per la fase di merito trovano applicazione le norme sulle controversie in materia di lavoro, quali l'art. 444 1 comma c.p.c. in tema di individuazione del giudice competente, sicché nel caso, essendo state emesse le cartelle esattoriali dalle sedi dell'Inps di Battipaglia e di Salerno ed avendo il ricorrente la residenza nel comune di Capaccio (Salerno) la competenza doveva ritenersi radicata in quella sede;

5. che la Cancelleria del Tribunale di Napoli ha provveduto a mezzo pec in data 13 settembre 2017 a comunicare alle parti del giudizio di merito l'ordinanza che ha sollevato il regolamento, a seguito dell' ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 15830 del 2017;

6. che le parti non hanno svolto attività difensiva;

7. che il P.G. ha depositato la propria requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del regolamento e la determinazione del giudice competente nel Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro,

Motivazione

Considerato:
1. che la tesi del Giudice remittente è fondata, così come rilevato dal Procuratore Generale, considerato che la fase di merito è regolata
ai sensi dell'art. 618 bis II comma c.p.c. dalle norme in materia di controversie di lavoro, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. ord. n. 13601 del 2012, 16222 del 2016, 14058 del 2016) secondo le quali in tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dalla I. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), sicché, per la fase di merito, è operativa la regola dettata dal comma 1, trovando applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale;


2. che nel caso, l'applicazione dei criteri di individuazione della competenza territoriale previsti dall'art. 444 c.p.c. radica la competenza del Tribunale di Salerno, ivi essendo sia la residenza dell'attore (art. 444 I comma c.p.c.) sia l'ufficio dell'ente impositore (art. 444 III comma c.p.c.);
3. che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza sollevato d'ufficio (Cass. n. 21737 del 17/11/2004).

PQM

dichiara la competenza del Tribunale di Salerno, Giudice del lavoro, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.11.2017.
Pubblicata l'11 dicembre 2017


 

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